Art. 12 Comunicazione al procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i procuratori europei delegati 1. I provvedimenti che comportano la cessazione dal servizio, i provvedimenti di trasferimento di ufficio e i provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare, adottati per motivi non connessi alle responsabilita' derivanti dal regolamento nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati, sono eseguiti solo dopo averne dato comunicazione al procuratore capo europeo. 2. In caso di trasferimento di ufficio, il Consiglio superiore della magistratura determina la nuova sede di assegnazione del magistrato acquisito il parere del procuratore capo europeo. 3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, possono essere richiesti, ove rilevanti, atti, documenti e informazioni alla Procura europea.