Art. 4 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  L'operatore  che  non  ottempera  alle  disposizioni   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' punito, salvo  che  il  fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  726
euro a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato. 
  2. L'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite  dagli
uffici veterinari  per  gli  adempimenti  comunitari  o  dall'azienda
sanitaria competente per  territorio,  ai  sensi  dell'articolo  138,
paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, e' punito,  salvo  che  il
fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 euro a 15.000 euro per ogni singolo obbligo violato. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note alle premesse.