Art. 2
Organizzazione dei controlli
1. Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei
controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE)
2017/625, gli operatori che ricevono da altri Stati membri, come
primi destinatari materiali, gli animali e le merci di cui
all'articolo 1, comma 1:
a) effettuano la registrazione presso gli uffici veterinari per
gli adempimenti comunitari, utilizzando la descrizione delle
informazioni e le procedure previste dal sistema informativo del
Ministero della salute e da altri sistemi informativi correlati o
altre modalita' di trasmissione telematica, stabiliti con apposito
decreto del Ministro della salute;
b) segnalano ogni partita all'ufficio veterinario per gli
adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell'azienda
sanitaria competente per materia e territorio, utilizzando la
descrizione delle informazioni e le procedure previste alla lettera
a).
2. La segnalazione di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata al
servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e
territorio e all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari
competente per territorio nelle ventiquattro ore precedenti l'arrivo
per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo
per l'arrivo delle partite di merci.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si
veda nelle note alle premesse.