Art. 3 Sanzioni amministrative 1. I soggetti che svolgono attivita' di impresa di gas naturale, di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che non adempiono agli obblighi di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1938, entro il 15 settembre di ogni anno, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro. 2. I soggetti di cui al comma 1 che, ricevute le richieste di informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 4, 5 e 7, del regolamento (UE) 2017/1938, non trasmettono entro il termine indicato nella richiesta le informazioni o non adempiono all'obbligo di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 60.000,00 euro. 3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 3: - Il testo della lettera t) del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: (Omissis); t) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni; (Omissis).». - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cosi' recita: «Art. 6 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164). - 1. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) cliente finale: il cliente che acquista gas naturale per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali; b) cliente grossista: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita;"; b) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: "o) fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), ai clienti;"; c) le lettere p) e q) sono sostituite dalle seguenti: "p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l'attivita' di stoccaggio; q) impianto di stoccaggio: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;"; d) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: "t) impresa di gas naturale: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;"; e) la lettera v) e' sostituita dalla seguente: "v) impresa verticalmente integrata: un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione di GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;"; f) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: "aa) rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream): ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di idrocarburi liquidi o di gas naturale, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o piu' di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;"; g) la lettera ee) e' sostituita dalla seguente: "ee) sistema: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio di proprieta' o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e alla rigassificazione di GNL;"; h) la lettera ii) e' sostituita dalla seguente: "ii) trasporto: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;". 2. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo la lettera kk) sono aggiunte, infine, le seguenti: "kk-bis) i servizi ausiliari: tutti i servizi necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerti, ad esclusione dei servizi resi dagli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni; kk-ter) impresa collegata: un'impresa collegata come definita all'art. 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'art. 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati, o un'impresa associata come definita all'art. 33, paragrafo 1 della medesima direttiva, o un'impresa appartenente agli stessi soci; kk-quater) gestore del sistema di trasporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita' di trasporto ed e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale; kk-quinquies) impresa maggiore di trasporto: impresa che avendo la disponibilita' della rete nazionale di gasdotti svolge l'attivita' di trasporto sulla maggior parte della medesima; kk-sexies) gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale; kk-septies) impresa fornitrice: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura; kk-octies) programmazione a lungo termine: la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della capacita' di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti; kk-nonies) gestore dell'impianto di stoccaggio: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita' di stoccaggio ed e' responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio di gas naturale; kk-decies) gestore di un impianto di GNL: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL, e responsabile della gestione di un impianto di GNL; kk-undecies) linepack: lo stoccaggio di gas naturale mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni; kk-duodecies) interconnettore: un gasdotto di trasporto di gas naturale che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri; kk-terdecies) cliente civile: un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico; kk-quaterdecies) cliente non civile: un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico; kk-quinquiesdecies) strumenti derivati sul gas naturale: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari collegato al gas naturale; kk-sexiesdecies) contratto di fornitura: un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale; kk-septiesdecies) controllo: diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso: 1) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; 2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa".». - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/1938, si veda nelle note alle premesse. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.