Art. 2 
 
Modifiche alla Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
                                 58 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole «fondo comune»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «di diritto italiano»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Per i fondi  comuni  di  diritto  italiano  gestiti  da
societa' di  gestione  UE,  GEFIA  UE  e  non  UE,  il  giudizio  sul
rendiconto del fondo, in conformita' ai principi di cui  all'articolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e'  rilasciato  da
un revisore legale o da una societa' di revisione legale iscritti nel
Registro di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  g),  del  medesimo
decreto. Ferme restando le disposizioni concernenti le  modalita'  di
conferimento,  revoca  e  dimissioni  dall'incarico   vigenti   negli
ordinamenti nazionali in cui le societa' di gestione UE, GEFIA  UE  e
non UE hanno sede legale, si applicano le disposizioni  previste  dal
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con riferimento agli enti
sottoposti a regime intermedio.». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'articolo  9   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 9 (Revisione  legale).  -  1.  Alle  SIM,  alle
          societa' di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf
          si applica l'articolo 159, comma 1. 
                2. Per le societa'  di  gestione  del  risparmio,  il
          revisore  legale  o  la  societa'   di   revisione   legale
          incaricati  della   revisione   provvedono   con   apposita
          relazione  di  revisione  a  rilasciare  un  giudizio   sul
          rendiconto del fondo comune di diritto italiano. 
              2-bis. Per i fondi comuni di diritto  italiano  gestiti
          da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il  giudizio
          sul rendiconto del fondo, in conformita' ai principi di cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
          39, e' rilasciato da un revisore legale o da  una  societa'
          di  revisione  legale  iscritti   nel   Registro   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo  decreto.
          Ferme restando le disposizioni concernenti le modalita'  di
          conferimento, revoca  e  dimissioni  dall'incarico  vigenti
          negli ordinamenti nazionali in cui le societa' di  gestione
          UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale,  si  applicano  le
          disposizioni previste dal decreto  legislativo  27  gennaio
          2010, n. 39, con riferimento agli enti sottoposti a  regime
          intermedio.».