Art. 17 Dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 del regolamento 1. Ai fini di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento, i procuratori europei delegati sono autorizzati a disporre o a chiedere le intercettazioni di conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti. 2. Nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, notifica alla Procura europea l'elenco dei reati per i quali le norme vigenti consentono l'impiego, a fini di indagine penale, dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e delle consegne controllate di merci.