Art. 2 
 
             Revisione generale e speciale quinquennale 
 
  1. Ai  fini  dell'efficacia  della  proroga  della  scadenza  della
revisione generale o della revisione speciale  quinquennale  disposta
dall'articolo  14-ter  del  decreto-legge  8  aprile  2020   n.   23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  il
direttore, ovvero il responsabile  dell'esercizio  degli  impianti  a
fune  in  servizio  pubblico,   prima   della   scadenza,   trasmette
all'autorita' di sorveglianza USTIF territorialmente  competente  una
dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 47 e  76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo  il
modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte  integrante  del
presente  regolamento,  attestante,  sotto  la  sua   responsabilita'
penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per  l'esercizio
pubblico. L'Autorita' di sorveglianza USTIF  provvede  ad  effettuare
controlli a campione volti a verificare la completezza e  l'idoneita'
della documentazione alla base della predetta attestazione. 
  2. Le condizioni di sicurezza sono accertate in base all'esito  dei
controlli effettuati, ai provvedimenti  adottati  e  alle  risultanze
delle  verifiche  e  delle  prove  eseguite,  cosi  come  di  seguito
specificati: 
    a) effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria
previste dal MUM; 
    b) effettuazione dei controlli  non  distruttivi  eseguiti  sulla
base  di  un  piano  redatto,  a  tal  fine,  dal  direttore  o   dal
responsabile di esercizio  stesso  con  l'assistenza  di  un  esperto
qualificato 3° livello dal CIC-Pnd, e che tiene conto  dell'eventuale
permanenza in opera di elementi strutturali o  meccanici  oggetto  di
sostituzione in assenza di proroga; 
    c) effettuazione, con esito positivo, delle ispezioni annuali  di
cui al punto 6.3.5 dell'Allegato al decreto  direttoriale  11  maggio
2017; 
    d) adozione dei  provvedimenti  tecnici  e  gestionali  idonei  a
garantire  che  le  condizioni  di   sicurezza   dell'impianto   sono
equivalenti  a  quelle  assicurate  dall'effettuazione  di   ciascuna
operazione prevista in fase di revisione generale. 
  3. Nel caso di scadenza della revisione generale,  il  livello  dei
controlli non distruttivi di cui alla lettera b) del comma 2 non puo'
essere  inferiore  a  quello  previsto  per  la  revisione   speciale
quinquennale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art.  14-ter  del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40, vedi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  47  e  76  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          (Testo A)): 
                «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R). 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R). 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R). 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». 
                «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi  speciali  in  materia.  La
          sanzione  ordinariamente  prevista  dal  codice  penale  e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
                2. L'esibizione di un atto contenente dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
                3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
                4. Se i reati indicati  nei  commi  1,  2  e  3  sono
          commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.». 
              - Si riporta il testo del punto 6.3.5 dell'allegato del
          decreto direttoriale 11  maggio  2017,  recante:  «Impianti
          aerei  e  terrestri.  Disposizioni   tecniche   riguardanti
          l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti
          al trasporto pubblico di persone»: 
                «Allegato (Impianti aerei e terrestri -  disposizioni
          tecniche riguardanti l'esercizio e  la  manutenzione  degli
          impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di  persone).
          - (Omissis). 
                6.3.5. Ispezioni annuali 
                Per  accertare  lo  stato  di  conservazione   e   di
          funzionamento di tutte le  varie  parti  dell'impianto,  il
          Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o  l'Assistente
          Tecnico se previsto) deve eseguire  almeno  una  volta  nel
          corso di ogni anno un'ispezione  secondo  quanto  riportato
          nel M.U.M. e secondo le seguenti indicazioni. 
                In occasione di tale ispezione si  devono  effettuare
          inoltre: 
                  a) il controllo del funzionamento degli azionamenti
          e  dei  sistemi  frenanti,  nelle  condizioni  della  linea
          caricata nel modo  piu'  sfavorevole  (ad  eccezione  delle
          sciovie)  e  comunque  corrispondente  alle  piu'   gravose
          modalita' di esercizio; per gli impianti non automotori, il
          carico, se ammesso  dall'Autorita'  di  sorveglianza,  puo'
          essere opportunamente simulato; 
                  b) il controllo delle funzioni  e  dei  dispositivi
          elettrici ed elettromeccanici di protezione e di sicurezza,
          rilevando e verificando i livelli di intervento e le soglie
          previste, nonche' degli impianti di telecomunicazione; 
                  c) il controllo dei freni automatici, nel  caso  di
          impianti dotati di freni di vettura, sia per verificarne la
          forza frenante, sia per verificarne l'intervento, a seguito
          della riduzione della tensione delle funi di manovra (prova
          cosiddetta di "finto taglio"); 
                  d) il controllo dello stato  delle  vie  di  corsa,
          delle piste di risalita,  della  linea,  degli  imbarchi  e
          degli sbarchi e delle vie di  allontanamento,  in  caso  di
          distacco in linea sulle sciovie o di evacuazione  verticale
          per gli impianti aerei; 
                  e) il controllo dell'interazione tra  l'impianto  e
          l'ambiente esterno; 
                  f)   una   prova   di    evacuazione    utilizzando
          l'attrezzatura, i mezzi ed il personale previsti dal  piano
          di evacuazione; questa prova puo' anche  essere  effettuata
          su un impianto della stessa tipologia che utilizza mezzi di
          evacuazione  similari.  In  ogni  caso,  per  ogni  singolo
          impianto,   deve   essere   verificata   l'integrita',   la
          completezza e la  disponibilita'  dell'attrezzatura  e  dei
          mezzi  di  soccorso  e  la  percorribilita'  delle  vie  di
          raggiungimento dei luoghi sicuri; 
                  g)  verifica,  mediante  esame  del   Registro   di
          controllo  e  manutenzione,  dell'esecuzione  di  tutte  le
          operazioni  ivi  previste  nel  periodo  intercorso   dalla
          precedente ispezione. 
                (Omissis).».