Art. 3 Scorrimenti, sostituzioni delle funi e rifacimento degli attacchi di estremita' 1. Ai fini dell'efficacia della proroga delle scadenze relative agli scorrimenti, alle sostituzioni delle funi ed al rifacimento dei loro attacchi di estremita', il direttore, o il responsabile dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, trasmette all'Autorita' di sorveglianza USTIF territorialmente competente, prima della scadenza, una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, attestante, sotto la sua responsabilita' penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico delle funi. L'Autorita' di sorveglianza USTIF provvede ad effettuare controlli a campione volti a verificare la completezza e l'idoneita' della documentazione alla base della predetta attestazione. 2. Il mantenimento in uso per l'esercizio pubblico e' accertato in base all'esito dei controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, cosi come di seguito specificati: a) effettuazione dei controlli previsti dal MUM; b) effettuazione dei controlli straordinari, eseguiti in conformita' alla norma UNI EN 12927; c) effettuazione dei controlli magneto-induttivi oppure, in caso di esito dubbio ovvero nelle zone in cui questi non possono essere svolti con efficacia, effettuazione di controlli radiografici; d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali atti a garantire che le condizioni di sicurezza della fune sono equivalenti a quelle rilevate in caso di rispetto delle scadenze prefissate.
Note all'art. 3: - Per il testo degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, vedi le note all'art. 2.