Art. 7 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle disposizioni del  presente  decreto  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
Amministrazioni  competenti  provvedono  ai  compiti  derivanti   dal
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.