Art. 6 
 
                          Misure correttive 
 
  1. Qualora l'Autorita' abbia verificato infrazioni  al  regolamento
ne da' comunicazione all'importatore e contestualmente  prescrive  le
relative misure correttive da applicare e gli specifici  adempimenti,
in conformita' all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento. 
  2. L'importatore presenta all'Autorita', entro il termine di trenta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il piano di  attuazione
delle misure correttive e i relativi tempi di esecuzione. 
  3. L'Autorita', entro trenta giorni dalla ricezione del  piano,  lo
approva o, sentito l'interessato, prescrive le eventuali modifiche da
apportare  allo  stesso.  Il  piano,  aggiornato  con  le   modifiche
prescritte, e' comunicato dall'importatore  all'Autorita'  non  oltre
cinque giorni dalla ricezione delle prescrizioni. 
  4. Entro quindici giorni dalla data  di  ultimazione  delle  misure
prevista dal piano, l'importatore comunica  all'Autorita'  l'avvenuta
esecuzione delle misure correttive. L'Autorita', entro trenta  giorni
dalla ricezione della  comunicazione  dell'importatore,  verifica  la
corretta esecuzione del piano.