Art. 7 Sanzioni amministrative 1. L'Autorita' svolge le attivita' di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto. 2. L'importatore che, entro i termini indicati dall'Autorita', non ottempera alle richieste di cui all'articolo 5, commi 4 e 6, o non consente, nelle date indicate nella richiesta, le ispezioni e gli accertamenti di cui al medesimo articolo 5, comma 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 3. L'importatore che, secondo le modalita' e nei termini indicati nel piano approvato dall'Autorita', non adotta le misure correttive di cui all'articolo 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. 4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.