Art. 3 
 
Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
                                 58 
 
  1. All'articolo 93-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Nel presente Capo e nel Capo I del Titolo  III  si  intendono
per: 
      a) "regolamento  prospetto":  regolamento  (UE)  2017/1129  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017; 
      b) "disposizioni attuative": gli atti delegati  adottati  dalla
Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  44  del   regolamento
prospetto e le relative  norme  tecniche  di  regolamentazione  e  di
attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli
10 e 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 24 novembre 2010; 
      c) "titoli": i valori mobiliari  individuati  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto,  ivi  incluse  le
quote o azioni di Oicr chiusi; 
      d) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e
costituisce  il  consorzio  di  collocamento,  il  coordinatore   del
collocamento o il collocatore unico; 
      e) "Stato membro d'origine": 
        1) in  relazione  all'offerta  di  titoli,  lo  Stato  membro
d'origine di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,  lettera  m),  del
regolamento prospetto; 
        2) in  relazione  all'offerta  di  quote  o  azioni  di  Oicr
armonizzati, lo  Stato  membro  della  UE  in  cui  l'Oicr  e'  stato
costituito; 
      f) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della  UE  in  cui
viene  effettuata  l'offerta  o  viene  chiesta   l'ammissione   alla
negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia  diverso  dallo
Stato membro d'origine.». 
  2. Nella rubrica della Sezione I, Capo I, Titolo II, Parte  IV  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  parole  «strumenti
finanziari comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «titoli». 
  3. Gli articoli 94, 94-bis e 95 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti: 
    «Art. 94 (Offerta al pubblico di titoli). - 1. L'offerta pubblica
di  titoli  e'  disciplinata  dal  regolamento  prospetto   e   dalle
disposizioni attuative, nonche'  dalle  disposizioni  della  presente
sezione. 
    2.  La  Consob  e'  l'autorita'  nazionale  competente  ai  sensi
dell'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1. 
    3. Coloro che intendono  effettuare  un'offerta  al  pubblico  di
titoli presentano la  domanda  di  approvazione  del  prospetto  alla
Consob, allegandone una bozza. 
    4.  Al  fine  di  assicurare  l'efficienza  del  procedimento  di
approvazione del prospetto  avente  ad  oggetto  titoli  bancari,  la
Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia. 
    5.  L'emittente  o  l'offerente,  a  seconda  dei  casi,  nonche'
l'eventuale garante e le persone responsabili di talune  parti  delle
informazioni  contenute  nel  prospetto  rispondono,  queste   ultime
limitatamente a tali parti, dei  danni  subiti  dall'investitore  che
abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicita'  e  completezza
delle informazioni contenute nel prospetto  e  in  un  suo  eventuale
supplemento, a meno che non provi di  aver  adottato  ogni  diligenza
allo scopo di assicurare che le  informazioni  in  questione  fossero
conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne  il
senso. 
    6. Le  persone  responsabili  del  prospetto  e  degli  eventuali
supplementi ai sensi del  comma  5,  sono  chiaramente  indicate  nel
prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso  di  persone
giuridiche, con  la  denominazione  e  la  sede  legale;  e'  inoltre
riportata una loro attestazione certificante che, per quanto  a  loro
conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi  ai  fatti  e
che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso. 
    7. La responsabilita' per  informazioni  false  o  per  omissioni
idonee ad influenzare le  decisioni  di  un  investitore  ragionevole
grava sull'intermediario responsabile del collocamento,  a  meno  che
non provi di aver adottato ogni diligenza allo  scopo  di  verificare
che le informazioni contenute nel prospetto fossero conformi ai fatti
e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso. 
    8.  Nessuno  puo'   essere   ritenuto   civilmente   responsabile
esclusivamente in  base  alla  nota  di  sintesi,  redatta  ai  sensi
dell'articolo 7 del regolamento prospetto  o  alla  nota  di  sintesi
specifica di un prospetto UE della crescita  ai  sensi  dell'articolo
15, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, comprese le
sue  eventuali  traduzioni,  a  meno  che  la  nota  di  sintesi  sia
fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con  altre  parti
del prospetto o non offra, se letta insieme con le  altre  parti  del
prospetto, le informazioni chiave  per  aiutare  gli  investitori  al
momento di valutare l'opportunita' di investire nei titoli. 
    9. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla
pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi  di  avere
scoperto le falsita' delle informazioni o le omissioni nei  due  anni
precedenti l'esercizio dell'azione. 
    Art. 94-bis (Offerta al pubblico di prodotti  finanziari  diversi
dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti). -  1.  Coloro  che
intendono effettuare un'offerta al pubblico  di  prodotti  finanziari
diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr  aperti  pubblicano
preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano  la  domanda  di
approvazione dello stesso  alla  Consob,  allegandone  la  bozza.  Il
prospetto non puo' essere pubblicato finche' non e'  approvato  dalla
Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b).  Il  prospetto
contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte
le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e
dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per  un  investitore
affinche' possa procedere ad una valutazione con cognizione di  causa
della  situazione  patrimoniale,  dei  risultati   economici,   della
situazione finanziaria e delle  prospettive  dell'emittente  e  degli
eventuali garanti, nonche' dei  diritti  connessi  ai  titoli,  delle
ragioni dell'emissione e del suo impatto sull'emittente. Il prospetto
contiene, altresi', una nota di sintesi la quale, concisamente e  con
linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e
il  contenuto  della  nota  di  sintesi  forniscono,  unitamente   al
prospetto,   informazioni   adeguate   circa    le    caratteristiche
fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli  investitori  al
momento di valutare se investire in tali prodotti. 
    2. Se il prospetto dell'offerta  non  e'  disciplinato  ai  sensi
dell'articolo 95, comma 1,  lettera  b),  la  Consob  stabilisce,  su
richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto
di cui al comma 1. 
    3. La Consob, previa verifica della completezza, della coerenza e
della  comprensibilita'  delle  informazioni  fornite,   approva   il
prospetto nei termini e secondo le modalita' e le procedure  da  essa
stabiliti con il regolamento  previsto  dall'articolo  95,  comma  1,
lettera b). La mancata decisione da parte della  Consob  nei  termini
previsti non costituisce approvazione del prospetto. 
    4. Qualunque fatto nuovo  significativo,  errore  o  imprecisione
rilevanti relativi alle  informazioni  contenute  nel  prospetto  che
possano influire sulla valutazione  dei  prodotti  finanziari  e  che
sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui e' approvato  il
prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta deve essere
menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto. 
    5. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un  elenco
dei prospetti approvati ai sensi del presente articolo. 
    6. Ove il prospetto non indichi il prezzo d'offerta definitivo  o
la  quantita'  di  prodotti  finanziari  definitiva  da  offrire   al
pubblico, ne' siano presenti il prezzo massimo o la quantita' massima
di prodotti finanziari o i metodi di valutazione ed i  criteri  o  le
condizioni in base ai quali il  prezzo  di  offerta  definitivo  deve
essere determinato, nonche' una spiegazione dei metodi di valutazione
utilizzati, l'accettazione dell'acquisto o della  sottoscrizione  dei
prodotti finanziari puo' essere revocata entro  il  termine  indicato
nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due  giorni
lavorativi  calcolati  a  decorrere  dal  momento  in   cui   vengono
depositati il prezzo d'offerta definitivo o la quantita' dei prodotti
finanziari offerti al pubblico. 
    7. Gli investitori che  hanno  gia'  accettato  di  acquistare  o
sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione  di  un
supplemento  hanno  il  diritto,  esercitabile   entro   due   giorni
lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione,
sempre che il fatto nuovo significativo,  l'errore  o  l'imprecisione
rilevante siano emersi o siano stati rilevati  prima  della  chiusura
del periodo di offerta o della consegna dei prodotti  finanziari,  se
precedente. Tale  termine  puo'  essere  prorogato  dall'emittente  o
dall'offerente. La data ultima entro la quale il  diritto  di  revoca
dell'accettazione e' esercitabile e' indicata nel supplemento. 
    8. Alle offerte al pubblico di prodotti  finanziari  diversi  dai
titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti  si  applica  l'articolo
94, commi 5, 6, 7 e 9. Per la predisposizione della nota di  sintesi,
si  applica  il  regime  di  responsabilita'  previsto  dal  comma  8
dell'articolo 94. 
    Art.  95  (Disposizioni  di  attuazione).   -   1.   La   Consob,
conformemente alle disposizioni europee  di  riferimento,  detta  con
regolamento disposizioni di attuazione della presente  Sezione  anche
differenziate  in  relazione  alle   caratteristiche   dei   prodotti
finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento  stabilisce
in particolare: 
    a) con riferimento  alle  offerte  di  titoli,  la  procedura  di
approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonche'  il
contenuto della domanda di approvazione rivolta alla Consob  prevista
dall'articolo 94, comma 3; 
    b) con riferimento alle offerte di  prodotti  finanziari  diversi
dai titoli, la procedura e i termini di approvazione del prospetto, e
degli eventuali supplementi, nonche' il contenuto  della  domanda  di
approvazione alla Consob, prevista dall'articolo 94-bis, comma 1,  la
Consob puo', stabilire con regolamento il contenuto del prospetto  in
relazione a particolari categorie di prodotti finanziari; 
    c) le modalita' da osservare per diffondere notizie, per svolgere
indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di  acquisto  o
di sottoscrizione; 
    d) le modalita' di svolgimento  dell'offerta  anche  al  fine  di
assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari; 
    e)  le  procedure  organizzative  e   decisionali   interne   per
l'adozione dell'atto finale  di  approvazione  del  prospetto,  anche
mediante attribuzione della  competenza  a  personale  con  qualifica
dirigenziale. 
  2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza  che
sono tenuti ad osservare l'emittente, l'offerente e gli  intermediari
finanziari incaricati dell'offerta pubblica  di  prodotti  finanziari
nonche'  coloro  che  si  trovano  in  rapporto  di  controllo  o  di
collegamento con tali soggetti. 
  3. Con proprio regolamento la Consob  puo'  stabilire,  secondo  un
criterio di proporzionalita'  degli  oneri  amministrativi  a  carico
degli emittenti,  i  casi  in  cui  vige  l'obbligo  di  sostituzione
previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento
prospetto.». 
  4. L'articolo 95-bis del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, e' abrogato. 
  5. All'articolo 96 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Nelle offerte aventi ad oggetto prodotti  finanziari  diversi
dai titoli, l'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente
redatto dall'emittente nonche' il bilancio e il bilancio  consolidato
eventualmente approvati  o  redatti  nel  periodo  dell'offerta  sono
corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale
o una societa' di revisione legale iscritti nel registro  tenuto  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  esprimono   il   proprio
giudizio. L'offerta non puo' essere effettuata se il revisore  legale
o la societa' di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo
ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.». 
  6. Gli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono sostituiti dai seguenti: 
    «Art. 97 (Poteri di indagine e di vigilanza). - 1.  Fermo  quanto
previsto dal Titolo III, Capo I, al fine  di  vigilare  sul  rispetto
delle disposizioni del presente Capo,  del  regolamento  prospetto  e
delle disposizioni attuative, si applicano l'articolo 114, commi 5  e
6, agli emittenti e agli offerenti, e l'articolo 115 agli  emittenti,
agli offerenti, ai soggetti che li controllano o  che  sono  da  essi
controllati, ai componenti degli organi sociali, ai  dirigenti  e  ai
revisori legali degli  emittenti  e  degli  offerenti,  nonche'  agli
intermediari incaricati dell'offerta pubblica. 
    2. La Consob individua con regolamento quali  delle  disposizioni
richiamate nel comma 1 si  applicano  agli  altri  soggetti  indicati
nell'articolo 95, comma 2, nonche' ai soggetti che prestano i servizi
accessori di cui all'Allegato I, Sezione B, numero 6. 
    3.  Qualora  sussista  fondato  sospetto  di   violazione   delle
disposizioni contenute nel presente Capo o delle  relative  norme  di
attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi  conoscitivi,
puo' richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla  sottoscrizione,
la comunicazione di dati e  notizie  e  la  trasmissione  di  atti  e
documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei titoli e dei  prodotti
finanziari diversi dai titoli di cui alla presente Sezione,  fissando
i relativi termini. Il potere di  richiesta  puo'  essere  esercitato
anche nei confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto  che
svolgano, o abbiano svolto,  un'offerta  al  pubblico  in  violazione
delle disposizioni previste dagli articoli 94 e 94-bis. 
    Art. 98 (Pubblicazione del prospetto dei FIA chiusi o dei FIA  UE
chiusi). - 1. Nel caso di offerta al pubblico di quote  o  azioni  di
FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine,  o  di
offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi per  le  quali
l'Italia e' lo Stato membro ospitante,  il  prospetto  e'  pubblicato
quando  si  e'  conclusa  la  procedura  prevista,   rispettivamente,
dall'articolo 43 e dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni  di
attuazione.». 
  7. L'articolo 98-bis del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, e' abrogato. 
  8.  All'articolo  98-ter,  comma  4,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole «commi 8, 9  e  11»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 5, 6, 7 e 9». 
  9. Gli articoli 99,  100  e  100-bis  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti: 
    «Art. 99 (Poteri della Consob). - 1. La Consob puo': 
    a) sospendere in via cautelare, per un periodo  non  superiore  a
dieci giorni lavorativi consecutivi  per  ciascuna  volta,  l'offerta
avente ad oggetto titoli, in caso di fondato sospetto  di  violazione
delle disposizioni del  presente  Capo  o  delle  relative  norme  di
attuazione, nonche' del regolamento prospetto  e  delle  disposizioni
attuative; 
    b) sospendere in via cautelare, per un periodo  non  superiore  a
novanta giorni,  l'offerta  avente  ad  oggetto  prodotti  finanziari
diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto
di violazione delle disposizioni del presente Capo o  delle  relative
norme di attuazione; 
    c) vietare l'offerta  nel  caso  di  accertata  violazione  o  di
fondato sospetto che potrebbero essere violate  le  disposizioni  del
presente Capo o delle  relative  norme  di  attuazione,  nonche'  del
regolamento prospetto e delle disposizioni attuative; 
    d)  vietare  l'offerta  in  caso  di  accertata  violazione   dei
provvedimenti di cui alle lettere a) o b); 
    e) rendere pubblico il fatto che l'offerente  o  l'emittente  non
ottempera ai propri obblighi; 
    f) fermo restando il  potere  previsto  nell'articolo  66-quater,
comma 1, sospendere o imporre al gestore di una sede di  negoziazione
la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci
giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle  negoziazioni
in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in caso di fondato
sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo  o  delle
relative norme di attuazione, nonche'  del  regolamento  prospetto  e
delle disposizioni attuative; 
    g) fermo restando il  potere  previsto  nell'articolo  66-quater,
comma 1, vietare o imporre al gestore di una sede di negoziazione  di
vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF  o  in
un OTF  in  caso  di  accertata  violazione  delle  disposizioni  del
presente Capo o  delle  relative  norme  di  attuazione,  oppure  del
regolamento prospetto e delle disposizioni attuative; 
    h) sospendere il procedimento di  approvazione  del  prospetto  o
sospendere o limitare l'offerta pubblica di strumenti finanziari  nel
caso in cui l'autorita' competente si avvalga del potere  di  imporre
un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento
(UE) n. 600/2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
maggio 2014, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati; 
    i) esercitare i poteri  cautelari  di  cui  all'articolo  37  del
regolamento prospetto, nei casi ivi previsti; 
    l) esigere che l'emittente o l'offerente  includa  nel  prospetto
informazioni supplementari, se e'  necessario  per  la  tutela  degli
investitori; 
    m) fermo restando il  potere  previsto  nell'articolo  66-quater,
comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei  mercati  regolamentati,
degli MTF o degli OTF, di sospendere la negoziazione dei titoli se la
situazione   dell'emittente   e'    tale    che    la    negoziazione
pregiudicherebbe gli interessi degli investitori. 
    Art. 100 (Casi di esenzione). - 1. Le disposizioni  del  presente
Capo non si applicano alle offerte di cui all'articolo  1,  paragrafo
2, lettere da b) a f), del regolamento prospetto. 
    2. Sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, ove
ricorrano le condizioni di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  2,  del
regolamento prospetto, le offerte di titoli di ammontare  complessivo
non superiore a quello indicato dalla Consob, comunque nei limiti  di
importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di  euro  e  un
massimo di 8 milioni di euro, con il regolamento di cui alla  lettera
c) del comma 3. 
    3. Le disposizioni  del  presente  Capo  non  si  applicano  alle
offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e: 
      a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla
Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle  disposizioni
comunitarie; 
      b) rivolte a un numero  di  soggetti  non  superiore  a  quello
indicato dalla Consob con regolamento; 
      c) di ammontare complessivo non  superiore  a  quello  indicato
dalla Consob con regolamento; 
      d) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi  da
banche con una scadenza inferiore a dodici mesi. 
    4. La Consob puo'  individuare  con  regolamento  le  offerte  al
pubblico di prodotti finanziari diversi  dai  titoli  alle  quali  le
disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte. 
    Art. 100-bis (Rivendita di titoli o prodotti  finanziari  diversi
dai titoli).  -  1.  L'acquirente,  che  agisce  per  scopi  estranei
all'attivita' imprenditoriale o professionale,  puo'  far  valere  la
nullita' del contratto  nel  caso  in  cui  i  titoli  o  i  prodotti
finanziari diversi dai titoli offerti al pubblico  siano  stati  gia'
oggetto, in Italia o  all'estero,  di  un  collocamento  riservato  a
investitori qualificati e, nei dodici mesi  successivi,  siano  stati
sistematicamente rivenduti al pubblico in assenza  del  prospetto  di
offerta, a meno che tale rivendita non ricada in una delle ipotesi di
esenzione previste all'articolo 1, paragrafo 4, lettere da a)  a  d),
del regolamento prospetto o all'articolo 100, comma 1,  del  presente
decreto. I soggetti abilitati presso i quali e' avvenuta la rivendita
dei  titoli  rispondono  del  danno  arrecato.  Resta  fermo   quanto
stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma,  e
2526, quarto comma, del codice civile. 
    2. Alla rivendita successiva dei prodotti finanziari diversi  dai
titoli si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5  del
regolamento prospetto, nonche' le disposizioni di cui al comma 1.». 
  10. L'articolo 101 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 101 (Attivita' pubblicitaria). - 1. La Consob individua con
proprio regolamento,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  contenimento
degli oneri per i soggetti vigilati, le modalita'  e  i  termini  per
l'acquisizione della documentazione  relativa  a  qualsiasi  tipo  di
pubblicita' effettuata in Italia concernente un'offerta. 
  2. Prima della pubblicazione del prospetto e' vietata la diffusione
di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte  al  pubblico
di prodotti finanziari diversi dai titoli. 
  3. La pubblicita' relativa a un'offerta  al  pubblico  di  prodotti
finanziari  diversi  dai  titoli  e'  effettuata  secondo  i  criteri
stabiliti  dalla  Consob  con   regolamento   in   conformita'   alle
disposizioni  europee  e,  in  ogni  caso,   avendo   riguardo   alla
correttezza  dell'informazione  e  alla  sua  coerenza   con   quella
contenuta nel prospetto. 
  4. La Consob puo': 
    a)  con  riferimento  all'offerta  avente  ad   oggetto   titoli,
sospendere in via cautelare, per un periodo  non  superiore  a  dieci
giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, la pubblicita',
in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste
nei commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione, nonche' del
regolamento prospetto e delle disposizioni attuative; 
    b)  con  riferimento  all'offerta  avente  ad  oggetto   prodotti
finanziari diversi da quelli di cui alla lettera  a),  sospendere  in
via cautelare, per un periodo non  superiore  a  novanta  giorni,  la
pubblicita'  in  caso  di  fondato  sospetto  di   violazione   delle
disposizioni previste nei commi 1, 2 e 3, o delle relative  norme  di
attuazione; 
    c) vietare la pubblicita', in caso di accertata violazione  delle
disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b); 
    d)  vietare  l'esecuzione  dell'offerta,  in  caso   di   mancata
ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c). 
    5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di  un  prospetto,
le informazioni rilevanti  fornite  dall'emittente  o  dall'offerente
agli investitori qualificati o a categorie speciali  di  investitori,
comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti
offerte di prodotti finanziari  diversi  dai  titoli,  devono  essere
divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le  categorie
speciali di investitori a cui l'offerta e' diretta in esclusiva.». 
  11. L'articolo 113 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  113  (Ammissione  alle  negoziazioni  di  titoli).  -   1.
L'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato  regolamentato
e'  disciplinata  dal  regolamento  prospetto  e  dalle  disposizioni
attuative, nonche' del presente articolo.  Si  applicano,  anche  nei
confronti della persona che chiede  l'ammissione  alle  negoziazioni,
gli articoli 94, commi 3, 5, 6, 8 e 9, 95, comma 1, lettera a), e 95,
comma 2. 
    2. La Consob puo': 
    a)  esigere  che  gli  emittenti  o  le  persone   che   chiedono
l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato  includano
nel prospetto informazioni supplementari, se  e'  necessario  per  la
tutela degli investitori; 
    b) sospendere il procedimento di  approvazione  dei  prospetti  o
sospendere o limitare l'ammissione alla negoziazione  in  un  mercato
regolamentato nel caso in cui l'autorita' competente si  avvalga  del
potere di imporre un divieto o una restrizione a norma  dell'articolo
42 del regolamento (UE) n. 600/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  fino  a  quando  tale  divieto  o
restrizione siano cessati; 
    c) esercitare i poteri  cautelari  di  cui  all'articolo  37  del
regolamento prospetto, nei casi ivi previsti; 
    d)  vietare  l'ammissione  alla  negoziazione   in   un   mercato
regolamentato in caso di accertata violazione o di  fondato  sospetto
di violazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  o  delle
relative  disposizioni  di  attuazione,  oppure  delle   disposizioni
europee di cui al comma 1; 
    e) fermo restando il  potere  previsto  nell'articolo  66-quater,
comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei  mercati  regolamentati,
degli MTF o degli OTF di sospendere la negoziazione dei titoli se  la
situazione   dell'emittente   e'    tale    che    la    negoziazione
pregiudicherebbe gli interessi degli investitori; 
    f) esercitare i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e  6,
e  115,  nei  confronti  dell'emittente,  della  persona  che  chiede
l'ammissione alle negoziazioni, e i poteri previsti nell'articolo 115
nei confronti delle persone che li controllano o  che  sono  da  essi
controllati, dei revisori legali e  dei  dirigenti  dell'emittente  o
della persona che  chiede  l'ammissione  alle  negoziazioni,  nonche'
degli intermediari finanziari incaricati della domanda di  ammissione
alla negoziazione in un mercato regolamentato; 
    g)  sospendere  l'ammissione  alle  negoziazioni  in  un  mercato
regolamentato per un massimo di dieci giorni  lavorativi  consecutivi
per ciascuna volta in caso di fondato sospetto  di  violazione  delle
disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme  di
attuazione, o delle disposizioni europee di cui al comma 1; 
    h) fermo restando il  potere  previsto  nell'articolo  66-quater,
comma 1, sospendere o imporre al gestore della sede  di  negoziazione
la  sospensione,  per  un  periodo  non  superiore  a  dieci   giorni
lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, delle negoziazioni  in
un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in  caso  di  fondato
sospetto di  violazione  delle  disposizioni  indicate  nel  presente
articolo, delle relative norme di attuazione,  o  delle  disposizioni
europee di cui al comma 1; 
    i) fermo restando il  potere  previsto  nell'articolo  66-quater,
comma 1, vietare o chiedere al gestore della sede di negoziazione  di
vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF, o  in
un OTF in caso di accertata violazione  delle  disposizioni  indicate
nel presente articolo, delle relative norme di  attuazione,  o  delle
disposizioni europee di cui al comma 1; 
    l) rendere pubblico il fatto che l'emittente  o  la  persona  che
chiede  l'ammissione  alle  negoziazioni  non  ottempera  ai   propri
obblighi; 
    m)  richiedere,  anche  in  via   generale,   agli   intermediari
incaricati della domanda di ammissione a negoziazione in  un  mercato
regolamentato, di dichiarare alla Consob di non essere  a  conoscenza
di  informazioni  diverse  da  quelle  contenute  nel  prospetto   di
ammissione alla negoziazione dei titoli. 
    3. Alla pubblicita' relativa  ad  un'ammissione  di  titoli  alla
negoziazione in un mercato regolamentato si applica  l'articolo  101,
comma 4.». 
  12. All'articolo 113-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole «, comma 2» sono soppresse. 
  13. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' abrogato. 
  14.  All'articolo  154-ter,  comma  6,  lettera  a),  del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole  «comma  5»  sono
aggiunte le seguenti:  «,  nonche'  del  documento  di  registrazione
universale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo  12,  del  regolamento
prospetto». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo  dell'articolo  93-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 93-bis (Definizioni). - 1. Nel presente Capo  e
          nel Capo I del Titolo III si intendono per: 
                  a)  "regolamento   prospetto":   regolamento   (UE)
          2017/1129 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          giugno 2017; 
                  b)  "disposizioni  attuative":  gli  atti  delegati
          adottati dalla Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
          44 del regolamento prospetto e le relative  norme  tecniche
          di  regolamentazione  e  di   attuazione   adottate   dalla
          Commissione europea ai sensi degli articoli  10  e  15  del
          regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 24 novembre 2010; 
                  c)  "titoli":  i   valori   mobiliari   individuati
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi; 
                  d) "responsabile del collocamento": il soggetto che
          organizza e costituisce il consorzio  di  collocamento,  il
          coordinatore del collocamento o il collocatore unico; 
                  e) "Stato membro d'origine": 
                    1) in relazione all'offerta di titoli,  lo  Stato
          membro  d'origine  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,
          lettera m), del regolamento prospetto; 
                    2) in relazione all'offerta di quote o azioni  di
          Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr e'
          stato costituito; 
                  f) "Stato membro ospitante": lo Stato membro  della
          UE in  cui  viene  effettuata  l'offerta  o  viene  chiesta
          l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato,
          qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.». 
              - La rubrica della Sezione I, Capo I, Titolo II,  Parte
          IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  citato
          nelle note alle  premesse,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «PARTE IV DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI 
                TITOLO II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO 
                CAPO I Offerta al pubblico  di  sottoscrizione  e  di
          vendita 
                Sezione I Offerta al pubblico di titoli e di prodotti
          finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti.». 
              - Il testo  dell'articolo  95-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: 
                «Art.   95-bis   (Revoca   dell'acquisto   o    della
          sottoscrizione) In vigore dal 13 novembre 2012. - 1. Ove il
          prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base  ai
          quali il prezzo di offerta definitivo e  la  quantita'  dei
          prodotti da offrirsi al pubblico sono  determinati  o,  nel
          caso  del  prezzo,  il   prezzo   massimo,   l'accettazione
          dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari
          puo'  essere  revocata  entro  il  termine   indicato   nel
          prospetto e comunque entro un termine non inferiore  a  due
          giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in  cui
          vengono depositati il  prezzo  d'offerta  definitivo  e  la
          quantita' dei prodotti finanziari offerti al pubblico. 
                2.  Gli  investitori  che  hanno  gia'  accettato  di
          acquistare o  sottoscrivere  i  prodotti  finanziari  prima
          della pubblicazione di un  supplemento  hanno  il  diritto,
          esercitabile  entro  due  giorni   lavorativi   dopo   tale
          pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che
          i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo
          94,  comma  7,  siano  intervenuti  prima  della   chiusura
          definitiva dell'offerta al pubblico o  della  consegna  dei
          prodotti finanziari. Tale  termine  puo'  essere  prorogato
          dall'emittente o dall'offerente. La data  ultima  entro  la
          quale il diritto di revoca e' esercitabile e' indicata  nel
          supplemento.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  96  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 96 (Bilanci dell'emittente). - 1. Nelle offerte
          aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi  dai  titoli,
          l'ultimo bilancio e il bilancio  consolidato  eventualmente
          redatto dall'emittente nonche' il bilancio  e  il  bilancio
          consolidato eventualmente approvati o redatti  nel  periodo
          dell'offerta sono corredati delle  relazioni  di  revisione
          nelle quali un revisore legale o una societa' di  revisione
          legale  iscritti  nel   registro   tenuto   dal   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   esprimono   il   proprio
          giudizio.  L'offerta  non  puo'  essere  effettuata  se  il
          revisore legale o la societa'  di  revisione  legale  hanno
          espresso un giudizio negativo  ovvero  si  sono  dichiarati
          impossibilitati ad esprimere un giudizio.». 
              - Il testo  dell'articolo  98-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: 
                «Art. 98-bis (Emittenti di Paesi extracomunitari).  -
          1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale  in  un
          Paese extracomunitario, per i quali l'Italia sia  lo  Stato
          membro d'origine, la Consob  puo'  approvare  il  prospetto
          redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario,
          ove ricorrano le seguenti condizioni: 
                  a) il prospetto sia stato redatto  conformemente  a
          standard   internazionali    definiti    dagli    organismi
          internazionali delle Commissioni di vigilanza dei  mercati,
          compresi i Disclosure Standards della IOSCO e 
                  b)   le   informazioni   richieste,   incluse    le
          informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti  alle
          prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie. 
                2. Ove l'offerta sia prevista in Italia  quale  Stato
          membro ospitante si applica l'articolo 98, commi 2 e 3.». 
              - Il testo  dell'articolo  98-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 98-ter (Documento  contenente  le  informazioni
          chiave per gli investitori e prospetto). - 1. L'offerta  al
          pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA  UE
          e non UE e' preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel
          caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione  sono
          allegati il documento contenente le informazioni chiave per
          gli   investitori   e   il   prospetto    destinati    alla
          pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani  aperti,
          FIA  UE  e  non  UE,  alla  comunicazione  e'  allegata  la
          documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai  sensi
          dell'articolo 98-quater, lettera a-bis). 
                2. Il documento contenente le informazioni chiave per
          gli investitori e' redatto in  conformita'  ai  regolamenti
          comunitari che disciplinano  la  materia  e  alle  relative
          disposizioni attuative adottate in sede comunitaria. 
                3. Il documento contenente le informazioni chiave per
          gli investitori  e  il  prospetto  devono  consentire  agli
          investitori di poter ragionevolmente comprendere la  natura
          e i rischi dell'investimento proposto  e,  di  conseguenza,
          effettuare    una    scelta    consapevole    in     merito
          all'investimento. Il documento contenente  le  informazioni
          chiave per gli investitori  e  il  prospetto  hanno  natura
          precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori
          sono corrette, chiare, non fuorvianti  e  coerenti  con  le
          corrispondenti parti del prospetto. 
                4. Si applica l'articolo 94,  commi  5,  6,  7  e  9.
          Nessuno puo' essere chiamato  a  rispondere  esclusivamente
          sulla base del documento contenente le informazioni  chiave
          per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a
          meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non
          coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. 
                5. Nel caso di offerta di quote  o  azioni  di  OICVM
          comunitari, il documento contenente le informazioni  chiave
          per  gli  investitori  e  il   prospetto   possono   essere
          pubblicati in Italia una volta espletata  la  procedura  di
          notifica prevista dall'articolo 42. 
                5-bis. Nel caso di offerta al  pubblico  di  quote  o
          azioni di FIA italiani, di FIA  UE  e  non  UE  aperti,  la
          documentazione  d'offerta  e'  pubblicata  quando   si   e'
          conclusa  la  procedura   prevista   dall'articolo   43   o
          dall'articolo  44  e   dalle   relative   disposizioni   di
          attuazione.». 
              - Il testo dell'articolo 113-bis, comma 1,  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 113-bis (Ammissione alle negoziazioni di  quote
          o azioni di OICR aperti). - 1. Prima della  data  stabilita
          per l'inizio delle negoziazioni delle  quote  o  azioni  di
          OICR  aperti  in  un  mercato   regolamentato   l'emittente
          pubblica un prospetto contenente le  informazioni  indicate
          nell'articolo 98-ter. 
                2. La Consob: 
                  a)  determina  con  regolamento  i  contenuti   del
          prospetto e le relative modalita'  di  pubblicazione  ferma
          restando la necessita' di pubblicazione  tramite  mezzi  di
          informazione  su  giornali  quotidiani  nazionali,   e   di
          aggiornamento    del    prospetto    dettando    specifiche
          disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione
          in un  mercato  regolamentato  avvenga  simultaneamente  ad
          un'offerta al pubblico; 
                  b)   puo'   indicare   all'emittente   informazioni
          integrative  da  inserire  nel   prospetto   e   specifiche
          modalita' di pubblicazione; 
                  c) detta disposizioni per  coordinare  le  funzioni
          della societa' di gestione del mercato con  quelle  proprie
          e, su richiesta di questa, puo' affidarle compiti  inerenti
          al  controllo  del  prospetto  tenuto  anche  conto   delle
          caratteristiche dei singoli mercati. 
                3. Il prospetto approvato  dall'autorita'  competente
          di  un  altro   Stato   membro   dell'Unione   europea   e'
          riconosciuto  dalla  Consob,  con  le  modalita'   e   alle
          condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma  2,
          quale prospetto per l'ammissione alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato. La Consob puo'  richiedere,  con  il
          regolamento previsto dal comma 2, la  pubblicazione  di  un
          documento per la quotazione. 
                4. Alla  pubblicita'  relativa  ad  un'ammissione  di
          quote o azioni di  OICR  aperti  alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato si applica l'articolo 101.». 
              - Il testo dell'articolo  117-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: 
                «Art.  117-bis  (Fusioni  fra  societa'  con   azioni
          quotate e societa' con  azioni  non  quotate).  -  1.  Sono
          assoggettate  alle  disposizioni   dell'articolo   113   le
          operazioni di fusione nelle quali una societa'  con  azioni
          non quotate viene incorporata in una  societa'  con  azioni
          quotate, quando l'entita'  degli  attivi  di  quest'ultima,
          diversi dalle  disponibilita'  liquide  e  dalle  attivita'
          finanziarie che  non  costituiscono  immobilizzazioni,  sia
          significativamente inferiore alle attivita' della  societa'
          incorporata. 
                2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113
          , comma 2, la CONSOB, con proprio  regolamento,  stabilisce
          disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui  al
          comma 1 del presente articolo.». 
              - Il testo dell'articolo  154-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 154-ter (Relazioni  finanziarie).  -  1.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dagli  articoli  2364,  secondo
          comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile,  entro
          quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,  gli  emittenti
          quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono
          a disposizione del pubblico presso  la  sede  sociale,  sul
          sito Internet e  con  le  altre  modalita'  previste  dalla
          Consob con regolamento, la relazione  finanziaria  annuale,
          comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le
          societa' che abbiano adottato il sistema di amministrazione
          e controllo dualistico, il bilancio di  esercizio,  nonche'
          il bilancio consolidato, ove redatto,  la  relazione  sulla
          gestione e l'attestazione  prevista  all'articolo  154-bis,
          comma   5.    Nelle    ipotesi    previste    dall'articolo
          2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in  luogo
          del bilancio di esercizio,  e'  pubblicato,  ai  sensi  del
          presente comma, il progetto di bilancio  di  esercizio.  La
          relazione di revisione redatta dal revisore legale o  dalla
          societa' di revisione legale nonche' la relazione  indicata
          nell'articolo 153 sono messe integralmente  a  disposizione
          del pubblico entro il medesimo termine. 
                1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma  1  e  la
          data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364,
          secondo  comma,  e  2364-bis,  secondo  comma,  del  codice
          civile, intercorrono non meno di ventuno giorni. 
                1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo comma,  del
          codice civile il  progetto  di  bilancio  di  esercizio  e'
          comunicato dagli amministratori al collegio  sindacale,  al
          revisore legale o alla societa' di revisione legale, con la
          relazione sulla  gestione,  almeno  quindici  giorni  prima
          della pubblicazione di cui al comma 1. 
                2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia  come  Stato
          membro  d'origine  pubblicano,  quanto  prima  possibile  e
          comunque entro tre mesi dalla chiusura del  primo  semestre
          dell'esercizio,  una   relazione   finanziaria   semestrale
          comprendente  il   bilancio   semestrale   abbreviato,   la
          relazione  intermedia  sulla  gestione   e   l'attestazione
          prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La  relazione  sul
          bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o  della
          societa' di revisione legale, ove  redatta,  e'  pubblicata
          integralmente entro il medesimo termine. 
                3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al  comma
          2,  e'  redatto  in  conformita'  ai   principi   contabili
          internazionali  applicabili  riconosciuti  nella  Comunita'
          europea ai sensi del regolamento (CE)  n.  1606/2002.  Tale
          bilancio e' redatto in  forma  consolidata  se  l'emittente
          quotato avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  e'
          obbligato a redigere il bilancio consolidato. 
                4. La relazione intermedia  sulla  gestione  contiene
          almeno riferimenti  agli  eventi  importanti  che  si  sono
          verificati nei primi sei mesi dell'esercizio  e  alla  loro
          incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente  a
          una descrizione dei principali rischi e  incertezze  per  i
          sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti  azioni
          quotate aventi l'Italia come  Stato  membro  d'origine,  la
          relazione intermedia  sulla  gestione  contiene,  altresi',
          informazioni   sulle   operazioni   rilevanti   con   parti
          correlate. 
                5. Con il regolamento di cui al comma  6,  la  Consob
          puo' disporre, nei confronti di emittenti  aventi  l'Italia
          come Stato membro d'origine, inclusi gli  enti  finanziari,
          l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche
          aggiuntive consistenti  al  piu'  in:  a)  una  descrizione
          generale della  situazione  patrimoniale  e  dell'andamento
          economico dell'emittente e delle  sue  imprese  controllate
          nel periodo di  riferimento;  b)  una  illustrazione  degli
          eventi rilevanti e delle operazioni che hanno  avuto  luogo
          nel periodo  di  riferimento  e  la  loro  incidenza  sulla
          situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue  imprese
          controllate. 
                5-bis.  Prima   dell'eventuale   introduzione   degli
          obblighi di cui  al  comma  5,  la  Consob  rende  pubblica
          l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo  14,
          comma 24-quater, della legge  28  novembre  2005,  n.  246.
          Quest'ultima, in conformita' alla disciplina comunitaria di
          riferimento, esamina, anche in  chiave  comparatistica,  la
          sussistenza delle seguenti condizioni: 
                  a)   le   informazioni    finanziarie    periodiche
          aggiuntive  non   comportano   oneri   sproporzionati,   in
          particolare per i piccoli e medi emittenti interessati; 
                  b)  il  contenuto  delle  informazioni  finanziarie
          periodiche aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori
          che contribuiscono alle decisioni di  investimento  assunte
          dagli investitori; 
                  c)   le   informazioni    finanziarie    periodiche
          aggiuntive   richieste   non   favoriscono    un'attenzione
          eccessiva ai risultati e  al  rendimento  a  breve  termine
          degli  emittenti  e  non   incidono   negativamente   sulle
          possibilita' di accesso dei piccoli  e  medi  emittenti  ai
          mercati regolamentati. 
                6. La Consob, in conformita' alla disciplina europea,
          stabilisce con regolamento: 
                  a) i termini e le modalita'  di  pubblicazione  dei
          documenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  delle  eventuali
          informazioni aggiuntive di cui  al  comma  5,  nonche'  del
          documento   di   registrazione    universale    ai    sensi
          dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto; 
                  b)   i   casi   di   esenzione   dall'obbligo    di
          pubblicazione delle relazioni finanziarie; 
                  c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni
          rilevanti con parti correlate di cui al comma 4; 
                  d)  le  modalita'  di  applicazione  del   presente
          articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi. 
                7. Fermi restando  i  poteri  previsti  dall'articolo
          157, comma 2, la Consob, nel caso in  cui  abbia  accertato
          che i documenti che compongono le relazioni finanziarie  di
          cui al presente articolo non sono conformi alle  norme  che
          ne disciplinano la redazione, puo'  chiedere  all'emittente
          di rendere pubblica tale circostanza e di  provvedere  alla
          pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
          ripristinare una corretta informazione del mercato.».