IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,  e,  in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli  9
e 10; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo  31,  sulle  procedure  per  l'esercizio   delle   deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per
l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli  in  un
mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria
(TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia  e
dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche alla Parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera m-octies.1) e' inserita la seguente: 
      «m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr  rientrante
nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131;»; 
    b) alla lettera q-bis), le parole «e il gestore  di  ELTIF»  sono
sostituite dalle seguenti: «, il gestore di ELTIF  e  il  gestore  di
FCM». 
  2.  Dopo  l'articolo  4-quinquies.1  del  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art.  4-quinquies.2  (Individuazione  delle  autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 relativo ai  fondi
comuni monetari (FCM)). - 1. La Banca d'Italia e la  Consob,  secondo
le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate  dall'articolo  5,
sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento  (UE)
2017/1131.  La  Banca   d'Italia   e   la   Consob   si   trasmettono
tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse e' competente  a
ricevere ai sensi del presente articolo. 
  2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente  ad  autorizzare  un
FCM ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del  regolamento  (UE)
2017/1131. 
  3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a: 
      a) autorizzare la deroga prevista dall'articolo  17,  paragrafo
7, del regolamento (UE) 2017/1131; 
      b) ricevere il riesame delle metodologie di  valutazione  della
qualita' creditizia ai sensi dell'articolo 19, paragrafo  4,  lettera
e), del regolamento (UE) 2017/1131; 
      c) ricevere le valutazioni effettuate a norma dei paragrafi  2,
3, 4, 6 e 7 dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2017/1131, ai sensi
del paragrafo 5 del medesimo articolo 29; 
      d) ricevere i dettagli delle decisioni relative alle  procedure
di gestione della liquidita' ai sensi dell'articolo 34, paragrafo  3,
del regolamento (UE) 2017/1131; 
      e) ricevere la relazione  dettagliata  contenente  i  risultati
delle prove di stress e il piano d'azione e svolgere  il  riesame  ai
sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, secondo comma,  del  regolamento
(UE) 2017/1131; 
      f) adottare le misure specifiche previste dal regolamento  (UE)
2017/1131  nell'articolo  41,  paragrafo  2,  con  riferimento   alle
violazioni previste al paragrafo 1, lettere a), b), c),  d),  e),  f)
del medesimo articolo, con riferimento alla violazione degli articoli
21, 23, 26, 27 e 28, e g), del citato regolamento. Nei casi  previsti
dall'articolo 41, paragrafo  1,  lettera  f),  con  riferimento  alla
violazione dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/1131, la revoca
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2  e'  adottata  su
proposta della Consob. 
    4. La Consob e' l'autorita' competente a: 
      a) adempiere agli obblighi informativi  verso  l'ESMA  previsti
dagli articoli 4, paragrafo 6, 28, paragrafo 6, e  37,  paragrafo  5,
del regolamento (UE) 2017/1131; 
      b) adottare le misure specifiche previste dal regolamento  (UE)
2017/1131  nell'articolo  41,  paragrafo  2,  lettera  a),  nei  casi
previsti dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), per la violazione
dell'articolo 36  del  medesimo  regolamento.  In  presenza  di  tali
violazioni, la Consob puo' altresi' proporre alla Banca d'Italia,  ai
sensi  dell'articolo  41,  paragrafo  2,  lettera   b),   la   revoca
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2. 
    5. Per assicurare il rispetto del presente articolo  nonche'  del
regolamento indicato dal comma 1,  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob
dispongono,  secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  le   finalita'
dell'articolo 5, dei poteri  loro  attribuiti  dal  presente  decreto
nonche' dei poteri previsti dall'articolo 39 del  citato  regolamento
(UE) 2017/1131.». 
  3. All'articolo 4-undecies  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole  «nonche'  del»  sono  inserite  le
seguenti: «regolamento prospetto come definito  all'articolo  93-bis,
comma 1, lettera a), e del»; 
    b) al comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6,  commi  2-ter  e
2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.». 
  4. All'articolo 4-duodecies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni; 
    a) al comma 1-bis, dopo le parole «da chiunque  effettuate»  sono
inserite le seguenti: «di violazioni del regolamento  prospetto  come
definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), o»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Alle  segnalazioni  di  violazioni  effettuate  con  le
procedure  di  cui  al  presente  articolo  si   applica   l'articolo
4-undecies, comma 3.». 
 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 4  ottobre
          2019, n. 117 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2018),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre  2019,  n.  245,  cosi'
          recita: 
                «Art. 9 (Delega al Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2017/1129,  relativo  al  prospetto   da   pubblicare   per
          l'offerta pubblica  o  l'ammissione  alla  negoziazione  di
          titoli  in  un  mercato  regolamentato,  e  che  abroga  la
          direttiva 2003/71/CE). -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con le procedure di cui  all'articolo
          31 della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il
          parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o
          piu' decreti legislativi per l'adeguamento della  normativa
          nazionale al  regolamento  (UE)  2017/1129  del  Parlamento
          europeo, del 14 giugno 2017. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          i Ministri della giustizia, degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale e dello sviluppo economico. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla
          disciplina del regolamento (UE)  2017/1129,  le  occorrenti
          modificazioni  alla  normativa  vigente   per   i   settori
          interessati  dalla  normativa  da  attuare,  al   fine   di
          realizzare  il  migliore   coordinamento   con   le   altre
          disposizioni  vigenti,  con   l'obiettivo   di   assicurare
          l'integrita' dei mercati finanziari e un appropriato  grado
          di tutela degli investitori; 
                  b) apportare al testo unico delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)   2017/1129   e   alle
          pertinenti  norme  tecniche  di   regolamentazione   e   di
          attuazione  che  lo  richiedono,  provvedendo  ad  abrogare
          espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale
          riguardanti  gli   istituti   disciplinati   dal   medesimo
          regolamento,  fatte  salve  le   compatibili   disposizioni
          nazionali vigenti in materia  di  offerte  al  pubblico  di
          sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari  diversi
          dai titoli; 
                  c) prevedere,  in  coerenza  con  quanto  stabilito
          dagli articoli 94 e seguenti del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  il  ricorso
          alla disciplina secondaria adottata  dalla  CONSOB  per  le
          finalita'  specificamente  previste  dal  regolamento  (UE)
          2017/1129  e   dalla   legislazione   dell'Unione   europea
          attuativa del medesimo regolamento; 
                  d) attribuire  alla  CONSOB,  in  coerenza  con  le
          disposizioni vigenti in  materia  di  offerta  al  pubblico
          stabilite dall'articolo 100  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il  potere  di
          prevedere con regolamento, nel  rispetto  delle  condizioni
          previste dall'articolo 3 del  regolamento  (UE)  2017/1129,
          l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per
          le offerte al pubblico di titoli  aventi  un  corrispettivo
          totale, nell'Unione europea e  per  un  periodo  di  dodici
          mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di
          1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, avendo
          riguardo  alla  necessita'  di  garantire  un   appropriato
          livello   di   tutela   degli   investitori   nonche'    la
          proporzionalita' degli oneri amministrativi per le  imprese
          interessate; 
                  e) attribuire alla CONSOB il potere  di  esercitare
          la facolta' prevista dall'articolo 7, paragrafo 7,  secondo
          comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando  l'Italia  e'
          Stato membro d'origine ai fini  del  predetto  regolamento,
          secondo  un  criterio  di  proporzionalita'   degli   oneri
          amministrativi a carico degli emittenti; 
                  f) prevedere l'attribuzione  della  responsabilita'
          delle informazioni fornite in un  prospetto  e  in  un  suo
          eventuale supplemento, nonche', quando applicabile,  in  un
          documento  di  registrazione   o   in   un   documento   di
          registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di
          amministrazione, direzione o controllo,  all'offerente,  al
          soggetto che chiede l'ammissione alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con
          riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi,
          prevedere la responsabilita' dei soggetti  interessati  nei
          limiti di quanto disposto dall'articolo  11,  paragrafo  2,
          del regolamento  (UE)  2017/1129;  prevedere,  inoltre,  la
          responsabilita' dell'autorita' competente nei soli casi  di
          approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto
          dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo  comma,  del  citato
          regolamento; 
                  g) designare la CONSOB quale  autorita'  competente
          ai sensi dell'articolo 31 del regolamento  (UE)  2017/1129,
          assicurando che possa esercitare tutti  i  poteri  previsti
          dal regolamento stesso, anche ai  fini  della  cooperazione
          con le autorita' competenti degli Stati membri nonche'  con
          le autorita' di vigilanza di Paesi terzi e con  l'Autorita'
          europea degli strumenti finanziari e dei mercati  (AESFEM),
          ai  sensi  degli  articoli  30,  33  e  34   del   medesimo
          regolamento; 
                  h) attribuire alla CONSOB il potere di  imporre  le
          sanzioni amministrative e le  altre  misure  amministrative
          per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento
          (UE) 2017/1129, tenendo conto  delle  circostanze  elencate
          nell'articolo 39  del  regolamento  medesimo,  nonche'  nel
          rispetto dei limiti e delle procedure ivi previsti e  delle
          disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio
          del potere sanzionatorio da parte della CONSOB; 
                  i)  apportare  le  occorrenti  modificazioni   alla
          normativa vigente al fine di  prevedere  che  le  decisioni
          adottate in applicazione  del  regolamento  (UE)  2017/1129
          siano  adeguatamente  motivate  e  soggette  a  diritto  di
          impugnazione in conformita' all'articolo  40  del  medesimo
          regolamento; 
                  l) adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies
          e 4-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, in conformita' a  quanto  previsto
          in materia di segnalazione delle  violazioni  dall'articolo
          41 del regolamento (UE) 2017/1129. 
                4. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Le   autorita'   interessate   provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
                «Art. 10 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2017/1131, sui fondi comuni monetari). - 1. Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
          cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
          2017/1131 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          i Ministri della giustizia e degli affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla
          disciplina del regolamento (UE)  2017/1131,  le  occorrenti
          modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione
          europea, per  i  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare, al fine di realizzare  il  migliore  coordinamento
          con  le  altre  disposizioni  vigenti,   anche   attraverso
          l'adeguamento  della  normativa  nazionale  relativa   alla
          revisione legale dei fondi comuni di investimento  per  gli
          aspetti di rilevanza, assicurando un appropriato  grado  di
          protezione dell'investitore e di tutela dell'integrita' dei
          mercati finanziari; 
                  b) apportare al testo unico delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)   2017/1131   che   lo
          richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le  norme
          dell'ordinamento  nazionale   riguardanti   la   disciplina
          contenuta nel medesimo regolamento; 
                  c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni
          alle  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base  di  quanto
          previsto nel capo  VIII  del  regolamento  (UE)  2017/1131,
          affinche' le autorita' di vigilanza e di  settore,  secondo
          le  rispettive  competenze,  dispongano   dei   poteri   di
          vigilanza e di indagine  necessari  per  l'esercizio  delle
          loro funzioni ai sensi del medesimo regolamento; 
                  d) prevedere che le autorita' di cui  alla  lettera
          c)  possano  imporre  le  sanzioni  e   le   altre   misure
          amministrative stabilite dal titolo II della  parte  V  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, secondo
          i criteri e nei limiti massimi degli importi  edittali  ivi
          previsti, nei casi di  violazione  delle  disposizioni  del
          regolamento (UE) 2017/1131. 
                4. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Le   autorita'   interessate   provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Il testo dell'articolo 31  della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 4 gennaio 2013, n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              - Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo  al  prospetto
          da pubblicare per l'offerta pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di titoli in un mercato regolamentato,  e  che
          abroga  la  direttiva  2003/71/CE,  e'   pubblicato   nella
          G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 168. 
              - Il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio  del  14  giugno  2017,  sui  fondi  comuni
          monetari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L
          169. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria (TUF), ai sensi degli articoli  8  e  21  della
          legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                  b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni; 
                  c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la borsa; 
                  c-bis) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
                  d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
          Assicurazioni; 
                  d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) "AEAP": Autorita' europea delle  assicurazioni
          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                    4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                    5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                  d-quater) "impresa di investimento":  l'impresa  la
          cui occupazione o attivita' abituale consiste nel  prestare
          uno  o  piu'  servizi   di   investimento   a   terzi   e/o
          nell'effettuare una o  piu'  attivita'  di  investimento  a
          titolo professionale; 
                  d-quinquies)  "banca":  la  banca   come   definita
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  unico
          bancario; 
                  d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                  e) "societa' di intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                  f) "impresa di investimento dell'Unione europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                  g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha
          la propria sede legale  o  direzione  generale  nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                  h); 
                  i) 'societa' di investimento a capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                  i-bis) 'societa' di investimento a capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                  i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                  i-quater) societa' di investimento semplice  (SiS):
          il FIA italiano costituito in forma di Sicaf  che  gestisce
          direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte  le
          seguenti condizioni: 
                    1)  il  patrimonio  netto  non  eccede  euro   25
          milioni; 
                    2)  ha  per  oggetto   esclusivo   l'investimento
          diretto del patrimonio  raccolto  in  PMI  non  quotate  su
          mercati regolamentati di cui all'articolo  2  paragrafo  1,
          lettera f), primo alinea, del  regolamento  (UE)  2017/1129
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 14  giugno  2017
          che  si  trovano  nella   fase   di   sperimentazione,   di
          costituzione  e  di   avvio   dell'attivita',   in   deroga
          all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 
                    3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                    4) dispone di un capitale sociale almeno  pari  a
          quello previsto dall'articolo 2327 del  codice  civile,  in
          deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c); 
                  j)   'fondo   comune   di   investimento':   l'Oicr
          costituito in forma di patrimonio  autonomo,  suddiviso  in
          quote, istituito e gestito da un gestore; 
                  k)  'Organismo  di  investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                  k-bis) 'Oicr aperto':  l'Oicr  i  cui  partecipanti
          hanno il diritto di chiedere  il  rimborso  delle  quote  o
          azioni a valere sul patrimonio  dello  stesso,  secondo  le
          modalita' e con  la  frequenza  previste  dal  regolamento,
          dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                  k-ter) 'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da  quello
          aperto; 
                  l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,
          le Sicav e le Sicaf; 
                  m) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                  m-bis) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                  m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):
          il fondo comune  di  investimento,  la  Sicav  e  la  Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                  m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                  m-quinquies) Oicr alternativi  UE  (FIA  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                  m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA  non  UE)':
          gli  Oicr  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della
          direttiva  2011/61/UE,  costituiti   in   uno   Stato   non
          appartenente all'UE; 
                  m-septies) 'fondo europeo per il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                  m-octies)  'fondo   europeo   per   l'imprenditoria
          sociale'  (EuSEF);   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; 
                  m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a  lungo
          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                  m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM):  l'Oicr
          rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
          2017/1131; 
                  m-novies) 'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                  m-decies) 'Oicr master': l'Oicr  nel  quale  uno  o
          piu' Oicrfeeder investono totalmente  o  in  prevalenza  le
          proprie attivita'; 
                  m-undecies) 'clienti professionali' o  'investitori
          professionali':   i   clienti   professionali   ai    sensi
          dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                  m-undecies.1) 'Business Angel': gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                  m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                  n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                  o) "societa' di gestione del risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                  o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                  p) 'gestore di FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q) 'gestore di FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA, il gestore di EuSEF,  il  gestore  di  ELTIF  e  il
          gestore di FCM; 
                  q-ter)   'depositario   di   Oicr':   il   soggetto
          autorizzato nel paese  di  origine  dell'Oicr  ad  assumere
          l'incarico di depositario; 
                  q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
          feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
                  q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                  r) "soggetti abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                  r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                  r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE
          in cui l'OICR e' stato costituito; 
                  r-ter.1) "indice  di  riferimento"  o  "benchmark":
          l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
          la persona  fisica  o  giuridica  di  cui  all'articolo  3,
          paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-quater) 'rating del credito': un parere  relativo
          al merito creditizio di  un'entita',  cosi'  come  definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
                  r-quinquies) 'agenzia di rating del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                  s) "servizi ammessi al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                  t) "offerta al pubblico  di  prodotti  finanziari":
          ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e
          con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; (9) 
                  u) "prodotti finanziari": gli strumenti  finanziari
          e ogni altra forma di investimento di  natura  finanziaria;
          non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                  v) "offerta pubblica di  acquisto  o  di  scambio":
          ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                  w) "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani  o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                  w-bis)  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto
          legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
          iscritti   nell'elenco   annesso   di   cui    all'articolo
          116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209  del
          2005, quali  le  banche,  le  societa'  di  intermediazione
          mobiliare  e  le  imprese  di  investimento,  anche  quando
          operano con i collaboratori  di  cui  alla  sezione  E  del
          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui
          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; 
                  w-bis.1) «prodotto di investimento al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.2)  «prodotto  d'investimento  al   dettaglio
          preassemblato»  o  «PRIP»:   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.3) «prodotto di  investimento  assicurativo»:
          un prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,  numero  2),  del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                  w-bis.4) «ideatore di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un  soggetto
          di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
                  w-bis.6) «investitore al dettaglio  in  PRIIP»:  un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.7) "gestore del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                  w-ter)     "mercato     regolamentato":     sistema
          multilaterale amministrato e/o gestito da  un  gestore  del
          mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
          e in base alle sue regole non discrezionali,  di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti
          relativi a strumenti finanziari ammessi  alla  negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                  w-quater) "emittenti quotati aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                    1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    2) gli  emittenti  titoli  di  debito  di  valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    3) gli  emittenti  valori  mobiliari  di  cui  ai
          numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non
          appartenente all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in  cui  i
          propri valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato.  La  scelta  dello  Stato  membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                    4) gli  emittenti  valori  mobiliari  diversi  da
          quelli di cui ai numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in
          Italia  o  i  cui  valori  mobiliari  sono   ammessi   alle
          negoziazioni in  un  mercato  regolamentato  italiano,  che
          hanno  scelto  l'Italia  come   Stato   membro   d'origine.
          L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro  d'origine.
          La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo  il  caso
          in cui i valori  mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'
          ammessi alla negoziazione in  alcun  mercato  regolamentato
          dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
          rientri tra gli emittenti di cui ai numeri  1),  2),  3)  e
          4-bis), della presente lettera; 
                    4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e  4)  i
          cui  valori  mobiliari   non   sono   piu'   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
          d'origine, ma sono stati ammessi alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato italiano o di altri Stati  membri  e,
          se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che  hanno
          scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                  w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano una  capitalizzazione
          di mercato  inferiore  ai  500  milioni  di  euro.  Non  si
          considerano PMI gli emittenti azioni  quotate  che  abbiano
          superato tale limite per tre anni  consecutivi.  La  Consob
          stabilisce con regolamento le disposizioni attuative  della
          presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
          tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                  w-quinquies)  "controparti  centrali":  i  soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                  w-sexies)   "provvedimenti   di   risanamento":   i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                    1) l'amministrazione  straordinaria,  nonche'  le
          misure adottate nel suo ambito; 
                    2) le  misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo
          60-bis.4; 
                    3) le misure, equivalenti a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
              w-septies) "depositari centrali di titoli o  depositari
          centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,  paragrafo
          1,  punto  1),  del  regolamento  (UE)  n.   909/2014   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 
              Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 4-undecies del citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 4-undecies  (Sistemi  interni  di  segnalazione
          delle violazioni). - 1. I soggetti di cui alle parti  II  e
          III adottano procedure specifiche per  la  segnalazione  al
          proprio interno, da parte del personale, di  atti  o  fatti
          che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti
          l'attivita' svolta, nonche' del regolamento prospetto  come
          definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera  a),  e  del
          regolamento (UE) n. 596/2014. 
                2. Le procedure previste al comma  1  sono  idonee  a
          garantire: 
                  a)  la  riservatezza   dei   dati   personali   del
          segnalante e del presunto  responsabile  della  violazione,
          ferme restando le regole che disciplinano le indagini  o  i
          procedimenti   avviati   dall'autorita'   giudiziaria    in
          relazione ai fatti oggetto della segnalazione;  l'identita'
          del segnalante e' sottratta all'applicazione  dell'articolo
          7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
          e  non  puo'  essere  rivelata  per  tutte  le  fasi  della
          procedura, salvo suo consenso o quando  la  conoscenza  sia
          indispensabile per la difesa del segnalato; 
                  b)  la  tutela  adeguata  del  soggetto  segnalante
          contro  condotte  ritorsive,  discriminatorie  o   comunque
          sleali conseguenti la segnalazione; 
                  c) un canale specifico, indipendente e autonomo per
          la segnalazione. 
                3. Fuori dei casi  di  responsabilita'  a  titolo  di
          calunnia o diffamazione, ovvero per  lo  stesso  titolo  ai
          sensi   dell'articolo   2043   del   Codice   civile,    la
          presentazione  di  una   segnalazione   nell'ambito   della
          procedura di cui al  comma  1  non  costituisce  violazione
          degli  obblighi  derivanti  dal  rapporto  di  lavoro.   Si
          applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6,  commi
          2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
          231. 
                4. La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le
          rispettive  competenze,  le  disposizioni   attuative   del
          presente   articolo,   avuto   riguardo   all'esigenza   di
          coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli
          oneri gravanti sui soggetti destinatari.». 
              - Il testo dell'articolo 4-duodecies del decreto citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 4-duodecies  (Procedura  di  segnalazione  alle
          Autorita' di Vigilanza).  -  1.  La  Banca  d'Italia  e  la
          Consob: 
                  a) ricevono, ciascuna per  le  materie  di  propria
          competenza, da parte del personale  dei  soggetti  indicati
          dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a
          violazioni delle norme del  presente  decreto,  nonche'  di
          atti dell'Unione  europea  direttamente  applicabili  nelle
          stesse materie; 
                  b) tengono conto dei criteri previsti  all'articolo
          4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e  possono  stabilire
          condizioni, limiti  e  procedure  per  la  ricezione  delle
          segnalazioni; 
                  c) si avvalgono delle informazioni contenute  nelle
          segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente  nell'esercizio
          delle funzioni di vigilanza; 
                  d)  prevedono,  mediante  protocollo  d'intesa,  le
          opportune misure di coordinamento nello  svolgimento  delle
          attivita'   di   rispettiva   competenza,   ivi    compresa
          l'applicazione  delle  relative  sanzioni,   in   modo   da
          coordinare  l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza   e
          ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati. 
                1-bis. Il comma 1 si applica alle  segnalazioni  alla
          Consob,  da   chiunque   effettuate   di   violazioni   del
          regolamento prospetto come  definito  all'articolo  93-bis,
          comma 1, lettera a), o, di violazioni del regolamento  (UE)
          n.  596/2014.  Le  procedure  sono  adottate  dalla  Consob
          conformemente  a  quanto  previsto   dalla   direttiva   di
          esecuzione (UE) 2015/2392. 
                2. Gli atti relativi  alle  segnalazioni  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis sono sottratti all'accesso  previsto  dagli
          articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni. 
              2-bis. Alle segnalazioni di violazioni  effettuate  con
          le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si  applica
          l'articolo 4-undecies, comma 3.».