Art. 3 
 
                 Controlli nel luogo di destinazione 
 
  1. Ferme restando le competenze  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano e dei servizi veterinari  delle  aziende
sanitarie competenti per territorio, gli uffici  veterinari  per  gli
adempimenti comunitari programmano, di concerto con le regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, i controlli  sugli  animali  e
sulle merci di cui all'articolo 1, comma 1, avvalendosi, per la  loro
esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti
per materia e territorio. 
  2. Gli uffici veterinari per  gli  adempimenti  comunitari,  se  in
occasione di un controllo effettuato  nel  luogo  di  destinazione  o
durante il trasporto viene rilevata la non conformita' della  partita
alla normativa dell'Unione europea nel settore relativo agli  animali
e alle merci di cui all'articolo 1, comma  1,  provenienti  da  altri
Stati membri, adottano le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138
del regolamento (UE) 2017/625, in  quanto  applicabili,  avvalendosi,
per la  loro  applicazione,  dei  servizi  veterinari  delle  aziende
sanitarie competenti per territorio. 
  3. Nel caso di campionamenti, analisi, prove o diagnosi su  animali
e merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti  da  altri  Stati
membri, gli uffici veterinari per  gli  adempimenti  comunitari  e  i
servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per  materia  e
territorio,  applicano   quanto   disposto   dall'articolo   35   del
regolamento (UE) 2017/625. 
  4. Qualora il controllo effettuato  nel  luogo  di  destinazione  o
durante il trasporto degli animali e delle merci di cui  all'articolo
1, comma 1, provenienti dagli altri Stati membri,  evidenzi  una  non
conformita' concernente errori meramente formali  del  certificato  o
dei documenti che non incidono sullo stato sanitario  della  partita,
prima di ricorrere alla sua rispedizione, gli uffici  veterinari  per
gli adempimenti comunitari  possono  consentire  all'operatore  dello
Stato membro che ha spedito gli animali o  le  merci  un  periodo  di
tempo per la regolarizzazione non inferiore a trenta giorni. 
  5. L'Ufficio veterinario per  gli  adempimenti  comunitari,  se  in
occasione di un controllo effettuato  nel  luogo  di  destinazione  o
durante il trasporto degli animali e delle merci di cui  all'articolo
1, comma 1 provenienti dagli altri Stati  membri  viene  rilevata  la
presenza  di  agenti   generatori   di   una   malattia   contemplata
dall'articolo 5 e dall'allegato II  del  regolamento  (UE)  2016/429,
nonche'  di   quelle   individuate   dalla   Commissione   ai   sensi
dell'articolo 6 del medesimo regolamento,  di  una  zoonosi  o  altre
malattie, di altre cause suscettibili di costituire un grave  rischio
per gli animali o per l'uomo, ovvero la provenienza della partita  da
una regione contaminata da  una  malattia  epizootica,  dispone,  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 138  del  regolamento  (UE)
2017/625: 
    a) la quarantena e l'abbattimento e la distruzione dell'animale o
della partita di animali; 
    b) il sequestro e la distruzione del materiale  germinale  o  dei
prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e  prodotti  derivati
di origine animale; 
    c) ogni altra misura ritenuta appropriata  a  prevenire  i  gravi
rischi per gli animali o per l'uomo. 
  6. Gli uffici veterinari  per  gli  adempimenti  comunitari,  se  a
seguito dei controlli su animali e merci di cui all'articolo 1, comma
1, effettuati ai  sensi  del  presente  decreto,  viene  rilevato  un
rischio per la salute pubblica o per la sanita' animale o un sospetto
di non conformita', dispongono l'applicazione, da parte  dei  servizi
veterinari dell'azienda sanitaria competente  per  territorio,  delle
disposizioni di cui agli articoli 137, paragrafo 3, lettere a) e  b),
e 138 del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili. 
  7. I costi sostenuti in applicazione delle  disposizioni  contenute
nell'articolo  138  del   regolamento   2017/625,   sono   a   carico
dell'operatore di cui all'articolo 2,  comma  1,  primo  destinatario
materiale degli animali e delle merci. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note alle premesse.