Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, 206,9 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede per i medesimi importi mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in data 20 gennaio 2021. Conseguentemente, all'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli importi, per l'anno 2021, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto. 2. Dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.