Art. 4 
 
           Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1.  All'articolo  188,  comma  1,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «"ELTIF" o "fondo
di investimento europeo a lungo termine";» sono inserite le seguenti:
«"FCM" o "fondo comune monetario";»  e  le  parole  «e  n.  2015/760,
relativo ai fondi di investimento  europei  a  lungo  termine,»  sono
sostituite dalle seguenti: «,  n.  2015/760,  relativo  ai  fondi  di
investimento europei a lungo termine, e  n.  2017/1131,  relativo  ai
fondi comuni monetari,». 
  2. All'articolo 190 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis, dopo la  lettera  b-quater),  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «b-quinquies) ai  gestori  di  OICVM  e  di  FIA,  in  caso  di
violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e  delle
relative disposizioni attuative.»; 
    b) al comma 2-bis.1, le parole «b-bis) e b-ter)» sono  sostituite
dalle seguenti: «b-bis), b-ter) e b-quinquies)». 
  3. L'articolo 191 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita  di
prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli).  -  1.
Nei  confronti  degli  enti  e  delle  societa'  che  commettono  una
violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 38,  paragrafo
1,  lettera  a),  del  regolamento   prospetto   e   delle   relative
disposizioni  attuative,  si  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di  euro,  ovvero
fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore
a euro cinque milioni  e  il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis. 
  2. Se la violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
commessa da una persona fisica si applica la sanzione  amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro. 
  3. Fermo quanto previsto dal comma  1,  la  sanzione  indicata  dal
comma 2 si applica nei confronti  degli  esponenti  aziendali  e  del
personale della societa' o dell'ente responsabile  della  violazione,
nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
  4. Chiunque effettua  un'offerta  al  pubblico  in  assenza  di  un
prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 94-bis, comma
3,  e'  punito  con  la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da
venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. 
  5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96, 97, commi 1
e 3, 101, o le disposizioni  generali  o  particolari  emanate  dalla
Consob ai sensi degli articoli 94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2,  97,
comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c), d)  e  l),  113,  comma  2,
lettera f), e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro. 
  6. Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 e'
tenuta una societa' o un ente, le sanzioni amministrative  pecuniarie
ivi previste si applicano  altresi'  nei  confronti  degli  esponenti
aziendali e del personale dell'ente  o  della  societa'  responsabile
della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis,  comma  1,
lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni  e'  tenuta
una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei
confronti di quest'ultima. 
  7. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». 
  4. Dopo l'articolo 191 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 191-bis (Sanzioni accessorie).  -  1.  La  Consob,  con  il
provvedimento   di   applicazione   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 191  nei  confronti  delle  persone
fisiche nei casi  ivi  previsti,  in  ragione  della  gravita'  della
violazione  accertata  e   tenuto   conto   dei   criteri   stabiliti
dall'articolo 194-bis, puo' disporre: 
    a) l'interdizione temporanea dallo  svolgimento  di  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai
sensi del presente decreto,  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  o
presso fondi pensione; 
    b) l'interdizione temporanea dallo  svolgimento  di  funzioni  di
amministrazione, direzione e  controllo  di  societa'  quotate  e  di
societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate; 
    c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26,  commi
1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.
39, del revisore legale, della societa' di  revisione  legale  o  del
responsabile dell'incarico; 
    d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4,  per
i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; 
    e) la perdita temporanea dei  requisiti  di  onorabilita'  per  i
partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a). 
  2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al  comma  1  hanno
una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 
  3.  Quando  l'emittente,  l'offerente  o  il  soggetto  che  chiede
l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato,  ha  gia'
commesso, due o piu' volte negli ultimi cinque anni,  una  violazione
con dolo o colpa grave delle disposizioni indicate all'art.  191,  la
Consob  puo'  negare  l'approvazione  di  un  prospetto  redatto  dal
medesimo soggetto per un periodo massimo di cinque anni. 
    Art. 191-ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di  vendita
e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR  aperti).  -
1.  Chiunque  effettua   un'offerta   al   pubblico   in   violazione
dell'articolo  98-ter,  comma  1,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria  da  venticinquemila  euro  fino  a  cinque
milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di  violazione
dell'articolo 98, limitatamente ai casi di  offerta  al  pubblico  di
quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro
d'origine. 
    2. Chiunque viola l'articolo 98-ter,  commi  2  e  3,  ovvero  le
relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob  ai
sensi  dell'articolo   98-quater,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di
euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo
101 commessa nell'ambito di un'offerta di OICVM. 
    3. Se la violazione e'  commessa  da  una  societa'  o  un  ente,
l'importo massimo delle sanzioni amministrative  pecuniarie  previste
dai commi 1 e 2 e' elevato fino al dieci  per  cento  del  fatturato,
quando tale importo e' superiore  a  cinque  milioni  di  euro  e  il
fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
    4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2
si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del  personale
della societa' o dell'ente responsabile della  violazione,  nei  casi
previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
    5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l'articolo
190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. 
    6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5,  l'applicazione
delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dal  comma  1,
importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal
presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e
dei  requisiti  previsti  per  i  consulenti   finanziari   abilitati
all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari  autonomi  e  per
gli esponenti aziendali  delle  societa'  di  consulenza  finanziaria
nonche'   l'incapacita'   temporanea   ad   assumere   incarichi   di
amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi
titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in
maniera rilevante e di societa' appartenenti al medesimo  gruppo.  La
sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi
e non superiore a tre anni. 
    7. Nei  confronti  dell'emittente  o  della  persona  che  chiede
l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr  aperti,  in
caso  di  violazione  delle  disposizioni   contenute   nell'articolo
113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b),  e  4,  ovvero  delle  relative
disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si  applica
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da   cinquemila   euro   a
settecentocinquantamila euro. 
    8. Alle violazioni previste  dal  presente  articolo  si  applica
l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». 
  5. L'articolo 192-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' abrogato. 
  6. All'articolo 194-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58,  dopo  la  lettera  c-sexies)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «c-septies)  delle  disposizioni  richiamate  dall'articolo  191,
commi 1, 4 e 5.». 
  7. All'articolo 194-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) dall'articolo 191, comma 5, per la violazione degli  articoli
96  e  101,  commi  2  e  3,  e  relative  disposizioni  attuative  e
dall'articolo 191-ter, comma 2, per la violazione dell'articolo  101,
commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative;». 
  8. All'articolo 194-septies, comma 1, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera  e-quinquies)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «e-sexies) delle disposizioni richiamate dall'articolo 191, commi
1, 4 e 5.». 
  9.  All'articolo  195-bis,  comma  2,  lettera  a),   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole  «decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti:  «regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016». 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  testo  dell'articolo  188  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
          denominazione  o  in  qualsivoglia   segno   distintivo   o
          comunicazione rivolta al pubblico, delle  parole:  "Sim"  o
          "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  o  "impresa  di
          investimento";  "Sgr"   o   "societa'   di   gestione   del
          risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a  capitale
          variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a  capitale
          fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture  capital";
          "EuSEF" o  "fondo  europeo  per  l'imprenditoria  sociale";
          "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo  termine";
          "FCM" o "fondo comune monetario; "APA"  o  "dispositivo  di
          pubblicazione  autorizzato";  "CTP"  o  "fornitore  di   un
          sistema consolidato di pubblicazione"; "ARM" o  "meccanismo
          di  segnalazione  autorizzato";  "mercato   regolamentato";
          "mercato di crescita per le piccole medie imprese";  ovvero
          di altre parole o locuzioni,  anche  in  lingua  straniera,
          idonee  a  trarre  in  inganno  sulla  legittimazione  allo
          svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o
          del servizio di gestione collettiva  del  risparmio  o  dei
          servizi di comunicazione dati o dell'attivita' di  gestione
          di mercati regolamentati e'  vietato  a  soggetti  diversi,
          rispettivamente,  dalle  imprese  di  investimento,   dalle
          societa' di gestione  del  risparmio,  dalle  Sicav,  dalle
          Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE)
          n. 345/2013, relativo  ai  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo  ai  fondi  europei
          per l'imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760,  relativo
          ai fondi di investimento europei  a  lungo  termine,  e  n.
          2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai fornitori
          autorizzati allo svolgimento dei servizi  di  comunicazione
          dati, dai mercati regolamentati e  dai  sistemi  registrati
          come un mercato di crescita per le piccole  medie  imprese,
          ai sensi del presente  decreto.  Chiunque  contravviene  al
          divieto previsto dal presente articolo  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino
          a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da  una
          societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro trentamila fino a euro  cinque  milioni,
          ovvero fino al dieci per cento del fatturato,  quando  tale
          importo e' superiore a euro cinque milioni e  il  fatturato
          e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                2. Si applica l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  190  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
          dei soggetti abilitati, dei depositari e  dei  soggetti  ai
          quali  sono   state   esternalizzate   funzioni   operative
          essenziali   o   importanti   si   applica   la    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino  a  euro
          cinque  milioni,  ovvero  fino  al  dieci  per  cento   del
          fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque
          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis, per la  mancata  osservanza
          degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3
          e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22;
          23, commi 1 e 4-bis; 24,  commi  1  e  1-bis;  24-bis;  25;
          25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28,  comma  4;
          29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma  4;  30,  comma  5;  31,
          commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33,  comma
          4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3  e
          4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi  2,  4  e  5;  40-bis,
          comma 4; 40-ter, comma 4; 41,  commi  2,  3  e  4;  41-bis;
          41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2,  3,  4,
          7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1,  3  e  4;
          47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter;  55-quater;  55-quinquies;
          ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in
          base ai medesimi articoli. 
                1-bis. 
                1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di  gestore  di
          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto
          dall'articolo  50-quinquies  e'  punito  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                2.  La  stessa  sanzione  prevista  dal  comma  1  si
          applica: 
                  a) alle banche non autorizzate alla prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle
          emanate in base ad esse; 
                  b)  ai  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
          previste dall'articolo  25-ter,  commi  1  e  2,  e  quelle
          emanate in base ad esse; 
                  c) ai depositari centrali che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni del presente decreto richiamate  dall'articolo
          79-noviesdecies.1. 
                2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica 
                  a) ai gestori dei  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13
          del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                  b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA,  in  caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
                  b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso  di
          violazione  delle   disposizioni   dell'articolo   13   del
          regolamento (UE) 2015/2365 e  delle  relative  disposizioni
          attuative. 
                  b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in  caso
          di  violazione  delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
          2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 
                2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis),  b-ter)  e
          b-quinquies), emanate dalla Commissione  europea  ai  sensi
          degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
                2-ter. 
                2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
          applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2,  3
          e 5, del regolamento (UE) n.  1031/2010  e  delle  relative
          disposizioni di attuazione nei confronti di: 
                  a) Sim e banche italiane autorizzate  a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra per conto dei  loro  clienti  ai  sensi
          dell'articolo 20-ter; 
                  b)  soggetti   stabiliti   nel   territorio   della
          Repubblica   che   beneficiano   dell'esenzione    prevista
          dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate
          a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote  di
          emissione dei gas a effetto serra  ai  sensi  dell'articolo
          20-ter. 
                3. Si applica l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater. 
                3-bis.  I   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
                4.». 
              - Il testo dell'articolo  192-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: 
                «Art. 192-ter (Ammissione alle  negoziazioni).  -  1.
          Nei confronti dell'emittente o  della  persona  che  chiede
          l'ammissione alle negoziazioni che  viola  le  disposizioni
          contenute negli articoli 113, commi 2, 3,  lettere  a),  d)
          f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2,  lettere  a)  e  b),  e  4,
          ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla
          Consob in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila   a   euro
          settecentocinquantamila. 
                2. 
                2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nei
          confronti degli esponenti aziendali e del  personale  della
          societa'  o  dell'ente  nei  casi  previsti   dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a). 
                3. 
                3-bis.  Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,
          comma 1-quater.». 
              - Il testo dell'articolo 194-quater del citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  194-quater  (Ordine  di  porre  termine   alle
          violazioni). - 1. Quando le violazioni  sono  connotate  da
          scarsa offensivita' o pericolosita',  nei  confronti  delle
          societa' o degli enti interessati, puo'  essere  applicata,
          in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il
          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: 
                  a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;
          6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2;
          68-quater, commi 2 e 3;  98-ter,  commi  2  e  3,  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  b)  delle  disposizioni  generali   o   particolari
          emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
                  c)  delle  norme   richiamate   dall'articolo   63,
          paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative; 
                  c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma
          2-quater; 
                  c-quater)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012  e  del  regolamento  (UE)  2015/2365   richiamate
          dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                  c-quinquies)  delle  norme  del  regolamento   (UE)
          2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3; 
                  c-sexies)  delle  norme  previste  dagli   articoli
          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle
          relative disposizioni attuative. 
                  c-septies)    delle     disposizioni     richiamate
          dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5. 
                2. Per l'inosservanza dell'ordine  entro  il  termine
          stabilito si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria
          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata
          aumentata fino ad un terzo.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  194-quinquies  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta).  -
          1. Possono essere estinte mediante pagamento,  nel  termine
          di trenta  giorni  dalla  notificazione  della  lettera  di
          contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della
          sanzione edittale, quando  non  sussistano  le  circostanze
          previste dal comma 2, le violazioni previste: 
                  a)  dall'articolo  190,  per  la  violazione  degli
          articoli 45, comma 1, 46, comma 1,  65,  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                  a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli
          articoli  83-quater,   comma   3,   83-novies,   comma   1,
          83-novies.1,  comma  1,  83-duodecies,  e  delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  a-bis.1); 
                  a-ter) dall'articolo 190.3, per la violazione degli
          articoli 64-ter, commi 2,  3  e  4,  e  79-ter.1,  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  a-quater) dall'articolo 190.4,  per  la  violazione
          dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1;
          dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo  10,  paragrafo
          1;  dell'articolo  12,  paragrafo  1;   dell'articolo   15,
          paragrafo 1,  primo  comma,  paragrafo  2  e  paragrafo  4,
          seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo  comma;
          dell'articolo  20,  paragrafi   1   e   2,   prima   frase;
          dell'articolo 21, paragrafi 1, 2  e  3;  dell'articolo  26,
          paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a  5  e  6,  primo
          comma, e  paragrafo  7,  commi  dal  primo  al  terzo,  del
          regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni
          attuative; 
                  b) dall'articolo 191, comma 5,  per  la  violazione
          degli  articoli  96  e  101,  commi  2  e  3,  e   relative
          disposizioni attuative e dall'articolo  191-ter,  comma  2,
          per la  violazione  dell'articolo  101,  commi  2  e  3,  e
          relative disposizioni attuative; 
                  c) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e  1.2,  per  la
          violazione degli articoli 113-ter,  comma  5,  lettera  b),
          114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2  e
          2.3, per la violazione dell'articolo 120; 
                  d) dall'articolo 194, comma 2,  per  la  violazione
          dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis e delle
          relative disposizioni attuative. 
                2. Il pagamento in misura  ridotta  non  puo'  essere
          effettuato nel caso in cui il  soggetto  interessato  abbia
          gia' usufruito di tale misura nei  dodici  mesi  precedenti
          alla violazione contestata.». 
              - Il testo dell'articolo 194-septies del citato decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  194-septies  (Dichiarazione  pubblica).  -  1.
          Quando le violazioni sono connotate da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
          essere   applicata,   in    alternativa    alle    sanzioni
          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella
          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione
          commessa  e  il  soggetto   responsabile,   nel   caso   di
          inosservanza: 
                  a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;
          6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29;  33,  comma  4;
          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                  b)  delle  disposizioni  generali   o   particolari
          emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
                  c)  delle  norme   richiamate   dall'articolo   63,
          paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  d)  delle  norme   richiamate   dall'articolo   24,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonche' per
          la  mancata  osservanza  delle  misure  adottate  ai  sensi
          dell'articolo 4-sexies, comma 5, e dell'articolo 4-septies,
          comma 1; 
                  e) delle norme del  regolamento  (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 42 del medesimo regolamento; 
                  e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma
          2-quater; 
                  e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012
          e del regolamento (UE) 2015/2365  richiamate  dall'articolo
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                  e-quater)  delle   norme   del   regolamento   (UE)
          2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3; 
                  e-quinquies) delle norme  previste  dagli  articoli
          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle
          relative disposizioni attuative. 
                  e-sexies)     delle     disposizioni     richiamate
          dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5.». 
              - Il testo dell'articolo  195-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il
          provvedimento di applicazione delle sanzioni  previste  dal
          presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto
          nel sito internet della Banca d'Italia o della  Consob,  in
          conformita' alla normativa europea di riferimento. Nel caso
          in cui  avverso  il  provvedimento  di  applicazione  della
          sanzione  sia  adita  l'autorita'  giudiziaria,  la   Banca
          d'Italia  o  la  Consob  menzionano   l'avvio   dell'azione
          giudiziaria  e  l'esito  della  stessa  a   margine   della
          pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto  conto
          della natura della violazione e degli interessi  coinvolti,
          possono stabilire modalita' ulteriori per dare  pubblicita'
          al  provvedimento,  ponendo  le  relative  spese  a  carico
          dell'autore della violazione. 
                2. Nel provvedimento di applicazione della  sanzione,
          la Banca d'Italia o la Consob dispongono  la  pubblicazione
          in forma anonima  del  provvedimento  sanzionatorio  quando
          quella ordinaria: 
                  a) abbia ad oggetto dati  personali  ai  sensi  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, la cui pubblicazione  appaia
          sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; 
                  b) possa comportare rischi per  la  stabilita'  dei
          mercati  finanziari  o  pregiudicare  lo   svolgimento   di
          un'indagine penale in corso; 
                  c)  possa  causare  un  danno   sproporzionato   ai
          soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 
                3. Se le  situazioni  descritte  nel  comma  2  hanno
          carattere  temporaneo,   la   pubblicazione   puo'   essere
          rimandata ed effettuata quando dette esigenze  sono  venute
          meno. 
                3-bis.  La  Banca  d'Italia  o  la   Consob   possono
          escludere la pubblicita' del  provvedimento  sanzionatorio,
          se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso  in
          cui le opzioni stabilite dai commi 2  e  3  siano  ritenute
          insufficienti ad assicurare: 
                  a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia
          messa a rischio; 
                  b) la proporzionalita'  della  pubblicazione  delle
          decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione  prevista
          dall'articolo 194-quater.».