Art. 2 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35.