Art. 17 
 
           Dichiarazioni relative alle misure di indagine 
               di cui all'articolo 30 del regolamento 
 
  1.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  30,  paragrafi  1  e  3,   del
regolamento,  i  procuratori  europei  delegati  sono  autorizzati  a
disporre o a  chiedere  le  intercettazioni  di  conversazioni  e  le
consegne controllate di merci nei limiti e alle  condizioni  previste
dalle norme vigenti. 
  2. Nei quindici giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, il Governo,  su  proposta  del  Ministro  della
giustizia, notifica alla Procura europea l'elenco  dei  reati  per  i
quali le norme vigenti  consentono  l'impiego,  a  fini  di  indagine
penale, dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e delle
consegne controllate di merci.