Art. 2 Revisione generale e speciale quinquennale 1. Ai fini dell'efficacia della proroga della scadenza della revisione generale o della revisione speciale quinquennale disposta dall'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il direttore, ovvero il responsabile dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, prima della scadenza, trasmette all'autorita' di sorveglianza USTIF territorialmente competente una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, attestante, sotto la sua responsabilita' penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. L'Autorita' di sorveglianza USTIF provvede ad effettuare controlli a campione volti a verificare la completezza e l'idoneita' della documentazione alla base della predetta attestazione. 2. Le condizioni di sicurezza sono accertate in base all'esito dei controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e alle risultanze delle verifiche e delle prove eseguite, cosi come di seguito specificati: a) effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal MUM; b) effettuazione dei controlli non distruttivi eseguiti sulla base di un piano redatto, a tal fine, dal direttore o dal responsabile di esercizio stesso con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal CIC-Pnd, e che tiene conto dell'eventuale permanenza in opera di elementi strutturali o meccanici oggetto di sostituzione in assenza di proroga; c) effettuazione, con esito positivo, delle ispezioni annuali di cui al punto 6.3.5 dell'Allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017; d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali idonei a garantire che le condizioni di sicurezza dell'impianto sono equivalenti a quelle assicurate dall'effettuazione di ciascuna operazione prevista in fase di revisione generale. 3. Nel caso di scadenza della revisione generale, il livello dei controlli non distruttivi di cui alla lettera b) del comma 2 non puo' essere inferiore a quello previsto per la revisione speciale quinquennale.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)): «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R). 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R). 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R). 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.». - Si riporta il testo del punto 6.3.5 dell'allegato del decreto direttoriale 11 maggio 2017, recante: «Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone»: «Allegato (Impianti aerei e terrestri - disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone). - (Omissis). 6.3.5. Ispezioni annuali Per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) deve eseguire almeno una volta nel corso di ogni anno un'ispezione secondo quanto riportato nel M.U.M. e secondo le seguenti indicazioni. In occasione di tale ispezione si devono effettuare inoltre: a) il controllo del funzionamento degli azionamenti e dei sistemi frenanti, nelle condizioni della linea caricata nel modo piu' sfavorevole (ad eccezione delle sciovie) e comunque corrispondente alle piu' gravose modalita' di esercizio; per gli impianti non automotori, il carico, se ammesso dall'Autorita' di sorveglianza, puo' essere opportunamente simulato; b) il controllo delle funzioni e dei dispositivi elettrici ed elettromeccanici di protezione e di sicurezza, rilevando e verificando i livelli di intervento e le soglie previste, nonche' degli impianti di telecomunicazione; c) il controllo dei freni automatici, nel caso di impianti dotati di freni di vettura, sia per verificarne la forza frenante, sia per verificarne l'intervento, a seguito della riduzione della tensione delle funi di manovra (prova cosiddetta di "finto taglio"); d) il controllo dello stato delle vie di corsa, delle piste di risalita, della linea, degli imbarchi e degli sbarchi e delle vie di allontanamento, in caso di distacco in linea sulle sciovie o di evacuazione verticale per gli impianti aerei; e) il controllo dell'interazione tra l'impianto e l'ambiente esterno; f) una prova di evacuazione utilizzando l'attrezzatura, i mezzi ed il personale previsti dal piano di evacuazione; questa prova puo' anche essere effettuata su un impianto della stessa tipologia che utilizza mezzi di evacuazione similari. In ogni caso, per ogni singolo impianto, deve essere verificata l'integrita', la completezza e la disponibilita' dell'attrezzatura e dei mezzi di soccorso e la percorribilita' delle vie di raggiungimento dei luoghi sicuri; g) verifica, mediante esame del Registro di controllo e manutenzione, dell'esecuzione di tutte le operazioni ivi previste nel periodo intercorso dalla precedente ispezione. (Omissis).».