Art. 5 Controlli ex post 1. Sono soggetti ai controlli ex post, di cui all'articolo 11 del regolamento, gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento, ivi compresi gli importatori che partecipano ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti, e gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell'elenco della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento. 2. L'Autorita', acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, definisce il programma annuale dei controlli ex post, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e seguendo un approccio basato sul rischio. 3. Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, il cui volume di importazione annuo e' pari o superiore al volume annuo di cui all'allegato I del medesimo regolamento, sono soggetti ai controlli ex post che sono eseguiti con priorita' nei confronti degli importatori con i piu' alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano, in conformita' all'articolo 14 del regolamento. L'Autorita' dispone, comunque, i controlli ex post nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi. 4. L'Autorita' comunica all'importatore l'avvio della procedura di controllo ex post contestualmente alla richiesta di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento, nonche' ogni altra informazione e documentazione che l'Autorita' ritenga necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento. 5. Il controllo ex post sul rispetto degli obblighi in materia di audit ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, si esercita anche sulla validita' temporale degli audit, che dovranno far riferimento all'anno di importazione richiesto, sulla loro portata, che dovra' riguardare tutte le attivita', i processi e i sistemi che l'importatore ha adottato per l'esercizio del dovere di diligenza, nonche' sugli obiettivi dell'audit per accertarne la conformita' agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento. 6. L'Autorita' puo' richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'Autorita' stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 7. L'Autorita' puo' altresi' disporre ispezioni presso i locali aziendali. Gli importatori sono tenuti a fornire l'assistenza necessaria all'espletamento delle operazioni, a consentire l'accesso ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti. 8. Per lo svolgimento dei controlli ex post, ivi incluse le ispezioni di cui al comma 7, l'Autorita' si avvale di personale interno adeguatamente formato, di enti strumentali o di altri soggetti pubblici mediante appositi accordi di collaborazione. 9. L'Autorita' conclude la procedura di controllo ex post entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio della stessa all'importatore, dando notizia del suo esito all'interessato. Il suddetto termine puo' essere sospeso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di richiesta di integrazioni di cui al comma 6. Il suddetto termine puo' essere altresi' sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ispezioni di cui al comma 7. 10. In caso di inadempimento alle richieste dell'Autorita', la stessa determina ed applica all'importatore sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' dello specifico inadempimento come disposto all'articolo 7. 11. Con decreto direttoriale sono stabilite le modalita' operative per l'esecuzione dei controlli ex post, anche sulla base degli orientamenti non vincolanti eventualmente elaborati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento. Con ulteriore decreto direttoriale l'Autorita' approva il programma annuale dei controlli, previo parere del Comitato di cui all'articolo 8, comma 4. 12. L'Autorita' conserva per un periodo di almeno cinque anni la documentazione relativa ai controlli ex post effettuati in conformita' all'articolo 12 del regolamento.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 2, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' recita: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis). 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.».