Art. 4 Termini di inizio e di conclusione di opere di realizzazione 1. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune sono prorogate ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dalla data di rilascio dell'approvazione dei relativi progetti da parte degli uffici competenti.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vedi nelle note alle premesse.