Art. 10 Oneri finanziari 1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento viene autorizzata la spesa di 500.010 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate all'espletamento delle funzioni dell'Autorita' di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 9. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 500.010,00 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. L'Autorita' fa ricorso a risorse aggiuntive provenienti dalla destinazione della quota parte dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7. A tal fine, le predette sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella misura del cinquanta per cento, al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'integrazione delle risorse volte alla realizzazione delle attivita' di controllo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Amendola, Ministro per gli affari europei Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico Bonafede, Ministro della giustizia Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 41-bis della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».