Art. 2 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole «40 milioni» e le parole  «368  milioni»  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «45 milioni» e «363 milioni». 
  2. A decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati i commi 1, 8 e  11  dell'articolo  8,  del  decreto-legge  8
luglio 2002 n. 138, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178. 
  3. Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Ai fini del  perseguimento  delle  finalita'  istituzionali  del
CONI, ad esso sono trasferiti i beni individuati nell'Allegato A. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di
governo competente in materia di  sport,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  90  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  determinate  le
modalita'  di  attuazione   del   trasferimento.   Entro   sei   mesi
dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  con  i  contratti  di
servizio di  cui  all'articolo  1,  comma  6,  sono  disciplinate  le
modalita' di utilizzazione in comune degli ulteriori beni individuati
nell'Allegato B e le relative condizioni e,  scaduto  inutilmente  il
suddetto  termine,  si  provvede  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri o  dell'Autorita'  di  governo  competente  in
materia di sport, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni. 
  5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni  di  cui
al presente decreto.