Art. 4 
 
                 Termini di inizio e di conclusione 
                      di opere di realizzazione 
 
  1. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle
opere di realizzazione di impianti a fune  sono  prorogate  ai  sensi
dell'articolo 14-ter, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  a
decorrere dalla  data  di  rilascio  dell'approvazione  dei  relativi
progetti da parte degli uffici competenti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art.  14-ter  del  decreto-legge  8
          aprile 2020 n. 23,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40, vedi nelle note alle premesse.