Art. 4 Sanzioni 1. L'operatore che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 726 euro a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato. 2. L'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro per ogni singolo obbligo violato.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.