Art. 3 
 
                Scorrimenti, sostituzioni delle funi 
             e rifacimento degli attacchi di estremita' 
 
  1. Ai fini dell'efficacia della  proroga  delle  scadenze  relative
agli scorrimenti, alle sostituzioni delle funi ed al rifacimento  dei
loro  attacchi  di  estremita',  il  direttore,  o  il   responsabile
dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico,  trasmette
all'Autorita'  di  sorveglianza  USTIF  territorialmente  competente,
prima della scadenza,  una  dichiarazione,  redatta  ai  sensi  degli
articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 2,  che
costituisce parte integrante del  presente  regolamento,  attestante,
sotto la sua responsabilita' penale, la sussistenza delle  condizioni
di sicurezza per l'esercizio  pubblico  delle  funi.  L'Autorita'  di
sorveglianza USTIF provvede ad effettuare controlli a campione  volti
a verificare la completezza e l'idoneita' della  documentazione  alla
base della predetta attestazione. 
  2. Il mantenimento in uso per l'esercizio pubblico e' accertato  in
base all'esito dei controlli effettuati, ai provvedimenti adottati  e
all'esito delle verifiche  e  delle  prove  eseguite,  cosi  come  di
seguito specificati: 
    a) effettuazione dei controlli previsti dal MUM; 
    b)  effettuazione  dei  controlli   straordinari,   eseguiti   in
conformita' alla norma UNI EN 12927; 
    c) effettuazione dei controlli magneto-induttivi oppure, in  caso
di esito dubbio ovvero nelle zone in cui questi  non  possono  essere
svolti con efficacia, effettuazione di controlli radiografici; 
    d)  adozione  dei  provvedimenti  tecnici  e  gestionali  atti  a
garantire che le condizioni di sicurezza della fune sono  equivalenti
a quelle rilevate in caso di rispetto delle scadenze prefissate. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo degli articoli 47 e 76 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  vedi
          le note all'art. 2.