Art. 4 
 
                    Obblighi di dovuta diligenza 
                         per gli importatori 
 
  1. Gli importatori dell'Unione  forniscono  all'Autorita',  su  sua
richiesta,  le  informazioni  relative   al   regime   adottato   per
l'esercizio   del   dovere   di    diligenza    nella    catena    di
approvvigionamento dei  minerali  e  metalli  originari  da  zone  di
conflitto o ad alto rischio in  esecuzione  degli  obblighi  previsti
dagli articoli da 4 a 7 del regolamento, che si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2021 ai  sensi  dell'articolo  20,  paragrafo  3,  del
regolamento.