Art. 5 
 
 
                    Dichiarazione di conformita' 
               e modalita' di detenzione dei campioni 
 
  1. Il rispetto dei criteri di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e'
attestato dal produttore di carta e cartone  recuperati  tramite  una
dichiarazione  sostitutiva   di   atto   di   notorieta'   ai   sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo  di
ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e  inviata,
con  una  delle  modalita'  di  cui  all'articolo  65   del   decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  all'autorita'   competente   e
all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. 
  2.  Il  produttore  di  carta  e  cartone  recuperati  conserva  la
dichiarazione di conformita' di cui al comma 1 presso  l'impianto  di
produzione  o  presso  la  propria  sede  legale,  anche  in  formato
elettronico, mettendola a disposizione delle autorita'  di  controllo
che la richiedano. 
  3. Ai fini della verifica  di  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 3, il produttore conserva per un anno presso  l'impianto
di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta  e
cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato  1,
lettera b, e in conformita' alla norma UNI  10802.  Le  modalita'  di
conservazione del campione sono tali da garantire la non  alterazione
delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e  cartone  recuperati
prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  65,  del  decreto
          legislativo    07    marzo    2005,    n.    82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi  dell'articolo  38,  commi  1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
                a) se sottoscritte mediante una delle  forme  di  cui
          all'articolo 20; 
                b) ovvero,  quando  l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale (SPID), la carta di  identita'  elettronica  o  la
          carta nazionale dei servizi; 
                b-bis) ovvero formate tramite  il  punto  di  accesso
          telematico per i dispositivi  mobili  di  cui  all'articolo
          64-bis; 
                c) ovvero sono sottoscritte e  presentate  unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante   o   dal
          dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in  uno
          degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter  o  6-quater
          ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
          indirizzo elettronico eletto presso un  servizio  di  posta
          elettronica  certificata  o  un  servizio  elettronico   di
          recapito  certificato  qualificato,   come   definito   dal
          regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di  assenza  di  un
          domicilio digitale iscritto,  la  trasmissione  costituisce
          elezione di domicilio digitale ai sensi e per  gli  effetti
          dell'articolo 3-bis,  comma  1-ter.  Sono  fatte  salve  le
          disposizioni normative che  prevedono  l'uso  di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3,  non  e'
          piu' consentito l'invio di istanze e dichiarazioni  con  le
          modalita' di cui al comma 1, lettera c). 
              4.  Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: 
                "2. Le istanze e le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82".».