Art. 2 
 
                    Organizzazione dei controlli 
 
  1. Per ciascuna  partita  di  animali  e  merci  appartenenti  alle
categorie di cui all'articolo 1, comma  4,  l'operatore  responsabile
della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il  posto
di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva  compilando
e inserendo nel sistema informativo TRACES la  parte  pertinente  del
documento sanitario  comune  di  entrata  (DSCE)  conformemente  agli
articoli 56, 57 e 58 del regolamento (UE) n.  2017/625  e  agli  atti
delegati e di esecuzione emanati dalla  Commissione  europea  per  la
loro  attuazione,  con   tutte   le   informazioni   necessarie   per
l'identificazione immediata e completa  della  partita  e  della  sua
destinazione. 
  2. I controlli ufficiali dei posti  di  controllo  frontalieri  del
Ministero della salute sugli animali e sulle merci, che rientrano tra
quelli  elencati   all'articolo   1,   comma   4,   sono   effettuati
conformemente agli articoli da  47  a  72  del  regolamento  (UE)  n.
2017/625  e  agli  atti  delegati  e  di  esecuzione  emanati   dalla
Commissione europea per la loro attuazione. 
  3.  Se  i  controlli  documentali,  i  controlli  di  identita',  i
controlli fisici o i controlli di  laboratorio  di  cui  al  comma  2
rivelano che gli animali e le merci non sono conformi alla  normativa
dell'Unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67,
68 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 e degli atti delegati  e  di
esecuzione emanati dalla Commissione europea per  l'attuazione  delle
citate  disposizioni.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma
adottate ai sensi degli articoli 66, 67 e 69 del regolamento (UE)  n.
2017/625 si applicano a spese dell'operatore. 
  4. Al fine di consentire l'organizzazione e  il  coordinamento  dei
controlli nonche' la tracciabilita' di tutte  le  partite  di  merci,
ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere  a)
e c), del regolamento (UE) n. 2017/625 che non rientrano  tra  quelli
elencati all'articolo 1,  comma  4,  l'operatore  responsabile  della
partita, prima dell'arrivo fisico della stessa  presso  il  posto  di
controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva  compilando  e
inserendo nel sistema informativo  TRACES  la  parte  pertinente  del
DSCE. 
  5. Sulle partite di merci di cui al comma 4, i posti  di  controllo
frontalieri effettuano i  controlli  ufficiali  in  conformita'  alle
disposizioni contenute negli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE)
n. 2017/625 e negli atti  delegati  e  di  esecuzione  emanati  dalla
Commissione europea per la loro attuazione e  sulla  base  del  piano
nazionale  di  monitoraggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  6,   e
rilasciano il relativo DSCE. 
  6. Sulle partite di merci di cui  al  comma  4  non  sottoposte  ai
controlli periodici sulla base del piano nazionale di monitoraggio di
cui all'articolo 1,  comma  6,  il  posto  di  controllo  frontaliero
effettua  la  verifica  della  corretta  compilazione   nel   sistema
informativo TRACES della prima parte del DSCE da parte dell'operatore
e provvede a completare la  seconda  parte.  In  tali  casi  il  DSCE
costituisce solo un documento di notifica dei  dati  e  pertanto  non
assume valenza di certificazione sanitaria in  quanto  esclusivamente
finalizzato  a  consentire  la  tracciabilita'   della   merce   fino
all'azienda sanitaria  competente  sulla  struttura  di  destinazione
finale. 
  7.  Se  i  controlli  documentali,  i  controlli  di  identita',  i
controlli fisici o i controlli di  laboratorio  di  cui  al  comma  5
rivelano che le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  45,  paragrafo  3,  e
all'articolo 65 del regolamento (UE) n.  2017/625  e  dei  pertinenti
atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione  europea  per
l'attuazione delle citate disposizioni. Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano a spese dell'operatore responsabile della
partita. 
  8. Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati ai
sensi dei commi 2 e 5 che prevedano campionamenti, analisi,  prove  o
diagnosi deve  essere  assicurato  all'operatore  responsabile  della
partita il diritto ad una controperizia, a spese  dell'operatore,  ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 35  del  regolamento  (UE)  n.
2017/625. 
  9. Per consentire la tracciabilita' dei  prodotti  fitosanitari  di
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE)  n.
2017/625,  l'operatore  responsabile   della   partita   provvede   a
notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo  presso  il
confine nazionale di ingresso, attraverso il sistema informativo  del
Ministero della salute. 
  10. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9
in  materia  di  tracciabilita'  delle   importazioni   di   prodotti
fitosanitari sono stabilite, sentite le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria  interessate,  con
decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, vengono stabiliti i criteri per la programmazione e l'esecuzione
dei controlli ufficiali sulle importazioni di prodotti fitosanitari e
vengono individuate le  attivita'  di  controllo,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, del Ministero  della  salute,  delle  regioni,
delle province autonome di Trento e Bolzano e delle aziende sanitarie
locali. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  n.  2017/625,
          si veda nelle note alle premesse 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni con la Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997: 
              «Art. 4.  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  Province
          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
          Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune. 
              2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle  regioni  e
          delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».