IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 14-ter del decreto-legge  8  aprile  2020  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,
concernente la  proroga  dei  termini  degli  adempimenti  tecnici  e
amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio  pubblico  e
le connesse procedure; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,  recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza   e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 recante:
«Norme  regolamentari  in  materia  di   varianti   costruttive,   di
adeguamenti tecnici e  di  revisioni  periodiche  per  i  servizi  di
pubblico  trasporto  effettuati  con  impianti  funicolari  aerei   e
terrestri», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 26 del 31 gennaio 1985; 
  Visto il decreto direttoriale 17 aprile 2012 recante: «Proroghe dei
termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985,
n. 23, relativi agli impianti  a  fune»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2012; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1º dicembre 2015, n.  203,  recante  il  regolamento  in  materia  di
revisioni  periodiche,  di  adeguamenti   tecnici   e   di   varianti
costruttive per  i  servizi  di  pubblico  trasporto  effettuati  con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto  di
persone; 
  Visto il decreto direttoriale 7 gennaio  2016,  n.  1,  recante  la
disciplina delle procedure in applicazione del richiamato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2015,  della
cui pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2016, con comunicato del  18
gennaio 2016; 
  Visto il decreto dirigenziale  18  maggio  2016  n.  144,  recante:
«Impianti aerei e terrestri.  Prescrizioni  tecniche  riguardanti  le
funi», della cui pubblicazione e' stato dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31  maggio  2016,  con
comunicato del 31 maggio 2016; 
  Visto il decreto direttoriale 11  maggio  2017  recante:  «Impianti
aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la
manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto  pubblico  di
persone»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 118 del 23 maggio 2017; 
  Vista la circolare n. 5049  del  15  giugno  2018  della  Direzione
Generale per il trasporto pubblico locale  riguardante  la  richiesta
semestrale alle  aziende  esercenti  di  un  report  sulle  attivita'
manutentive effettuate sugli impianti; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata con nota prot. n. 43826 del 9 novembre 2020, ai sensi  del
citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione
dell'articolo  14-ter  del  decreto-legge  8  aprile  2020   n.   23,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  giugno  2020  n.  40,
nonche' definisce, al fine di uniformare i  suddetti  adempimenti,  i
modelli delle dichiarazioni che devono essere rese dai  direttori  di
esercizio o dai responsabili dell'esercizio. 
  2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) USTIF: Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi; 
    b) MUM: Manuale di Uso e Manutenzione; 
    c)  CIC-Pnd:  Comitato  Italiano  di  Coordinamento   Prove   non
distruttive. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis)». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   14-ter   del
          decreto-legge  8  aprile  2020  n.  23,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali): 
                «Art. 14-ter (Proroga dei termini  degli  adempimenti
          tecnici e amministrativi relativi agli impianti a  fune  in
          servizio  pubblico).  -  1.  Al  fine   di   garantire   la
          continuita' del servizio  di  pubblico  trasporto  mediante
          impianti  a  fune,  le  scadenze  relative  alle  revisioni
          generali e speciali quinquennali  nonche'  quelle  relative
          agli scorrimenti  e  alle  sostituzioni  delle  funi  e  al
          rifacimento dei loro attacchi di estremita' sono  prorogate
          di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle  suddette
          scadenze  all'Autorita'  di  sorveglianza,  da  parte   del
          direttore   o   del   responsabile   dell'esercizio,    una
          dettagliata e completa relazione  in  merito  ai  controlli
          effettuati, ai provvedimenti  adottati  e  all'esito  delle
          verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione
          della  sussistenza  delle  condizioni  di   sicurezza   per
          l'esercizio pubblico. 
                2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non  e'
          obbligatoria   la    partecipazione    dell'Autorita'    di
          sorveglianza alle verifiche  e  alle  prove  periodiche  da
          effettuare  da  parte  del  direttore  o  del  responsabile
          dell'esercizio o dell'assistente tecnico. 
                3. Le scadenze relative ai termini  di  inizio  e  di
          conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune
          per le quali e' gia' stata  rilasciata  l'approvazione  dei
          progetti sono prorogate di dodici mesi. 
                4. Le procedure per l'attuazione di  quanto  disposto
          dai commi 1, 2 e  3  sono  stabilite  mediante  regolamento
          adottato con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                5. L'art. 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, e' abrogato.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  3,  4  e  5  del
          decreto del Presidente pubblica  11  luglio  1980,  n.  753
          (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
          dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri  servizi   di
          trasporto): 
                «Art.  3.  -  L'esecuzione   delle   opere   per   la
          realizzazione di  una  ferrovia  in  concessione  non  puo'
          essere iniziata senza  apposita  autorizzazione  rilasciata
          dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi  delle
          regioni  o  degli  enti  locali  territoriali,  secondo  le
          rispettive attribuzioni. 
                Detta autorizzazione e' in ogni caso subordinata alla
          preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di
          cui al primo comma da parte  dei  competenti  uffici  della
          M.C.T.C., per i servizi  di  competenza  statale,  o  degli
          organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza
          da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i  servizi
          rientranti nelle attribuzioni delle regioni  o  degli  enti
          locali territoriali. 
                Chiunque dia inizio alle opere per  la  realizzazione
          di  una  ferrovia  in  concessione  senza  avere   ottenuto
          l'autorizzazione di cui al primo comma  e'  punito  con  la
          ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure  con  l'arresto
          fino a due mesi. 
                Per le ferrovie in concessione gia' in  esercizio  e'
          vietato, senza l'autorizzazione  di  cui  al  primo  comma,
          apportare varianti rispetto alle  caratteristiche  tecniche
          dei progetti  definitivi  approvati  a  norma  del  secondo
          comma. Ai trasgressori si applica la medesima  sanzione  di
          cui al precedente comma. 
                Le disposizioni del  presente  articolo  non  trovano
          applicazione  nei  confronti  dei   servizi   di   pubblico
          trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con  autobus,
          intendendosi per tali, agli effetti delle  presenti  norme,
          anche i complessi di  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, come definiti dal vigente codice della strada.». 
                «Art. 4.  -  Nessuna  ferrovia  in  concessione  puo'
          essere  aperta  al  pubblico  esercizio  senza   preventiva
          autorizzazione  rilasciata  dai  competenti  uffici   della
          M.C.T.C., delle regioni o degli enti  locali  territoriali,
          secondo le rispettive attribuzioni. 
                E' parimenti soggetta all'autorizzazione  di  cui  al
          primo comma la riapertura o la prosecuzione  dell'esercizio
          di una ferrovia  in  concessione  dopo  l'esecuzione  delle
          varianti di cui al quarto  comma  del  precedente  art.  3,
          nonche' dopo l'immissione in servizio di  materiale  mobile
          nuovo, rinnovato o modificato. 
                Per i servizi di pubblico trasporto rientranti  nelle
          attribuzioni   delle   regioni   e   degli   enti    locali
          territoriali, le autorizzazioni  di  cui  al  primo  ed  al
          secondo comma sono subordinate al  nulla  osta  tecnico  ai
          fini della  sicurezza  rilasciato  dal  competente  ufficio
          della M.C.T.C. 
                Chiunque effettua  l'esercizio  di  una  ferrovia  in
          concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma e'
          punito con l'ammenda da L. 500.000 a  L.  1.000.000  oppure
          con l'arresto fino a due mesi. 
                Chiunque,  nell'esercizio  di  servizi  di   pubblico
          trasporto effettuati su strada, mediante autobus,  ne  vari
          il percorso senza l'autorizzazione degli organi di  cui  al
          primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, e'  punito
          con la sanzione  amministrativa  da  lire  200.000  a  lire
          600.000, salvo i casi di forza maggiore.». 
                «Art. 5. - L'autorizzazione di cui al precedente art.
          4 e' subordinata al favorevole esito di verifiche  e  prove
          funzionali,  rivolte  ad  accertare   che   sussistano   le
          necessarie condizioni perche' il servizio  possa  svolgersi
          con sicurezza e regolarita'. 
                All'espletamento  delle  verifiche  e   delle   prove
          funzionali  di  cui  al  precedente  comma   provvedono   i
          competenti uffici della  M.C.T.C.,  con  la  partecipazione
          degli  organi  regionali  agli  effetti  della  regolarita'
          dell'esercizio, per i  servizi  di  pubblico  trasporto  di
          competenza delle regioni stesse. 
                Le verifiche e le prove funzionali  vengono  disposte
          dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su
          richiesta del concessionario  il  quale,  all'uopo,  dovra'
          unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione
          e regolare esecuzione di  tutte  le  opere  costituenti  la
          ferrovia  in  concessione,  rilasciata  dal  professionista
          preposto alla realizzazione delle opere stesse e  corredata
          del  certificato  relativo  al   collaudo   statico   delle
          eventuali opere civili ai  sensi  della  legge  5  novembre
          1971,  n.  1086,  nonche',  per  le  attrezzature,  per  le
          apparecchiature e per il materiale mobile in genere,  della
          documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero
          dal  capocommessa  qualora  si  tratti  di  complessi   non
          prodotti da unico fornitore. 
                Ai fini della sicurezza il  Ministro  dei  trasporti,
          con  proprio  decreto,  stabilisce  le  disposizioni  e  le
          modalita' di esecuzione per le verifiche e prove funzionali
          di cui al primo comma, nonche'  la  forma  ed  i  contenuti
          della dichiarazione di cui al terzo comma e  dei  documenti
          probatori da allegare ad essa, in  particolare  per  quanto
          riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonche'  i
          controlli sulla qualita'  e  sull'assenza  di  difetti  dei
          materiali e dei componenti impiegati. 
                Nei  confronti  delle  ferrovie  in  concessione   o,
          comunque, di loro singoli  impianti  o  di  parti  di  essi
          nonche' del  materiale  mobile  realizzati  con  contributi
          finanziari  dello  Stato  resta  fermo   quanto   stabilito
          dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9
          maggio 1912, n. 1447  ,  e  dal  capo  VI  del  regolamento
          approvato con regio  decreto  25  maggio  1895,  n.  350  e
          successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e
          definitivo  collaudo,  che,  in  ogni  caso,   non   potra'
          intervenire  se  non  trascorso   un   anno   dall'apertura
          all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per  le  opere
          realizzate con contributi finanziari delle regioni o  degli
          enti  locali  territoriali,  intendendosi  sostituiti  agli
          organi  statali  quelli  regionali  o  degli  enti   locali
          medesimi. 
                Le procedure  di  cui  ai  precedenti  commi  trovano
          applicazione, oltreche' in sede di prima  realizzazione  di
          una ferrovia in concessione,  anche  in  sede  di  varianti
          rispetto  alle  caratteristiche   tecniche   dei   progetti
          definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo
          comma, intendendosi l'autorizzazione di cui  al  precedente
          primo comma riferita alla riapertura od  alla  prosecuzione
          dell'esercizio per la sede  e  gli  impianti,  ovvero  alla
          immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato
          o modificato. 
                Per quanto riguarda i servizi di  pubblico  trasporto
          svolgentisi  su  strade  ed  effettuati  con  autobus,  gli
          accertamenti  di  cui  al  primo  comma  sono  limitati  al
          riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita'
          del servizio,  della  idoneita'  del  percorso,  delle  sue
          eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate
          in relazione anche  alle  caratteristiche  dei  veicoli  da
          impiegare. Restano  ferme  inoltre  le  norme  del  vigente
          codice  della  strada  e  delle  relative  disposizioni  di
          esecuzione  per  cio'  che   concerne   l'ammissione   alla
          circolazione dei veicoli.». 
              - Il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985,
          recante:  «Norme  regolamentari  in  materia  di   varianti
          costruttive,  di  adeguamenti  tecnici   e   di   revisioni
          periodiche per i servizi di pubblico  trasporto  effettuati
          con impianti funicolari aerei e terrestri»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  26
          del 31 gennaio 1985. 
              - Il decreto  direttoriale  17  aprile  2012,  recante:
          «Proroghe dei termini  di  scadenza  previsti  dal  decreto
          ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli  impianti
          a fune»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2012. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, reca:  «Regolamento  in
          materia di revisioni periodiche, di adeguamenti  tecnici  e
          di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto
          effettuati con funivie, funicolari, sciovie  e  slittinovie
          destinate al trasporto di persone». 
              -  Il  decreto  direttoriale  7  gennaio  2016,  n.  1,
          recante: «Disciplina delle procedure  in  applicazione  del
          richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti n. 203 del 2015», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 13  del  18  gennaio
          2016. 
              - Il decreto  dirigenziale  18  maggio  2016,  n.  144,
          recante: «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche
          riguardanti le funi», e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 126  del  31  maggio
          2016. 
              - Il  decreto  direttoriale  11  maggio  2017  recante:
          «Impianti  aerei   e   terrestri.   Disposizioni   tecniche
          riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti  a
          fune  adibiti  al  trasporto  pubblico  di   persone»,   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 118 del 23 maggio 2017. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art.  14-ter  del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40, vedi nelle note alle premesse.