Art. 4 Obblighi di dovuta diligenza per gli importatori 1. Gli importatori dell'Unione forniscono all'Autorita', su sua richiesta, le informazioni relative al regime adottato per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali e metalli originari da zone di conflitto o ad alto rischio in esecuzione degli obblighi previsti dagli articoli da 4 a 7 del regolamento, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento.