Art. 4 
 
Designazione  dei  posti  di  controllo  frontalieri,  adeguamento  e
                    manutenzione delle strutture 
 
  1. La  designazione,  l'inserimento  in  elenco,  la  revoca  e  la
sospensione dei  posti  di  controllo  frontalieri  e  dei  punti  di
controllo come definiti rispettivamente dagli articoli  3,  paragrafo
38, 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del  regolamento  (UE)
n. 2017/625 sono attuate in conformita' agli articoli da 59 a 64  del
medesimo  regolamento  e  ai  relativi  atti  di   esecuzione   della
Commissione europea. 
  2.  E'  fatto  obbligo  agli   enti   gestori   e   alle   societa'
concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di posti di controllo
frontalieri, di individuare e mettere a  disposizione,  negli  ambiti
circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali  demaniali
strumentali all'esercizio delle funzioni di  sanita'  pubblica  e  di
profilassi  internazionale,  anche  in  materia   veterinaria,   resi
adeguatamente  idonei  e  attrezzati  all'uso  secondo  i   requisiti
previsti dalla normativa vigente. 
  3.  Nel  quadro  delle  attivita'  volte  alla   razionalizzazione,
all'efficientamento e alla riduzione degli oneri a carico dello Stato
per l'espletamento delle funzioni di sanita' pubblica e di profilassi
internazionale, anche in materia veterinaria, all'interno  di  porti,
aeroporti, aree doganali e localita' di confine, sono posti a  carico
dell'ente  gestore  del  relativo   scalo   tutti   gli   oneri   per
manutenzioni, somministrazione di utenze e servizi correlati  all'uso
delle aree e dei locali demaniali destinati ad essere utilizzati come
sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  n.  2017/625,
          si veda nelle note alle premesse.