Art. 10 
 
                          Oneri finanziari 
 
  1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto  e  per
assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento viene
autorizzata la spesa di 500.010  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2021. Tali risorse sono  destinate  all'espletamento  delle  funzioni
dell'Autorita' di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 9. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  euro  500.010,00  annui  a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. L'Autorita' fa ricorso a risorse  aggiuntive  provenienti  dalla
destinazione   della   quota    parte    dei    proventi    derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo
7. A tal fine, le predette sanzioni sono versate ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  nella
misura del cinquanta per cento, al Ministero dello sviluppo economico
ai fini dell'integrazione  delle  risorse  volte  alla  realizzazione
delle attivita' di controllo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Il testo  dell'art.  41-bis  della  citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: 
                «Art.  41-bis  (Fondo  per   il   recepimento   della
          normativa  europea).  -  1.  Al  fine  di   consentire   il
          tempestivo  adeguamento   dell'ordinamento   interno   agli
          obblighi imposti dalla normativa europea, nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi  e  in
          quanto non sia possibile farvi  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni,  e'  autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2015  e  di  50
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
                2. Per le finalita' di cui al comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
                3. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».