Art. 6 
 
 
                         Sistema di gestione 
 
  1. Il produttore di carta e cartone recuperati applica  un  sistema
di  gestione  della  qualita'  secondo  la  norma  UNI  EN  ISO  9001
certificato da un organismo  accreditato  ai  sensi  della  normativa
vigente, atto a dimostrare  il  rispetto  dei  requisiti  di  cui  al
presente  regolamento.  Il  manuale  della   qualita'   deve   essere
comprensivo: 
    a) di procedure operative per il controllo delle  caratteristiche
di conformita' alla norma UNI EN 643; 
    b) del piano di campionamento. 
  2. Il periodo di conservazione del campione di cui all'articolo  5,
comma 3, e' ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 25 novembre 2009 (EMAS)  e  per  le  imprese  in  possesso  della
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001  rilasciata  da  organismo
accreditato ai sensi della normativa vigente. 
  3. Ai  fini  della  riduzione  di  cui  al  comma  2,  deve  essere
predisposta  dal  produttore  apposita  documentazione   relativa   a
ciascuno dei seguenti aspetti: 
    a) il rispetto delle norme di cui al presente regolamento; 
    b) il rispetto della normativa  in  materia  ambientale  e  delle
eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; 
    c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE del  25  novembre
          2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  (sull'adesione
          volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
          ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento  (CE)
          n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE  e
          2006/193/CE), e'  pubblicato  nella  G.U.C.E.  22  dicembre
          2009, n. L 342.