Art. 4
Sanzioni
1. L'operatore che non ottempera alle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' punito, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 726
euro a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato.
2. L'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli
uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda
sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 138,
paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, e' punito, salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 euro a 15.000 euro per ogni singolo obbligo violato.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si
veda nelle note alle premesse.