Art. 3 Azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento 1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, l'Autorita' partecipa ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. L'Autorita' promuove la diffusione dei contenuti del regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione sull'adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, ivi inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell'Unione europea per le PMI, previsti al considerando 15 del regolamento. L'Autorita' svolge, altresi', attivita' di sensibilizzazione presso la societa' civile per diffondere la conoscenza delle finalita' e degli obiettivi del regolamento, in linea con il considerando 10 del regolamento medesimo. 3. L'Autorita' si dota di una piattaforma web come strumento di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento. La piattaforma sara' utilizzata anche come strumento ad uso dell'Autorita' con accesso riservato per gestire digitalmente i controlli ex post nelle diverse fasi e per creare aree di comunicazione e di scambio di informazioni con il Comitato e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4. L'Autorita' effettua periodicamente attivita' di monitoraggio e valutazione dell'impatto del regolamento sulle PMI italiane, attraverso indagini specifiche, anche in collaborazione con le associazioni di categoria che le rappresentano.