Art. 2 Autorita' nazionale competente 1. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, il Ministero dello sviluppo economico e' designato Autorita' nazionale competente, di seguito denominata «Autorita'». 2. L'Autorita' assicura l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni previste dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 dello stesso.