Art. 4 Designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture 1. La designazione, l'inserimento in elenco, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38, 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 sono attuate in conformita' agli articoli da 59 a 64 del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea. 2. E' fatto obbligo agli enti gestori e alle societa' concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di posti di controllo frontalieri, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali demaniali strumentali all'esercizio delle funzioni di sanita' pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei e attrezzati all'uso secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente. 3. Nel quadro delle attivita' volte alla razionalizzazione, all'efficientamento e alla riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento delle funzioni di sanita' pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, all'interno di porti, aeroporti, aree doganali e localita' di confine, sono posti a carico dell'ente gestore del relativo scalo tutti gli oneri per manutenzioni, somministrazione di utenze e servizi correlati all'uso delle aree e dei locali demaniali destinati ad essere utilizzati come sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625, si veda nelle note alle premesse.