Art. 3 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. I soggetti che svolgono attivita' di impresa di gas naturale, di
cui  alla  lettera  t)  del  comma  1  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato  dall'articolo  6
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che non adempiono agli
obblighi di  notifica  di  cui  all'articolo  14,  paragrafo  6,  del
regolamento (UE) 2017/1938, entro il 15 settembre di ogni anno,  sono
sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a
20.000,00 euro. 
  2. I soggetti di cui al comma  1  che,  ricevute  le  richieste  di
informazioni di  cui  all'articolo  14,  paragrafi  4,  5  e  7,  del
regolamento (UE) 2017/1938, non trasmettono entro il termine indicato
nella richiesta le informazioni o non adempiono all'obbligo di cui al
paragrafo 1 del medesimo  articolo,  sono  sottoposti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 60.000,00 euro. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede  all'accertamento
e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo  secondo
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo della lettera t) del comma 1 dell'art. 2 del
          citato decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                (Omissis); 
                t) "impresa di gas naturale": ogni persona  fisica  o
          giuridica, ad esclusione  dei  clienti  finali  che  svolge
          almeno una delle funzioni seguenti: produzione,  trasporto,
          distribuzione, fornitura,  acquisto  o  stoccaggio  di  gas
          naturale, compresa la rigassificazione  di  GNL  e  che  e'
          responsabile  per  i  compiti  commerciali,  tecnici  o  di
          manutenzione legati a queste funzioni; 
                (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 6 del citato  decreto  legislativo
          1° giugno 2011, n. 93, cosi' recita: 
              «Art.  6  (Modifiche   ed   integrazioni   al   decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164). - 1. All'art. 2, comma
          1, del decreto legislativo n. 164 del 2000  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
                  "a) cliente finale: il  cliente  che  acquista  gas
          naturale per uso proprio,  ivi  compresi  gli  impianti  di
          distribuzione  di  metano   per   autotrazione   che   sono
          considerati clienti finali; 
                  b)  cliente  grossista:  una   persona   fisica   o
          giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di  trasporto  e
          dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista  gas
          naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del
          sistema in cui e' stabilita;"; 
                b) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
                  "o) fornitura: la vendita, compresa  la  rivendita,
          di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL),
          ai clienti;"; 
                c) le lettere p) e q) sono sostituite dalle seguenti: 
                  "p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le
          operazioni   di   liquefazione   del   gas    naturale    o
          l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di  GNL,
          e  comprendente  servizi   ausiliari   e   uno   stoccaggio
          provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e
          successiva  consegna  al  sistema  di  trasporto   ma   non
          comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i  terminali
          non funzionali al ciclo di  rigassificazione  e  utilizzati
          per l'attivita' di stoccaggio; 
                  q) impianto di stoccaggio: un  impianto  utilizzato
          per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o  gestito
          da un'impresa di gas naturale, compresi  gli  impianti  GNL
          utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte  di
          impianto utilizzata per operazioni di  produzione  e  degli
          impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di
          trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;"; 
                d) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: 
                  "t) impresa di gas naturale: ogni persona fisica  o
          giuridica, ad esclusione  dei  clienti  finali  che  svolge
          almeno una delle funzioni seguenti: produzione,  trasporto,
          distribuzione, fornitura,  acquisto  o  stoccaggio  di  gas
          naturale, compresa la rigassificazione  di  GNL  e  che  e'
          responsabile  per  i  compiti  commerciali,  tecnici  o  di
          manutenzione legati a queste funzioni;"; 
                e) la lettera v) e' sostituita dalla seguente: 
                  "v) impresa verticalmente integrata: un'impresa  di
          gas naturale o un gruppo di imprese di gas  naturale  nelle
          quali la stessa persona o  le  stesse  persone,  fisiche  o
          giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il  potere
          di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il  gruppo
          di imprese svolge almeno una delle funzioni  di  trasporto,
          distribuzione,  rigassificazione  di  GNL  o  stoccaggio  e
          almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di  gas
          naturale;"; 
                f) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: 
                  "aa) rete di  gasdotti  di  coltivazione  (gasdotti
          upstream): ogni gasdotto  o  rete  di  gasdotti  gestiti  o
          costruiti quale parte  di  un  impianto  di  produzione  di
          idrocarburi liquidi o di gas  naturale,  oppure  utilizzati
          per trasportare gas naturale da uno o piu' di tali impianti
          fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un
          terminale costiero di approdo;"; 
                g) la lettera ee) e' sostituita dalla seguente: 
                  "ee)  sistema:   reti   di   trasporto,   reti   di
          distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio  di
          proprieta'  o  gestiti  da  un'impresa  di  gas   naturale,
          compresi il linepack e i relativi impianti  che  forniscono
          servizi  ausiliari  nonche'  quelli  di  imprese  collegate
          necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione
          e alla rigassificazione di GNL;"; 
                h) la lettera ii) e' sostituita dalla seguente: 
                  "ii)  trasporto:  il  trasporto  di  gas   naturale
          finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una  rete
          che  comprende  soprattutto  gasdotti  ad  alta  pressione,
          diversa da una rete di gasdotti di coltivazione  e  diversa
          dalla  parte  dei  gasdotti,  anche  ad   alta   pressione,
          utilizzati principalmente nell'ambito  della  distribuzione
          locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;". 
              2. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.  164
          del 2000 dopo la lettera  kk)  sono  aggiunte,  infine,  le
          seguenti: 
                "kk-bis)  i  servizi  ausiliari:  tutti   i   servizi
          necessari per l'accesso e il funzionamento  delle  reti  di
          trasporto, delle reti di distribuzione, degli  impianti  di
          GNL  o  degli   impianti   di   stoccaggio,   compresi   il
          bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione  di
          gas inerti, ad esclusione dei servizi resi  dagli  impianti
          usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto  nello
          svolgimento delle loro funzioni; 
                kk-ter) impresa collegata: un'impresa collegata  come
          definita all'art. 41 della settima direttiva 83/349/CEE del
          Consiglio,  del  13  giugno  1983,  basata  sull'art.   44,
          paragrafo 2, lettera g) del trattato e  relativa  ai  conti
          consolidati, o un'impresa associata come definita  all'art.
          33, paragrafo 1  della  medesima  direttiva,  o  un'impresa
          appartenente agli stessi soci; 
                kk-quater)  gestore   del   sistema   di   trasporto:
          qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita'
          di trasporto  ed  e'  responsabile  della  gestione,  della
          manutenzione e, se necessario, dello sviluppo  del  sistema
          di trasporto in una  data  zona  ed,  eventualmente,  delle
          relative interconnessioni con  altri  sistemi,  nonche'  di
          assicurare la capacita' a  lungo  termine  del  sistema  di
          soddisfare  richieste  ragionevoli  di  trasporto  di   gas
          naturale; 
                kk-quinquies) impresa maggiore di trasporto:  impresa
          che  avendo  la  disponibilita'  della  rete  nazionale  di
          gasdotti svolge  l'attivita'  di  trasporto  sulla  maggior
          parte della medesima; 
                kk-sexies)  gestore  del  sistema  di  distribuzione:
          qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione
          di distribuzione ed e' responsabile della  gestione,  della
          manutenzione e, se necessario, dello sviluppo  del  sistema
          di distribuzione in una data zona ed, eventualmente,  delle
          relative interconnessioni con  altri  sistemi,  nonche'  di
          assicurare la capacita' a  lungo  termine  del  sistema  di
          soddisfare richieste ragionevoli di  distribuzione  di  gas
          naturale; 
                kk-septies) impresa fornitrice: ogni persona fisica o
          giuridica che svolge funzioni di fornitura; 
                kk-octies)  programmazione  a   lungo   termine:   la
          programmazione,  in  un'ottica  a  lungo   termine,   della
          capacita' di fornitura e di trasporto delle imprese di  gas
          naturale al fine di soddisfare la domanda di  gas  naturale
          del sistema, garantire la diversificazione delle  fonti  ed
          assicurare la fornitura ai clienti; 
                kk-nonies)  gestore  dell'impianto   di   stoccaggio:
          qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita'
          di stoccaggio ed  e'  responsabile  della  gestione  di  un
          impianto di stoccaggio di gas naturale; 
                kk-decies) gestore di un impianto di  GNL:  qualsiasi
          persona fisica o giuridica responsabile della  liquefazione
          del gas naturale o dell'importazione, o  dello  scarico,  e
          della  rigassificazione  di  GNL,  e   responsabile   della
          gestione di un impianto di GNL; 
                kk-undecies) linepack: lo stoccaggio di gas  naturale
          mediante  compressione  nelle  reti  di  trasporto   e   di
          distribuzione  del  gas  naturale,  ad   esclusione   degli
          impianti riservati ai  gestori  dei  sistemi  di  trasporto
          nello svolgimento delle loro funzioni; 
                kk-duodecies)   interconnettore:   un   gasdotto   di
          trasporto di gas naturale che attraversa o si estende oltre
          una  frontiera  tra  Stati  membri  con  l'unico  scopo  di
          collegare i sistemi nazionali di trasporto  di  tali  Stati
          membri; 
                kk-terdecies) cliente civile: un cliente che acquista
          gas naturale per il proprio consumo domestico; 
                kk-quaterdecies) cliente non civile: un  cliente  che
          acquista  gas  naturale  non  destinato  al   proprio   uso
          domestico; 
                kk-quinquiesdecies)  strumenti   derivati   sul   gas
          naturale: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6  o
          7  della  sezione  C  dell'allegato   I   della   direttiva
          2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21
          aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari
          collegato al gas naturale; 
                kk-sexiesdecies) contratto di fornitura: un contratto
          di fornitura di gas naturale ad esclusione degli  strumenti
          derivati sul gas naturale; 
                kk-septiesdecies) controllo:  diritti,  contratti,  o
          altri mezzi che conferiscono, da soli o  congiuntamente,  e
          tenuto conto delle circostanze di fatto o  di  diritto,  la
          possibilita'  di   esercitare   un'influenza   determinante
          sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso: 
                  1) diritti  di  proprieta'  o  di  godimento  sulla
          totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; 
                  2)   diritti   o   contratti    che    conferiscono
          un'influenza   determinante   sulla   composizione,   sulle
          votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi  di
          un'impresa".». 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/1938,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.