Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera f) le parole «fondi comuni gestiti» sono sostituite dalle seguenti: «fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti»; b) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE;».
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 19-bis (Enti sottoposti a regime intermedio). - 1. Sono enti sottoposti a regime intermedio: a) le societa' emittenti strumenti finanziari, che, ancorche' non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; b) le societa' di gestione dei mercati regolamentati; c) le societa' che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; d) le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; e) le societa' di intermediazione mobiliare; f) le societa' di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti; f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE; g) le societa' di investimento a capitale variabile e le societa' di investimento a capitale fisso; h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; i) gli istituti di moneta elettronica; l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB. 2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.».