Art. 5 
 
                             Esclusioni 
 
  1. Non sono ricompresi nell'ambito  di  applicazione  del  presente
regolamento: 
    1) gli impianti  le  cui  scadenze  della  revisione  generale  o
speciale quinquennale sono state gia' prorogate ai sensi del  decreto
direttoriale  17  aprile  2012  e  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203; 
    2) gli impianti per i quali la revisione generale  e'  necessaria
ai fini del proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della  vita
tecnica, ai sensi del punto 2.5.3 dell'Allegato tecnico A al  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,
n. 203; 
    3) le funi  tenditrici  in  scadenza,  la  cui  eta'  massima  e'
prefissata in dodici anni o 18.000 ore di esercizio; 
    4) gli attacchi di estremita' delle funi a teste fuse metalliche,
la cui eta' massima e' prefissata in cinque anni di esercizio. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il decreto  direttoriale  17  aprile  2012  e  il
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          1° dicembre 2015, n. 203, vedi nelle note nelle premesse. 
              - Si riporta il testo  del  punto  2.5.3  dell'Allegato
          tecnico A al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203: 
                «Allegato tecnico A - (articolo  1)  (Norme  tecniche
          regolamentari  in  materia  di  revisioni  periodiche,   di
          adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per I servizi
          di pubblico trasporto effettuati con  funivie,  funicolari,
          sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone). -
          (Omissis). 
                2.5.3 Ogni impianto, alla scadenza della propria vita
          tecnica, deve essere sottoposto alla revisione generale  di
          cui al paragrafo 2.3. 
                Il Direttore  o  il  Responsabile  dell'esercizio  (o
          l'Assistente tecnico se previsto) fornisce all'Autorita' di
          sorveglianza, allegato al programma di revisione  generale,
          quanto segue: 
                  a) una versione aggiornata del M.U.M.,  comprensiva
          del piano dei  controlli  non  distruttivi,  redatta  dalla
          ditta   costruttrice   originaria   o   da   altra    ditta
          specializzata  nel   settore,   che   tenga   conto   della
          prosecuzione dell'esercizio oltre la  scadenza  complessiva
          massima della vita tecnica dell'impianto; 
                  b) una versione aggiornata del piano dei  controlli
          non distruttivi per il successivo periodo di esercizio pari
          a dieci anni, redatto con la collaborazione di  un  esperto
          di 3° livello secondo la norma UNI EN ISO 9712 e successive
          eventuali modificazioni; 
                  c) una nuova verifica progettuale a fatica  secondo
          le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del
          decreto legislativo n. 210 del 12 giugno 2003, per tutti  i
          componenti ad essa soggetti, che indichi la ulteriore  vita
          residua possibile di ciascuno di essi; 
                  d)  una  copia  del   Registro   di   controllo   e
          manutenzione  dell'impianto,  redatto   in   funzione   dei
          contenuti del M.U.M.; 
                  e)  una  relazione  che   evidenzi   le   eventuali
          sostituzioni delle parti dell'impianto avvenute nel periodo
          trascorso, indicandone le relative  scadenze  di  revisione
          tenendo conto della data della loro immissione in  servizio
          agli effetti della scadenza della rispettiva vita tecnica; 
                  f) ove si sono verificate criticita' nel corso  del
          pregresso esercizio rispetto  alle  condizioni  originarie,
          l'effettuazione di un nuovo rilievo del profilo della linea
          dell'impianto da confrontare con quello esistente e in caso
          di discordanza  l'effettuazione  di  un  nuovo  calcolo  di
          linea; 
                  g) una relazione sul decorso periodo  di  esercizio
          dall'ultima revisione generale effettuata sull'impianto; 
                  h)  la  "Valutazione   del   rischio   d'incendio",
          effettuata a cura di un professionista esperto  e,  qualora
          ne ricorrano le condizioni, un  progetto  antincendio,  con
          particolare attenzione alla posizione delle  funi,  ed  una
          relazione di corretta esecuzione dei lavori previsti. 
                In merito alle opere civili in cemento armato  ed  in
          carpenteria metallica delle stazioni, della linea  e  delle
          eventuali opere accessorie, occorre effettuare i  controlli
          e  le  verifiche  atte  ad  accertare  il  buono  stato  di
          efficienza.  Tali  controlli  e   verifiche   sono   svolti
          accertando che non siano insorte manifestazioni di  degrado
          tali da pregiudicare la stabilita' o la conservazione delle
          strutture stesse. Il  loro  mantenimento  in  esercizio  e'
          subordinato  alla  dichiarazione  del   Direttore   o   del
          Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente  tecnico  se
          previsto), avvalendosi eventualmente di  un  professionista
          abilitato,  che  esse  siano  in  grado  di  continuare  ad
          assolvere le proprie funzioni  di  sicurezza  previste  nel
          progetto originario. 
                Qualora siano da eseguire interventi si applicano  le
          Norme Tecniche sulle Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  del  14  gennaio  2008
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4  febbraio
          2008 (S.O.). 
                (Omissis).».