IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge del 4  ottobre  2019,  n.  117,  recante  delega  al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione  di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e
in particolare l'articolo 12, comma 3, lettere f) e i); 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  1993,  n.  27,  recante
attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua  assistenza
tra autorita' amministrative per assicurare la corretta  applicazione
della legislazione veterinaria e zootecnica; 
  Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  1993,  n.  28,  recante
attuazione  delle  direttive  89/662/CEE  e  90/425/CEE  relative  ai
controlli veterinari  e  zootecnici  di  taluni  animali  vivi  e  su
prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari,
come modificato in attuazione dell'articolo 56 della legge 24  aprile
1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997); 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  193,  recante
attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
comunitari nel medesimo settore; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  59,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile  2015,  recante
individuazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non  generale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 133 dell'11 giugno 2015; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 3 dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2021,
recante  accettazione  delle  dimissioni   della   senatrice   Teresa
Bellanova  dalla  carica  di  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico  di  reggere,  ad
interim, il  medesimo  dicastero  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della salute, di concerto con i  Ministri  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali ad  interim,  della  giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il Ministero della salute, tramite gli uffici veterinari per gli
adempimenti comunitari, organizza e coordina i controlli  di  cui  al
regolamento  (UE)  2017/625,  per  verificare,  secondo  modalita'  a
campione  e  non  discriminatorie,  la  conformita'  alla   normativa
dell'Unione europea degli animali, ivi comprese  le  disposizioni  in
materia di benessere animale, del materiale germinale,  dei  prodotti
di origine animale, dei sottoprodotti  e  dei  prodotti  derivati  di
origine animale provenienti da altri Stati membri. 
  2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625. 
  3. Nell'ambito delle competenze di cui al  comma  1,  il  Ministero
della salute, avvalendosi degli uffici veterinari per gli adempimenti
comunitari, svolge il compito di organo di collegamento  responsabile
di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorita'  competenti
degli  Stati  membri  relativamente  alle  materie  disciplinate  dal
presente  decreto,  in   conformita'   alle   norme   sull'assistenza
amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del  regolamento
(UE) 2017/625. Nel caso  in  cui  i  controlli  di  cui  al  comma  1
evidenzino che  gli  animali  o  le  merci  non  sono  conformi  alle
normative dell'Unione  europea  al  punto  da  costituire,  ai  sensi
dell'articolo 106 del regolamento (UE) 2017/625, un rischio sanitario
per l'uomo, gli animali o  per  il  benessere  degli  animali  o  una
violazione ripetuta o possibile grave violazione di  tali  normative,
il  Ministero  della  salute  informa  senza  ritardo  le   autorita'
competenti dello Stato membro di spedizione e  di  ogni  altro  Stato
membro interessato al fine di consentire a tali autorita'  competenti
di intraprendere opportune indagini. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  recante  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea»,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'art. 12, comma 3,  lettere  f)  ed  i),
          della legge 4 ottobre 2019,  n.  117,  recante  «Delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  legge  di
          delegazione  europea  2018»,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: 
               «Art. 12. - (Omissis). 
              3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1.  Il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali  di  cui  all'art.  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                (omissis); 
                f) adeguare alle disposizioni  del  regolamento  (UE)
          2017/625 la normativa nazionale  in  materia  di  controlli
          sanitari sugli animali  e  sulle  merci  provenienti  dagli
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  le  connesse
          competenze degli  uffici  veterinari  del  Ministero  della
          salute per gli adempimenti  degli  obblighi  comunitari  in
          conformita'  alle  norme   sull'assistenza   amministrativa
          contenute  negli  articoli  da  102  a  108  del   medesimo
          regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure; 
                (omissis); 
                i)  ridefinire  il  sistema  sanzionatorio   per   la
          violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
          attraverso  la  previsione   di   sanzioni   amministrative
          efficaci, dissuasive e proporzionate  alla  gravita'  delle
          violazioni medesime.». 
              - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 15 marzo  2017,  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,
          (CE) n. 1107/2009, (UE) n.  1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,
          (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  dei  regolamenti  (CE)  n.  1/2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  28  gennaio   2002,   che
          stabilisce  i  principi  e  i  requisiti   generali   della
          legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per
          la sicurezza alimentare e fissa procedure nel  campo  della
          sicurezza  alimentare,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31. 
              - Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del  9  marzo  2016  relativo  alle  malattie
          animali trasmissibili e che modifica e abroga  taluni  atti
          in materia di sanita' animale  («normativa  in  materia  di
          sanita' animale»), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84. 
              - Il decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  193,
          recante «Attuazione  delladirettiva  2004/41/CErelativa  ai
          controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
          dei  regolamenti  comunitari  nel  medesimo  settore»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  2007,  n.
          261, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  gennaio  1993,  n.  27,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28,
          S.O., abrogato dall'art. 5  del  presente  decreto,  recava
          «Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla  mutua
          assistenza tra autorita' amministrative per  assicurare  la
          corretta  applicazione  della  legislazione  veterinaria  e
          zootecnica». 
              - Il  decreto  legislativo  30  gennaio  1993,  n.  28,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28,
          S.O., abrogato dall'art. 5  del  presente  decreto,  recava
          «Attuazione  delle  direttive   89/662/CEE   e   90/425/CEE
          relative ai controlli veterinari  e  zootecnici  di  taluni
          animali vivi e su prodotti di origine  animale  applicabili
          negli scambi intracomunitari.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11  febbraio  2014,  n.   59,   recante   «Regolamento   di
          organizzazione del Ministero della salute»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82. 
              - Il decreto del Ministro della salute 8  aprile  2015,
          recante  «Individuazione  degli  uffici   dirigenziali   di
          livello  non  generale»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note alle premesse.