Art. 8 
 
                              Comitato 
 
  1. Allo scopo di fornire supporto all'Autorita'  nello  svolgimento
delle proprie  funzioni  e'  istituito,  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, senza ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, il  Comitato  per  il  coordinamento  delle  attivita',  di
seguito denominato «Comitato», composto da un  rappresentante  ed  un
supplente designati dalle seguenti amministrazioni pubbliche: 
    a)  Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Autorita',  che  lo
presiede; 
    b) Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    c)  Ministero  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale; 
    d) Ministero dell'economia e delle finanze; 
    e) Ministero della giustizia. 
  2. Ove necessario, ai lavori del Comitato e' invitata a partecipare
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  3. Il Comitato, che si riunisce almeno due volte  l'anno,  coordina
le   attivita'   esercitate   da   ciascuna   delle   amministrazioni
partecipanti, per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del
regolamento, nonche' ai  fini  della  relazione  da  presentare  alla
Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno,  in  conformita'
all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento. 
  4.  Il  Comitato  esprime  un  parere  sul  programma  annuale  dei
controlli ex post, predisposto dall'Autorita'. 
  5. Il Comitato puo' essere consultato dall'Autorita', ove  ritenuto
opportuno. 
  6. Ai  componenti  del  Comitato  non  sono  corrisposti  compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati.