Art. 7 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al   presente
regolamento, il produttore  di  carta  e  cartone  recuperati,  entro
centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  dello  stesso,  presenta
all'autorita'  competente  un   aggiornamento   della   comunicazione
effettuata ai sensi  dell'articolo  216  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, indicando la  corrispondente  tipologia  di  cui
all'allegato 1, suballegato 1, e la quantita' massima correlata  alla
specifica attivita' di recupero riportata nell'allegato 4 del decreto
del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1998,  n.  88,  supplemento  ordinario  n.  72  o
un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi  del  titolo
III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della  parte  IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i  materiali  che
risultano in  esito  alle  procedure  di  recupero  gia'  autorizzate
possono  essere  utilizzati,  per  gli   scopi   specifici   di   cui
all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri  di
cui all'articolo 3, attestati mediante dichiarazione  di  conformita'
ai sensi dell'articolo 5. 
  3.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 22 settembre 2020 
 
                                                   Il Ministro: Costa 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2021 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. 1, fog. 356. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  testo  dell'articolo  216,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152,  del  2006,  e'  riportato  nelle  note
          all'art.2. 
              - Per il riferimento  al  titolo  III-bis  della  parte
          seconda, del citato decreto legislativo n. 152,  del  2006,
          si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il riferimento al titolo I, capo IV, della  parte
          quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, si
          veda nelle note all'art. 2.