Art. 5
Dichiarazione di conformita'
e modalita' di detenzione dei campioni
1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, e'
attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di
ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata,
con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorita' competente e
all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la
dichiarazione di conformita' di cui al comma 1 presso l'impianto di
produzione o presso la propria sede legale, anche in formato
elettronico, mettendola a disposizione delle autorita' di controllo
che la richiedano.
3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 3, il produttore conserva per un anno presso l'impianto
di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e
cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1,
lettera b, e in conformita' alla norma UNI 10802. Le modalita' di
conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione
delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati
prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 65, del decreto
legislativo 07 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la
carta nazionale dei servizi;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso
telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo
64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno
degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater
ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, come definito dal
regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un
domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce
elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e'
piu' consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le
modalita' di cui al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82".».