Art. 6 Sistema di gestione 1. Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualita' secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento. Il manuale della qualita' deve essere comprensivo: a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformita' alla norma UNI EN 643; b) del piano di campionamento. 2. Il periodo di conservazione del campione di cui all'articolo 5, comma 3, e' ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 3. Ai fini della riduzione di cui al comma 2, deve essere predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti: a) il rispetto delle norme di cui al presente regolamento; b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.
Note all'art. 6: - Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), e' pubblicato nella G.U.C.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.