Art. 7 Norme transitorie e finali 1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indicando la corrispondente tipologia di cui all'allegato 1, suballegato 1, e la quantita' massima correlata alla specifica attivita' di recupero riportata nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento ordinario n. 72 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero gia' autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformita' ai sensi dell'articolo 5. 3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 settembre 2020 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2021 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. 1, fog. 356.
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 216, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note all'art.2. - Per il riferimento al titolo III-bis della parte seconda, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, si veda nelle note all'art. 2. - Per il riferimento al titolo I, capo IV, della parte quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, si veda nelle note all'art. 2.