Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati per  l'anno  2021
in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da  finanziare  di
competenza, 206,9 in termini di saldo netto da finanziare di cassa  e
253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno,
si  provvede   per   i   medesimi   importi   mediante   il   ricorso
all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal  Senato
della Repubblica con le risoluzioni di approvazione  della  relazione
al Parlamento presentata ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243 in  data  20  gennaio  2021.  Conseguentemente,
all'allegato 1 di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  della  legge  30
dicembre  2020,  n.  178,  gli  importi,  per   l'anno   2021,   sono
rideterminati come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto. 
  2. Dall'attuazione dell'articolo 2  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate   provvedono   agli   adempimenti    connessi    mediante
l'utilizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.