Art. 2 
 
       Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 
 
  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Le misure di cui al comma 1 relative  al  sistema  del  gas
naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui  all'articolo  8
ed e' fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.»; 
    b) all'articolo 8: 
      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Predisposizioni
dei piani e degli accordi di solidarieta' di cui agli articoli 7,  8,
9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede,  ai
sensi dell'articolo  7   del   regolamento   (UE)   2017/1938,   alla
valutazione dei rischi  che  incidono  sulla  sicurezza  del  sistema
nazionale del gas naturale,  nonche',  con  le  autorita'  competenti
degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di  rischio,  alla
valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano
di azione preventivo e il piano di  emergenza  e  monitoraggio  della
sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformita'  a
quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13,
del regolamento (UE) 2017/1938, avvalendosi del Comitato  tecnico  di
emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso
lo stesso Ministero.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
        «2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di
cui al comma 1 alla Commissione europea e  agli  altri  Stati  membri
interconnessi, si coordina con le autorita' competenti in materia  di
sicurezza degli altri Stati membri per prevenire  interruzioni  delle
forniture di gas naturale e limitarne i danni, nonche' definisce,  di
concerto con il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  accordi  di  solidarieta'  con  gli   Stati   membri
direttamente connessi, o interconnessi  attraverso  un  Paese  terzo,
adottando le  misure  necessarie,  comprese  le  modalita'  tecniche,
amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia
fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarieta' dello Stato
membro richiedente, come previsto dall'articolo  13  del  regolamento
(UE) 2017/1938. 
        2-bis.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   sentita
l'Autorita' di regolazione  per  l'energia,  le  reti  e  l'ambiente,
stabilisce la metodologia  per  il  calcolo  delle  compensazioni  da
esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono  attivate
misure di solidarieta' a favore dei  clienti  protetti  nel  contesto
della solidarieta' degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto
dall'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938,  sulla
base dei criteri definiti nella raccomandazione (UE)  2018/177.  Tale
compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale  fornito
nel quadro del meccanismo di solidarieta', i costi  di  trasporto,  i
costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti
giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione  dell'attivita'
industriale, compresa la compensazione dei danni  economici  da  essi
derivanti. 
        2-ter.  L'operatore  maggiore  del   sistema   di   trasporto
nazionale del gas naturale  provvede,  secondo  quanto  stabilito  in
ciascun  accordo  intergovernativo  di  solidarieta',  all'attuazione
tecnica delle misure incluse negli accordi. 
        2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME),  provvede,
secondo   quanto   stabilito   all'interno   di    ciascun    accordo
intergovernativo  di   solidarieta',   a   mettere   a   disposizione
piattaforme di scambio  dedicate  all'attuazione  delle  disposizioni
contenute negli accordi.»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il Ministero dello sviluppo economico  adotta  le  misure
necessarie affinche', nel caso di  interruzione  del  flusso  di  gas
naturale dalla maggiore delle  infrastrutture  di  approvvigionamento
dall'estero, la capacita' delle infrastrutture rimanenti, determinata
in accordo alle disposizioni di cui all'allegato II  del  regolamento
(UE) 2017/1938, sia in grado,  anche  tenuto  conto  delle  possibili
azioni di riduzione della domanda e della capacita' di stoccaggio  di
modulazione  e  strategico  nazionale,  di  soddisfare   la   domanda
giornaliera totale di gas naturale di punta  massima,  calcolata  con
una probabilita' statistica almeno ventennale.»; 
      5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4.  I  gestori  del  sistema  di  trasporto  realizzano  una
capacita'  di  trasporto  bidirezionale   continua,   ai   fini   del
controflusso sia virtuale che fisico, su  tutte  le  interconnessioni
transfrontaliere tra Stati membri, ivi  inclusa  la  interconnessione
tra Italia e Centro  Europa  attraverso  il  gasdotto  Transitgas  in
territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dei commi  4  e  5  dell'articolo  5  del
regolamento (UE) 2017/1938.»; 
    c) all'articolo 42, comma 1, dopo la lettera f), e'  aggiunta  la
seguente: 
      «f-bis) contribuire a definire, nel rispetto  dei  principi  di
economicita', trasparenza  e  di  massima  salvaguardia  dei  clienti
idonei, la copertura economica degli accordi di solidarieta' previsti
nel piano di emergenza in  attuazione  degli  articoli  8  e  13  del
regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni  che  consentono
il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti
e ragionevoli sostenuti  nel  prestare  solidarieta',  come  previsto
dall'articolo 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 4 del citato  decreto  legislativo
          1°  giugno  2011,  n.  93,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Misure di salvaguardia). - 1. In caso di crisi
          improvvisa sul mercato dell'energia e quando e'  minacciata
          l'integrita' fisica o la  sicurezza  delle  persone,  delle
          apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema
          del gas naturale o  del  sistema  elettrico,  il  Ministero
          dello sviluppo economico puo' temporaneamente  adottare  le
          necessarie misure di salvaguardia. 
              2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il  minor
          turbamento possibile nel funzionamento del mercato  interno
          e  non  devono  andare  oltre   la   portata   strettamente
          indispensabile  a  ovviare  alle   difficolta'   improvvise
          manifestatesi. 
              3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza
          indugio le misure di cui ai  commi  precedenti  agli  altri
          Stati membri interessati e alla Commissione europea. 
              4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema  del
          gas naturale sono indicate nel piano di  emergenza  di  cui
          all'art. 8  ed  e'  fatto  obbligo  alle  imprese  del  gas
          naturale di rispettarle.». 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          1°  giugno  2011,  n.  93,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Predisposizioni dei piani e degli  accordi  di
          solidarieta' di cui  agli  articoli  7,  8,  9  e  13,  del
          regolamento  (UE)  2017/1938).  -  1.  Il  Ministero  dello
          sviluppo economico provvede, ai sensi del dell'art.  7  del
          regolamento (UE) 2017/1938, alla valutazione dei rischi che
          incidono sulla sicurezza  del  sistema  nazionale  del  gas
          naturale, nonche', con le autorita' competenti degli  Stati
          membri appartenenti agli stessi  gruppi  di  rischio,  alla
          valutazione  comune  dei  rischi.   Lo   stesso   Ministero
          definisce il piano di  azione  preventivo  e  il  piano  di
          emergenza   e   monitoraggio    della    sicurezza    degli
          approvvigionamenti di gas naturale, in conformita' a quanto
          previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9  e
          13,  del  regolamento  (UE)  2017/1938,   avvalendosi   del
          Comitato tecnico di emergenza e  monitoraggio  del  sistema
          del gas naturale operante presso lo stesso Ministero. 
              2. Il Ministero dello  sviluppo  economico  comunica  i
          piani di cui al comma 1 alla  Commissione  europea  e  agli
          altri  Stati  membri  interconnessi,  si  coordina  con  le
          autorita' competenti in materia di  sicurezza  degli  altri
          Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture  di
          gas naturale e limitarne i  danni,  nonche'  definisce,  di
          concerto con il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, accordi  di  solidarieta'  con
          gli Stati membri  direttamente  connessi,  o  interconnessi
          attraverso un Paese terzo, adottando le misure  necessarie,
          comprese   le   modalita'   tecniche,   amministrative    e
          finanziarie  concordate,  per  garantire  che  il  gas  sia
          fornito ai clienti protetti nel quadro  della  solidarieta'
          dello Stato membro richiedente, come previsto dall'art.  13
          del regolamento (UE) 2017/1938. 
              2-bis. Il Ministero dello sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita'  di  regolazione  per  l'energia,  le  reti   e
          l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo  delle
          compensazioni da esigere nei confronti degli  Stati  membri
          verso i quali sono attivate misure di solidarieta' a favore
          dei clienti protetti nel contesto della solidarieta'  degli
          stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall'art.  13,
          paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, sulla base dei
          criteri definiti nelle raccomandazioni (UE) 2018/177.  Tale
          compensazione  deve  coprire  almeno  il  valore  del   gas
          naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarieta',
          i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio,  il
          costo  degli   eventuali   procedimenti   giudiziari,   gli
          eventuali  danni  dovuti  alla   riduzione   dell'attivita'
          industriale, compresa la compensazione dei danni  economici
          da essi derivanti. 
              2-ter. L'operatore maggiore del  sistema  di  trasporto
          nazionale  del  gas  naturale  provvede,   secondo   quanto
          stabilito   in   ciascun   accordo   intergovernativo    di
          solidarieta', all'attuazione tecnica delle  misure  incluse
          negli accordi. 
              2-quater. Il  gestore  dei  mercati  energetici  (GME),
          provvede, secondo quanto stabilito all'interno  di  ciascun
          accordo  intergovernativo  di  solidarieta',  a  mettere  a
          disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione
          delle disposizioni contenute negli accordi. 
              3. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  le
          misure necessarie affinche', nel caso di  interruzione  del
          flusso di gas naturale dalla maggiore delle  infrastrutture
          di  approvvigionamento  dall'estero,  la  capacita'   delle
          infrastrutture  rimanenti,  determinata  in  accordo   alle
          disposizioni di cui all'allegato II  del  regolamento  (UE)
          2017/1938, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili
          azioni di riduzione della  domanda  e  della  capacita'  di
          stoccaggio  di  modulazione  e  strategico  nazionale,   di
          soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di
          punta massima, calcolata con  una  probabilita'  statistica
          almeno ventennale. 
              4. I gestori del sistema di  trasporto  realizzano  una
          capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini  del
          controflusso  sia  virtuale  che  fisico,   su   tutte   le
          interconnessioni transfrontaliere  tra  Stati  membri,  ivi
          inclusa la interconnessione  tra  Italia  e  Centro  Europa
          attraverso il gasdotto Transitgas in  territorio  svizzero,
          salvo le esenzioni accordate dal Ministero  dello  sviluppo
          economico ai  sensi  dei  commi  4  e  5  dell'art.  5  del
          regolamento (UE) 2017/1938. 
              5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle
          misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di  realizzare
          i  potenziamenti  di  rete  necessari  a   conseguire   gli
          obiettivi di cui al comma 3,  nonche',  in  accordo  con  i
          gestori   dei   sistemi   di   trasporto   transfrontalieri
          interessati, secondo le  indicazioni  contenute  nei  piani
          predisposti dal Ministero dello sviluppo economico  di  cui
          al presente articolo.». 
              - Il testo dell'art. 42 del citato decreto  legislativo
          1°  giugno  2011,  n.  93,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  42  (Obiettivi  dell'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas). - 1. Nel quadro dei  compiti  e  delle
          funzioni attribuiti dalla  vigente  normativa,  l'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas  adotta  tutte  le  misure
          ragionevoli  e  idonee  al  perseguimento  delle   seguenti
          finalita', che integrano quelle  previste  dalla  legge  14
          novembre 1995, n. 481: 
                a) promuovere, in stretta cooperazione con  l'Agenzia
          per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
          - ACER, con le autorita' di  regolamentazione  degli  altri
          Stati membri e con la Commissione europea, mercati  interni
          dell'energia elettrica e del gas  naturale  concorrenziali,
          sicuri e  ecologicamente  sostenibili,  nonche'  l'efficace
          apertura del mercato per tutti  i  clienti  e  i  fornitori
          dell'Unione europea; 
                b) assicurare condizioni regolatorie appropriate  per
          il  funzionamento  efficace   e   affidabile   delle   reti
          dell'elettricita' e del gas, tenendo conto degli  obiettivi
          a lungo termine; 
                c) contribuire a conseguire, nel modo  piu'  efficace
          sotto il profilo dei costi,  lo  sviluppo  di  sistemi  non
          discriminatori sicuri, affidabili ed  efficienti  orientati
          al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in
          linea con gli obiettivi generali  in  materia  di  politica
          energetica, l'efficienza energetica nonche'  l'integrazione
          della produzione su larga  scala  e  su  scala  ridotta  di
          energia elettrica e di gas da fonti di energia  rinnovabili
          e la produzione decentrata  nelle  reti  di  trasporto,  di
          trasmissione e di distribuzione; 
                d) agevolare l'accesso alla rete di  nuova  capacita'
          di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli  che
          potrebbero  impedire  l'accesso  di  nuovi  operatori   del
          mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas  da
          fonti di rinnovabili; 
                e) provvedere  affinche'  i  clienti  beneficino  del
          funzionamento efficiente del mercato nazionale,  promuovere
          una concorrenza effettiva  e  contribuire  a  garantire  la
          tutela dei consumatori; 
                f) contribuire a conseguire un servizio  pubblico  di
          elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica  e  del
          gas  naturale,  contribuire   alla   tutela   dei   clienti
          vulnerabili anche in termini di  condizioni  economiche  di
          fornitura  di  gas   naturale   loro   applicate   e   alla
          compatibilita' dei processi di scambio dei  dati  necessari
          per il cambio di fornitore da parte degli utenti; 
                f-bis)  contribuire  a  definire,  nel  rispetto  dei
          principi  di  economicita',  trasparenza   e   di   massima
          salvaguardia dei clienti  idonei,  la  copertura  economica
          degli  accordi  di  solidarieta'  previsti  nel  piano   di
          emergenza  in  attuazione  degli  articoli  8  e   13   del
          regolamento (UE) 2017/1938, comprese  le  disposizioni  che
          consentono il calcolo  dell'equa  compensazione  di  almeno
          tutti  i  costi  pertinenti  e  ragionevoli  sostenuti  nel
          prestare  solidarieta',   come   previsto   dall'art.   13,
          paragrafo 10, del medesimo regolamento.».