Art. 3
Controlli nel luogo di destinazione
1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano e dei servizi veterinari delle aziende
sanitarie competenti per territorio, gli uffici veterinari per gli
adempimenti comunitari programmano, di concerto con le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, i controlli sugli animali e
sulle merci di cui all'articolo 1, comma 1, avvalendosi, per la loro
esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti
per materia e territorio.
2. Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, se in
occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o
durante il trasporto viene rilevata la non conformita' della partita
alla normativa dell'Unione europea nel settore relativo agli animali
e alle merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti da altri
Stati membri, adottano le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138
del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili, avvalendosi,
per la loro applicazione, dei servizi veterinari delle aziende
sanitarie competenti per territorio.
3. Nel caso di campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali
e merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti da altri Stati
membri, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e i
servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e
territorio, applicano quanto disposto dall'articolo 35 del
regolamento (UE) 2017/625.
4. Qualora il controllo effettuato nel luogo di destinazione o
durante il trasporto degli animali e delle merci di cui all'articolo
1, comma 1, provenienti dagli altri Stati membri, evidenzi una non
conformita' concernente errori meramente formali del certificato o
dei documenti che non incidono sullo stato sanitario della partita,
prima di ricorrere alla sua rispedizione, gli uffici veterinari per
gli adempimenti comunitari possono consentire all'operatore dello
Stato membro che ha spedito gli animali o le merci un periodo di
tempo per la regolarizzazione non inferiore a trenta giorni.
5. L'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari, se in
occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o
durante il trasporto degli animali e delle merci di cui all'articolo
1, comma 1 provenienti dagli altri Stati membri viene rilevata la
presenza di agenti generatori di una malattia contemplata
dall'articolo 5 e dall'allegato II del regolamento (UE) 2016/429,
nonche' di quelle individuate dalla Commissione ai sensi
dell'articolo 6 del medesimo regolamento, di una zoonosi o altre
malattie, di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio
per gli animali o per l'uomo, ovvero la provenienza della partita da
una regione contaminata da una malattia epizootica, dispone, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 138 del regolamento (UE)
2017/625:
a) la quarantena e l'abbattimento e la distruzione dell'animale o
della partita di animali;
b) il sequestro e la distruzione del materiale germinale o dei
prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati
di origine animale;
c) ogni altra misura ritenuta appropriata a prevenire i gravi
rischi per gli animali o per l'uomo.
6. Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, se a
seguito dei controlli su animali e merci di cui all'articolo 1, comma
1, effettuati ai sensi del presente decreto, viene rilevato un
rischio per la salute pubblica o per la sanita' animale o un sospetto
di non conformita', dispongono l'applicazione, da parte dei servizi
veterinari dell'azienda sanitaria competente per territorio, delle
disposizioni di cui agli articoli 137, paragrafo 3, lettere a) e b),
e 138 del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili.
7. I costi sostenuti in applicazione delle disposizioni contenute
nell'articolo 138 del regolamento 2017/625, sono a carico
dell'operatore di cui all'articolo 2, comma 1, primo destinatario
materiale degli animali e delle merci.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si
veda nelle note alle premesse.