Art. 2 
 
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento  della  diffusione
                            del COVID-19 
 
  1. Fino al 27  marzo  2021,  sull'intero  territorio  nazionale  e'
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra  i  territori  di
diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati
da comprovate esigenze  lavorative  o  da  situazioni  di  necessita'
ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il  rientro  alla
propria residenza, domicilio o abitazione. 
  2. Fino al 27 marzo 2021,  e'  consentito,  nella  Zona  gialla  in
ambito regionale e  nella  Zona  arancione  in  ambito  comunale,  lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una  volta  al
giorno, in un arco temporale compreso fra  le  ore  05:00  e  le  ore
22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto  a  quelle  ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone
esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone  disabili  o
non autosufficienti conviventi. La misura di cui  al  presente  comma
non si applica nella Zona rossa. 
  3.  Qualora  la  mobilita'  sia  limitata  all'ambito  territoriale
comunale, sono comunque consentiti gli  spostamenti  dai  comuni  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti e  per  una  distanza  non
superiore a 30 chilometri dai relativi  confini,  con  esclusione  in
ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 
  4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 4
dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e' abrogato.