Art. 7
Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente
regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta
all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione
effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, indicando la corrispondente tipologia di cui
all'allegato 1, suballegato 1, e la quantita' massima correlata alla
specifica attivita' di recupero riportata nell'allegato 4 del decreto
del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento ordinario n. 72 o
un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo
III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali che
risultano in esito alle procedure di recupero gia' autorizzate
possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui
all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di
cui all'articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformita'
ai sensi dell'articolo 5.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 settembre 2020
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2021
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. 1, fog. 356.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 216, del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note
all'art.2.
- Per il riferimento al titolo III-bis della parte
seconda, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006,
si veda nelle note all'art. 2.
- Per il riferimento al titolo I, capo IV, della parte
quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, si
veda nelle note all'art. 2.