Art. 3 
 
            Animali e merci esenti da controlli ufficiali 
                  ai posti di controllo frontalieri 
 
  1. Sono  esentati  dalle  modalita'  di  controllo  previste  dagli
articoli 1 e 2  le  categorie  di  animali  e  di  merci  individuate
all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 2017/625,  in  conformita'  a
quanto  previsto  dagli  atti  delegati  pertinenti  adottati   dalla
Commissione europea in applicazione del citato articolo. 
  2. Le merci di cui all'articolo 48,  lettera  a),  del  regolamento
(UE) n. 2017/625 costituite  da  prodotti  di  origine  animale  sono
esentate dalle modalita' di controllo previste dagli articoli 1 e 2 a
condizione  che  la  loro  importazione  sia  stata   preventivamente
autorizzata dal Ministero della salute e non possono essere destinate
ad  usi  diversi  da  quelli  per  i  quali  e'   stata   autorizzata
l'introduzione nel territorio nazionale. 
  3. Il posto di controllo frontaliero  verifica  che  le  condizioni
contenute nell'autorizzazione di cui al comma 2  siano  rispettate  e
procede al rilascio di un documento veterinario di entrata attraverso
il sistema informativo del Ministero della salute. 
  4. Le merci contenute  nei  bagagli  personali  dei  viaggiatori  e
destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite
di merci spedite a persone fisiche, non destinate  all'immissione  in
commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e),  del  regolamento
(UE) n. 2017/625, per le quali,  con  atto  delegato  adottato  dalla
Commissione europea,  sono  stabiliti  divieti  di  introduzione  nel
territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici  doganali
competenti  nell'ambito  delle  attivita'  di  controllo   cui   sono
preposti, sono  sequestrate  e  distrutte  con  spese  a  carico  del
detentore o di altro soggetto responsabile della merce. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  n.  2017/625,
          si veda nelle note alle premesse.