Art. 5 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque introduce nel territorio nazionale animali e  merci  di
cui all'articolo 1, commi 4  e  5,  senza  sottoporli  ai  prescritti
controlli  veterinari  presso  i  competenti   posti   di   controllo
frontalieri e' punito, salvo che il fatto costituisca reato,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a  euro  46.485  per
ciascuna partita. 
  2. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti il transito di
partite di  animali  e  merci  appartenenti  alle  categorie  di  cui
all'articolo 1, comma 4, definite nei pertinenti regolamenti delegati
adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo  51,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2017/625, e' punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.988 per ciascuna partita. 
  3. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti le  condizioni
di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di  animali  e
merci  fino  alla  destinazione  finale   definite   nei   pertinenti
regolamenti  delegati   adottati   dalla   Commissione   europea   in
applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento  (UE)  n.
2017/625, e' punito, salvo che il fatto  costituisca  reato,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a  euro  46.485  per
ciascuna partita. 
  4. Chiunque viola le prescrizioni impartite dal posto di  controllo
frontaliero ai  sensi  dell'articolo  138  del  regolamento  (UE)  n.
2017/625, e' punito, salvo che il fatto  costituisca  reato,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a  euro  46.485  per
ciascuna partita. 
  5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi  1
e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  517
a euro 3.100. 
  6. Ai fini  dell'accertamento  e  dell'irrogazione  delle  sanzioni
previste dal presente decreto  si  applicano  le  disposizioni  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  n.  2017/625,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
          al sistema penale, e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 329 del 30 novembre 1981, S.O.