Art. 12 
 
Comunicazione  al   procuratore   capo   europeo   di   provvedimenti
             riguardanti i procuratori europei delegati 
 
  1. I provvedimenti che comportano la  cessazione  dal  servizio,  i
provvedimenti  di  trasferimento  di  ufficio   e   i   provvedimenti
disciplinari, anche di natura  cautelare,  adottati  per  motivi  non
connessi alle responsabilita' derivanti dal regolamento nei confronti
dei magistrati nominati procuratori europei delegati,  sono  eseguiti
solo dopo averne dato comunicazione al procuratore capo europeo. 
  2. In caso di trasferimento  di  ufficio,  il  Consiglio  superiore
della magistratura  determina  la  nuova  sede  di  assegnazione  del
magistrato acquisito il parere del procuratore capo europeo. 
  3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1  e  2,
possono  essere  richiesti,  ove   rilevanti,   atti,   documenti   e
informazioni alla Procura europea.