IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e); 
  Visto il  regolamento  (CEE)  n.  315/1993  del  Consiglio,  dell'8
febbraio 1993,  che  stabilisce  procedure  comunitarie  relative  ai
contaminanti nei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati; 
  Visto il regolamento (CE) 1831/2003 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  22  settembre   2003,   sugli   additivi   destinati
all'alimentazione animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 401/2006  della  Commissione,  del  23
febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di  analisi  per
il  controllo  ufficiale  dei  tenori  di  micotossine  nei  prodotti
alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1881/2006 della  Commissione,  del  19
dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni  contaminanti
nei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1882/2006 della  Commissione,  del  19
dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi  per
il controllo ufficiale del  tenore  di  nitrati  in  alcuni  prodotti
alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  20  dicembre   2006,   relativo   alle   indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) 1925/2006 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di vitamine e  minerali
e di talune altre sostanze agli alimenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 333/2007  della  Commissione,  del  28
marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi  per  il
controllo ufficiale dei tenori di piombo,  cadmio,  mercurio,  stagno
inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso
dei mangimi, che modifica il regolamento  (CE)  n.  1831/2003  e  che
abroga  le  direttive  79/373/CEE  del  Consiglio,  80/511/CEE  della
Commissione, 82/471/CEE  del  Consiglio,  83/228/CEE  del  Consiglio,
93/74/CEE del Consiglio,  93/113/CE  del  Consiglio  e  96/25/CE  del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli  alimenti  destinati  ai
lattanti e ai bambini nella prima  infanzia,  agli  alimenti  a  fini
medici  speciali  e  ai  sostituti  dell'intera  razione   alimentare
giornaliera per il controllo del  peso  e  che  abroga  la  direttiva
92/52/CEE  del   Consiglio,   le   direttive   96/8/CE,   1999/21/CE,
2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva  2009/39/CE
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  i  regolamenti  (CE)  n.
41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 aprile
2015, che stabilisce  i  metodi  di  campionamento  e  i  criteri  di
rendimento per i metodi di analisi per  il  controllo  ufficiale  dei
tenori di acido erucico negli alimenti  e  che  abroga  la  direttiva
80/891/CEE della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione,  del
25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE)  n.  609/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le
prescrizioni specifiche di composizione  e  di  informazione  per  le
formule per lattanti e le  formule  di  proseguimento  e  per  quanto
riguarda    le    prescrizioni     relative     alle     informazioni
sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione,  del
25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE)  n.  609/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le
prescrizioni specifiche in materia di composizione e di  informazione
per gli alimenti destinati a fini medici speciali; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5  aprile
2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di  analisi  per  il
controllo dei livelli di diossine,  PCB  diossina-simili  e  PCB  non
diossina-simili  in  alcuni  prodotti  alimentari  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 589/2014; 
  Visto il regolamento delegato 2019/2090 della Commissione,  del  19
giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda  i  casi  di  sospetta  o
accertata non conformita' alle norme dell'Unione applicabili  all'uso
o ai residui di sostanze farmacologicamente  attive  autorizzate  nei
medicinali veterinari o  come  additivi  per  mangimi  o  alle  norme
dell'Unione  applicabili   all'uso   o   ai   residui   di   sostanze
farmacologicamente attive vietate o non autorizzate; 
  Vista  la  direttiva  2002/46/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  10  giugno  2002,  per   il   ravvicinamento   delle
legislazioni degli stati membri relative agli integratori alimentari; 
  Vista la direttiva 2006/125/CE della Commissione,  del  5  dicembre
2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati
ai lattanti e ai bambini; 
  Vista la legge 30 aprile  1962,  n.  283,  recante  modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,
recante disciplina igienica della produzione e  della  vendita  delle
sostanze alimentari e delle bevande; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante  approvazione
del regolamento sulla  vigilanza  igienica  del  latte  destinato  al
consumo diretto. 
  Visto  il  regio  decreto  20  dicembre  1928,  n.  3298,   recante
approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; 
  Visto il decreto-legge 18 luglio  1986,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  1986,  n.  462,  recante  misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle  sofisticazioni
alimentari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  luglio  1995,
recante atto di indirizzo e coordinamento  alle  regioni  e  province
autonome sui criteri uniformi per  l'elaborazione  dei  programmi  di
controllo  ufficiale  degli  alimenti  e  bevande,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 260, S.O., del 7 novembre 1995.; 
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  110,  recante
attuazione  della  direttiva  89/108/CEE  in  materia   di   alimenti
surgelati   destinati    all'alimentazione    umana,    limitatamente
all'articolo 10 sulla importazione alimenti surgelati provenienti  da
Paesi non appartenenti alla CEE; 
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  111,  recante
attuazione  della  direttiva  89/398/CEE   concernente   i   prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  123,  recante
attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale
dei prodotti alimentari; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  45,  recante
attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in
materia di alimenti dietetici per animali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1998,
n. 214, concernente regolamento recante  norme  di  attuazione  della
direttiva   93/113/CE   relativa   alla   utilizzazione    ed    alla
commercializzazione  degli  enzimi,  dei  microrganismi  e  di   loro
preparati nell'alimentazione degli animali; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156,  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; 
  Visto il decreto legislativo del 13 aprile 1999,  n.  123,  recante
attuazione della direttiva 95/69/CE che  fissa  le  condizioni  e  le
modalita'  per  il  riconoscimento  e  la  registrazione  di   taluni
stabilimenti ed intermediari operanti nel settore  dell'alimentazione
degli animali; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, recante  regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  169,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/46/CE  relativa  agli  integratori
alimentari; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  recante
attuazione della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni  aspetti
giuridici dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico; 
  Visto il  decreto  legislativo  6  aprile  2006,  n.  193,  recante
attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario  dei
medicinali veterinari; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
attuazione della direttiva  2003/74/CE,  che  modifica  la  direttiva
96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,  tireostatica  e
delle  sostanze  beta-agoniste  nelle  produzioni  animali  e   della
direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le
misure di controllo su talune  sostanze  e  sui  loro  residui  negli
animali vivi e nei loro prodotti,  come  modificata  dal  regolamento
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,
nonche' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, e, in particolare l'articolo 142-quinquies; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  193,  recante
attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
europei nel medesimo settore e, in particolare, l'articolo 2; 
  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  1993,  n.  65,  recante
attuazione della direttiva 89/437/CE concernente i problemi  igienici
e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul  mercato  degli
ovoprodotti; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2008,  n.  194,  recante
disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli  sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009  e,  in  particolare,
l'articolo 48; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge del 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di   sviluppo   e,   in
particolare, l'articolo 14; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  luglio  1995,
recante atto di indirizzo e coordinamento  alle  regioni  e  province
autonome sui criteri uniformi per  l'elaborazione  dei  programmi  di
controllo ufficiale degli alimenti e bevande; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999,  n.
128, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione  delle
direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri
alimenti destinati a lattanti e bambini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  novembre  2001,
n. 433, recante regolamento di attuazione delle  direttive  96/51/CE,
98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione  degli
animali; 
  Visto il decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,  recante
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero  della  salute,  a
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  270,  recante
riordinamento degli Istituti zooprofilattici  sperimentali,  a  norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze, per gli affari regionali e  le  autonomie,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali ad interim, dello sviluppo  economico
e della difesa; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo  e'  finalizzato  a  adeguare  e
raccordare le disposizioni nazionali vigenti  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2017/625, di seguito Regolamento. 
 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23  agosto  1988  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Si riporta l'art. 12 della legge 4 ottobre  2019,  n.
          117, recante delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - legge di  delegazione  europea  2018,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245. 
                «Art. 12. - 1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, con le procedure di cui all'art.  31  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, e acquisito il parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
          2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale,  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
          sviluppo economico. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1.  Il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali  di  cui  all'art.  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi   specifici:   a)adeguare   e    raccordare    le
          disposizioni  nazionali  vigenti  alle   disposizioni   del
          regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione  espressa  delle
          norme nazionali incompatibili e  mediante  coordinamento  e
          riordino di  quelle  residue;  b)  fermo  restando  che  il
          Ministero della salute e' designata quale  autorita'  unica
          di coordinamento e  di  contatto,  ai  sensi  dell'art.  4,
          paragrafo 2, lettera b),  del  regolamento  (UE)  2017/625,
          individuare il  Ministero  della  salute,  le  regioni,  le
          Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  le  aziende
          sanitarie locali,  nell'ambito  di  rispettiva  competenza,
          quali  autorita'  competenti  ai  sensi  dell'art.  4   del
          regolamento  (UE)  2017/625,  deputate  a   organizzare   o
          effettuare i  controlli  ufficiali  e  le  altre  attivita'
          ufficiali nei settori  di  cui  all'art.  1,  paragrafo  2,
          lettera   a),   anche   con   riferimento   agli   alimenti
          geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento
          ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e),  f)  e
          h), del medesimo regolamento, garantendo  un  coordinamento
          efficiente   ed   efficace   delle   menzionate   autorita'
          competenti; c) individuare il Ministero della salute  quale
          organismo unico di coordinamento ai sensi dell'art. 109 del
          regolamento (UE) 2017/625 e quale  organo  di  collegamento
          per lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti
          degli Stati membri, ai sensi degli articoli da  103  a  107
          del medesimo  regolamento,  nel  rispetto  dei  profili  di
          competenza  istituzionale  di  cui  alla  lettera  b)   del
          presente  comma;  d)  ferma  restando  la  competenza   del
          Ministero   della   salute   quale   autorita'   unica   di
          coordinamento e di contatto ai sensi dell'art. 4, paragrafo
          2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625,  nei  settori
          indicati all'art. 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e),f)
          e h), del predetto regolamento,  individuare  il  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo, quale autorita' competente ai sensi  dell'art.  4,
          paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  2017/625,  deputata  a
          organizzare o effettuare i controlli ufficiali e  le  altre
          attivita'  ufficiali  nei  settori  di  cui   all'art.   1,
          paragrafo 2, lettere a)  e  c),  per  i  profili  privi  di
          impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che
          possono incidere  sulla  correttezza  e  trasparenza  delle
          transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del  paragrafo
          2 dell'art. 1 dello stesso regolamento, nonche' nei settori
          di cui al medesimo art. 1, paragrafo 4, lettera a), per gli
          aspetti relativi ai controlli effettuati a norma  dell'art.
          89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,  e  alle  pratiche
          fraudolente  o   ingannevoli   relative   alle   norme   di
          commercializzazione di cui agli articoli da  73  a  91  del
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  17  dicembre  2013;  e)   individuare   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo quale organo di collegamento per lo scambio  di
          comunicazioni  tra  le  autorita'  competenti  degli  Stati
          membri,  ai  sensi  degli  articoli  da  103  a   107   del
          regolamento (UE) 2017/625, nei settori di  competenza  come
          individuati alla lettera d) del presente comma; f) adeguare
          alle  disposizioni  del  regolamento   (UE)   2017/625   la
          normativa nazionale in materia di controlli sanitari  sugli
          animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati  membri
          dell'Unione europea e le connesse competenze  degli  uffici
          veterinari del Ministero della salute per  gli  adempimenti
          degli  obblighi  comunitari  in  conformita'   alle   norme
          sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli  da
          102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano  nuovi
          obblighi e  procedure;  g)  rivedere  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194,  in  coerenza
          con le modalita' di finanziamento  dei  controlli  sanitari
          ufficiali ivi previste all'art. 7  e  in  conformita'  alle
          norme contenute nel capo VI del titolo II  del  regolamento
          (UE)  2017/625,  al  fine  di  attribuire  alle   autorita'
          competenti  di  cui  alla  lettera  b)  le  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie  necessarie  per  organizzare  ed
          effettuare  i  controlli  ufficiali,   nonche'   le   altre
          attivita' ufficiali, al fine di migliorare il  sistema  dei
          controlli e di garantire  il  rispetto  delle  disposizioni
          dell'Unione europea in materia; h) adeguare e riorganizzare
          i posti di controllo frontalieri, ai quali sono  trasferite
          le competenze dei posti di ispezione  frontaliera  e  degli
          uffici di sanita'  marittima,  aerea  e  di  frontiera  del
          Ministero  della  salute,  anche  sotto  il  profilo  delle
          dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione
          al regolamento (UE)  2017/625;  i)  ridefinire  il  sistema
          sanzionatorio per  la  violazione  delle  disposizioni  del
          regolamento  (UE)  2017/625  attraverso  la  previsione  di
          sanzioni    amministrative    efficaci,    dissuasive     e
          proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime.». 
              - Il  regolamento  (CEE)  n.  315/1993  del  Consiglio,
          dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure  comunitarie
          relative  ai  contaminanti  nei  prodotti   alimentari   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  13
          febbraio 1993, n. L 037. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1829/2003  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 22  settembre  2003,  relativo
          agli alimenti e ai  mangimi  geneticamente  modificati,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  18
          ottobre 2003, n. L 268. 
              - Il regolamento (CE) 1831/2003 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  22  settembre  2003,  sugli  additivi
          destinati all'alimentazione animale,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 18 ottobre 2003,  n.
          L 268. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  852/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29  aprile  2004,  sull'igiene
          dei  prodotti  alimentari,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  853/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce
          norme specifiche in materia di igiene per gli  alimenti  di
          origine animale, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  183/2005  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  12  gennaio   2005,   che
          stabilisce  requisiti  per   l'igiene   dei   mangimi,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  8
          febbraio 2005, n. L 35. 
              - Il regolamento (CE) n.  401/2006  della  Commissione,
          del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e
          di  analisi  per  il  controllo  ufficiale  dei  tenori  di
          micotossine nei prodotti alimentari,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 9 marzo 2006,  n.  L
          70. 
              - Il regolamento (CE) n. 1881/2006  della  Commissione,
          del 19 dicembre 2006, che definisce  i  tenori  massimi  di
          alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  20  dicembre
          2006, n. L 364. 
              - Il regolamento (CE) n. 1882/2006  della  Commissione,
          del  19   dicembre   2006,   che   stabilisce   metodi   di
          campionamento ed analisi per  il  controllo  ufficiale  del
          tenore  di  nitrati  in  alcuni  prodotti  alimentari,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          dicembre 2006, n. L 364. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1924/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  20  dicembre  2006,  relativo
          alle indicazioni nutrizionali e sulla  salute  fornite  sui
          prodotti alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione europea 30 dicembre 2006, n. L 404. 
              - Il regolamento (CE) 1925/2006 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  20  dicembre  2006  sull'aggiunta  di
          vitamine  e  minerali  e  di  talune  altre  sostanze  agli
          alimenti,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 30 dicembre 2006, n. L 404. 
              - Il regolamento (CE) n.  333/2007  della  Commissione,
          del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di
          analisi per il controllo ufficiale dei  tenori  di  piombo,
          cadmio,   mercurio,    stagno    inorganico,    3-MCPD    e
          benzo(a)pirene nei prodotti alimentari e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, 23 marzo 2007, n. L
          88. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  767/2009  del  Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio,   del   13   luglio    2009,
          sull'immissione sul mercato e  sull'uso  dei  mangimi,  che
          modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che  abroga  le
          direttive  79/373/CEE  del  Consiglio,   80/511/CEE   della
          Commissione,  82/471/CEE  del  Consiglio,  83/228/CEE   del
          Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio
          e 96/25/CE del Consiglio e la decisione  2004/217/CE  della
          Commissione,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 1° settembre 2009, n. L 229. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1069/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
          sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
          prodotti derivati non destinati  al  consumo  umano  e  che
          abroga il regolamento (CE) n.  1774/2002  (regolamento  sui
          sottoprodotti di  origine  animale),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 novembre 2009, n.
          L 300. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  21  ottobre  2009,  relativo
          all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e  che
          abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e  91/414/CEE,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          24 novembre 2009, n. L 309. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  609/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo  agli
          alimenti destinati ai lattanti e  ai  bambini  nella  prima
          infanzia,  agli  alimenti  a  fini  medici  speciali  e  ai
          sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il
          controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE  del
          Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE  e
          2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE)  n.
          41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, e' pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  29  giugno
          2013, n. L 181. 
              - Il regolamento (UE) 2015/705 della  Commissione,  del
          30 aprile 2015, che stabilisce i metodi di campionamento  e
          i criteri di rendimento per i  metodi  di  analisi  per  il
          controllo ufficiale  dei  tenori  di  acido  erucico  negli
          alimenti  e  che  abroga  la  direttiva  80/891/CEE   della
          Commissione,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 1° maggio 2015, n. L 113; 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2016/127   della
          Commissione,  del  25  settembre  2015,  che   integra   il
          regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di
          composizione e di informazione per le formule per  lattanti
          e le formule di proseguimento  e  per  quanto  riguarda  le
          prescrizioni relative alle informazioni  sull'alimentazione
          del  lattante  e  del  bambino  nella  prima  infanzia,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  2
          maggio 2016, n. L 25. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2016/128   della
          Commissione,  del  25  settembre  2015,  che   integra   il
          regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in
          materia di composizione e di informazione per gli  alimenti
          destinati  a  fini  medici  speciali  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2 febbraio 2016,  n.
          L 25. 
              - Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 9 marzo  2016,  relativo  alle  malattie
          animali trasmissibili e che modifica e abroga  taluni  atti
          in materia di sanita' animale, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84. 
              - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 15 marzo  2017,  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,
          (CE) n. 1107/2009, (UE) n.  1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,
          (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  dei  regolamenti  (CE)  n.  1/2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95. 
              - Il regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5
          aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e  di
          analisi per il  controllo  dei  livelli  di  diossine,  PCB
          diossina-simili  e  PCB  non  diossina-simili   in   alcuni
          prodotti alimentari e che abroga  il  regolamento  (UE)  n.
          589/2014,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 6 aprile 2017, n. L 92. 
              - Il regolamento delegato 2019/2090 della  Commissione,
          del  19  giugno  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)
          2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto
          riguarda i casi di sospetta  o  accertata  non  conformita'
          alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui  di
          sostanze   farmacologicamente   attive   autorizzate    nei
          medicinali veterinari o come additivi per  mangimi  o  alle
          norme dell'Unione  applicabili  all'uso  o  ai  residui  di
          sostanze   farmacologicamente   attive   vietate   o    non
          autorizzate la direttiva 2002/46/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il  ravvicinamento
          delle  legislazioni  degli  Stati  membri   relative   agli
          integratori  alimentari,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 9 dicembre 2019, n. L 317. 
              - La direttiva 2006/125/CE  della  Commissione,  del  5
          dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri
          alimenti destinati ai lattanti e ai bambini 6.12.2006, n. L
          339. 
              - La legge 30 aprile 1962, n. 283,  abrogata  dall'art.
          18  del  presente  decreto,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 giugno 1962, n.  139,  recava  "Modifica  degli
          articoli 242, 243, 247, 250 e 262  del  Testo  Unico  delle
          leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934,
          n. 1265, recante disciplina  igienica  della  produzione  e
          della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante  modifiche
          al sistema penale, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il regio decreto 9  maggio  1929,  n.  994,  abrogato
          dall'art.  18  del  presente  decreto,   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  24  giugno  1929,   n.   146,   recava
          «Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica  del
          latte destinato al consumo diretto». 
              - Il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298,  abrogato
          dall'art.  18  del  presente  decreto,   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  12  febbraio  1929,  n.   36,   recava
          «Approvazione del regolamento per  la  vigilanza  sanitaria
          delle carni». 
              - Il decreto-legge 18 luglio 1986, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  1986,  n.  462,
          recante  misure  urgenti  in  materia  di   prevenzione   e
          repressione delle sofisticazioni alimentari, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 1986. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  luglio
          1995,  recante  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
          regioni  e  province  autonome  sui  criteri  uniformi  per
          l'elaborazione dei programmi di controllo  ufficiale  degli
          alimenti e bevande, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 260, S.O., del 7 novembre 1995. 
              - Il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  110,
          recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di
          alimenti  surgelati  destinati   all'alimentazione   umana,
          limitatamente  all'art.  10  sulla  importazione   alimenti
          surgelati provenienti da Paesi non appartenenti  alla  CEE,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
          39, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  111,
          recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i
          prodotti  alimentari   destinati   ad   una   alimentazione
          particolare, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, abrogato
          dall'art.  18  del  presente  decreto,   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  aprile   1993,   n.   97,   recava
          «Attuazione  della   direttiva   89/397/CEE   relativa   al
          controllo ufficiale dei prodotti alimentari». 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  45,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo  1997,  n.  54,
          S.O., abrogato dall'art. 18 del  presente  decreto,  recava
          «Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE  e
          95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          febbraio 1998, n. 214, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          8 luglio 1998, n. 157, abrogato dall'art. 18  del  presente
          decreto, recava «Regolamento recante  norme  di  attuazione
          della direttiva 93/113/CE relativa  alla  utilizzazione  ed
          alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi  e
          di loro preparati nell'alimentazione degli animali». 
              - Il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156,
          abrogato dall'art.  18  del  presente  decreto,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13  giugno  1997,  n.  136,  S.O.,
          recava «Attuazione della  direttiva  93/99/CEE  concernente
          misure supplementari in merito al controllo  ufficiale  dei
          prodotti alimentari». 
              - Il  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  123,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  105  del  7  maggio
          1999, abrogato dall'art. 18 del  presente  decreto,  recava
          «Attuazione  della  direttiva   95/69/CE   che   fissa   le
          condizioni e  le  modalita'  per  il  riconoscimento  e  la
          registrazione  di  taluni  stabilimenti   ed   intermediari
          operanti nel settore dell'alimentazione degli animali». 
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  1999,  n.  507,
          recante depenalizzazione dei reati  minori  e  riforma  del
          sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge  25
          giugno 1999, n. 205, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre 1999, n. 306, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23  aprile
          2001, n. 290, recante regolamento  di  semplificazione  dei
          procedimenti  di  autorizzazione  alla   produzione,   alla
          immissione  in  commercio  e  alla  vendita   di   prodotti
          fitosanitari e relativi coadiuvanti,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  169,
          recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli
          integratori  alimentari,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164. 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,  recante
          attuazione della direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni
          aspetti    giuridici    dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
          riferimento al commercio elettronico, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O. 
              - Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante
          attuazione  della  direttiva  2004/28/CE   recante   codice
          comunitario dei medicinali veterinari, e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2006, n. 121, S.O. 
              - Il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante
          attuazione della  direttiva  2003/74/CE,  che  modifica  la
          direttiva 96/22/CE  del  Consiglio,  del  29  aprile  1996,
          concernente il divieto di utilizzazione di talune  sostanze
          ad  azione  ormonica,   tireostatica   e   delle   sostanze
          beta-agoniste nelle produzioni animali  e  della  direttiva
          96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le
          misure di controllo su talune sostanze e sui  loro  residui
          negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal
          regolamento  882/2004  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 29  aprile  2004,  nonche'  abrogazione  del
          decreto legislativo 4 agosto 1999,  n.  336  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98. 
              - Il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,
          recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
          direttive di modifica) relativa ad  un  codice  comunitario
          concernente i medicinali per uso umano, e,  in  particolare
          l'art.  142-quinquies,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142, S.O. 
              - L'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.
          193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa
          ai  controlli  in  materia  di   sicurezza   alimentare   e
          applicazione dei regolamenti europei nel medesimo  settore,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  2007,  n.
          261, S.O., cosi' recita: 
                «Art.  2  (Autorita'  competenti).  -  1.   Ai   fini
          dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,  853/2004,
          854/2004 e 882/2004, e  successive  modificazioni,  per  le
          materie  disciplinate  dalla  normativa  abrogata  di   cui
          all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della
          salute, le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e le Aziende unita' sanitarie  locali,  nell'ambito
          delle rispettive competenze. Per le forniture destinate  ai
          contingenti delle Forze  armate  impiegati  nelle  missioni
          internazionali,  l'Autorita'  competente  e'  il  Ministero
          della   difesa,   che    si    avvale    delle    strutture
          tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di  vigilanza
          militare,  al  cui  personale,  nello   svolgimento   della
          specifica   attivita',   sono   conferite    le    relative
          attribuzioni e le qualifiche di cui all'art. 3 della  legge
          30 aprile 1962, n. 283.». 
              - Il  decreto  legislativo  4  febbraio  1993,  n.  65,
          recante attuazione della direttiva 89/437/CE concernente  i
          problemi igienici e sanitari relativi  alla  produzione  ed
          immissione sul mercato  degli  ovoprodotti,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, S.O. 
              . 
              - Il decreto legislativo  19  novembre  2008,  n.  194,
          recante disciplina delle modalita' di  rifinanziamento  dei
          controlli sanitari ufficiali in attuazione del  regolamento
          (CE) n. 882/2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
          dicembre 2008, n. 289. 
              - L'art. 48 della legge 4 giugno 2010, n.  96,  recante
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 giugno 2010, n. 146, S.O., come modificato dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 48 (Riconoscimento delle navi officina  e  navi
          frigorifero  nonche'  modifica  all'  art.  1  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2008, n. 194). -  1.  Il  Ministero
          della  salute  riconosce,  ai   sensi   dell'art.   4   del
          regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi  officina,  le  navi
          frigorifero e le navi reefer ed  effettua  sulle  stesse  i
          controlli ufficiali previsti dal Regolamento (UE) 2017/625.
          Laddove  le  navi  operano  in  acque  non  territoriali  i
          controlli ufficiali, su richiesta dell'operatore ed  a  sue
          spese, possono essere fatti in acque internazionali. 
                2. Gli oneri derivanti  dalle  attivita'  di  cui  al
          comma 1 sono a carico degli operatori e  sono  quantificati
          sulla base delle tariffe di cui all'allegato A, sezione  7,
          del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. 
                3. Sono altresi' a carico degli operatori  tutti  gli
          oneri  derivanti  dalla  esigenza  dei  medesimi   di   far
          effettuare verifiche ispettive su navi che  si  trovano  in
          acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate
          al riconoscimento delle stesse, sia nel caso  di  attivita'
          di verifica ispettiva di monitoraggio. 
                4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono  determinate,  sulla  base  del  costo
          effettivo del servizio, le tariffe per le attivita' di  cui
          al comma 3 e le relative modalita' di versamento. (19) 
                5.  Al  fine  di  dare  corretta  applicazione   alle
          disposizioni di cui al regolamento  (CE)  n.  882/2004  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  e
          prevenire  disparita'   di   trattamento   sul   territorio
          nazionale, all' art. 1 del decreto legislativo 19  novembre
          2008, n. 194, dopo il comma  3  e'  aggiunto  il  seguente:
          "3-bis.  Sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione   del
          presente decreto gli imprenditori agricoli per  l'esercizio
          delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile.». 
              -  Il  decreto-legge  13  settembre   2012,   n.   158,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
          n. 189, recante  disposizioni  urgenti  per  promuovere  lo
          sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di  tutela
          della salute, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          settembre 2012, n. 214. 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35, recante  «Disposizioni  urgenti
          in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82, S.O.: 
                «Art.  14  (Semplificazione   dei   controlli   sulle
          imprese). - 1. La disciplina dei controlli  sulle  imprese,
          comprese le aziende agricole,  e'  ispirata,  fermo  quanto
          previsto dalla normativa dell'Unione europea,  ai  principi
          della semplicita',  della  proporzionalita'  dei  controlli
          stessi  e  dei  relativi   adempimenti   burocratici   alla
          effettiva tutela del  rischio,  nonche'  del  coordinamento
          dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali
          e locali. 
                2. 
                3. Al fine di  promuovere  lo  sviluppo  del  sistema
          produttivo  e  la  competitivita'  delle   imprese   e   di
          assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici,  il
          Governo e' autorizzato ad adottare, anche sulla base  delle
          attivita' di misurazione degli oneri di  cui  all'art.  25,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  uno  o
          piu' regolamenti ai sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto  1988,  n.  400,  volti  a  razionalizzare,
          semplificare e coordinare i controlli sulle imprese. 
                4.  I  regolamenti  sono  emanati  su  proposta   del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, del Ministro dello  sviluppo  economico  e
          dei   Ministri   competenti   per   materia,   sentite   le
          associazioni imprenditoriali e le organizzazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, in
          base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto
          di quanto previsto dagli  articoli  20,  20-bis  e  20-ter,
          della  legge  15  marzo   1997,   n.   59,   e   successive
          modificazioni: 
                  a) proporzionalita' dei controlli  e  dei  connessi
          adempimenti    amministrativi    al    rischio     inerente
          all'attivita' controllata, nonche' alle esigenze di  tutela
          degli interessi pubblici; 
                  b)  eliminazione  di  attivita'  di  controllo  non
          necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; 
                  c) coordinamento e programmazione dei controlli  da
          parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela
          dell'interesse    pubblico    evitando    duplicazioni    e
          sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al  normale
          esercizio  delle  attivita'  dell'impresa,   definendo   la
          frequenza e tenendo  conto  dell'esito  delle  verifiche  e
          delle ispezioni gia' effettuate; 
                  d) collaborazione con  i  soggetti  controllati  al
          fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita'; 
                  e)  informatizzazione  degli  adempimenti  e  delle
          procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto
          legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   codice
          dell'amministrazione digitale; 
                  f) razionalizzazione, anche  mediante  riduzione  o
          eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto  del
          possesso di certificazione del sistema di gestione  per  la
          qualita' ISO o altra appropriata certificazione  emessa,  a
          fronte  di  norme   armonizzate,   da   un   organismo   di
          certificazione accreditato da  un  ente  di  accreditamento
          designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai  sensi
          del Regolamento 2008/765/CE,  o  firmatario  degli  Accordi
          internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA). 
                5. Le regioni, le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano  e  gli  enti  locali,   nell'ambito   dei   propri
          ordinamenti, conformano le attivita' di controllo  di  loro
          competenza ai principi di cui al  comma  4.  A  tale  fine,
          entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto,  sono  adottate  apposite
          Linee  guida  mediante  intesa  in   sede   di   Conferenza
          unificata. 
                6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di
          salute e sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  per  i  quali
          continuano a trovare applicazione le disposizioni  previste
          dalle vigenti leggi in materia. 
                6-bis. Nell'ambito  dei  lavori  pubblici  e  privati
          dell'edilizia, le  amministrazioni  pubbliche  acquisiscono
          d'ufficio il documento unico  di  regolarita'  contributiva
          con le modalita' di cui all'art. 43 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive modificazioni.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  luglio
          1995,  recante  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
          regioni  e  province  autonome  sui  criteri  uniformi  per
          l'elaborazione dei programmi di controllo  ufficiale  degli
          alimenti e bevande, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          7 novembre 1995, n. 260, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  aprile
          1999, n. 128, concernente il regolamento recante norme  per
          l'attuazione  delle  direttive  96/5/CE  e  98/36/CE  sugli
          alimenti a base di cereali e  altri  alimenti  destinati  a
          lattanti e bambini, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          12 maggio 1999, n. 109. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
          2001,  n.  433,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          dicembre 2001, n. 291,  S.O.,  abrogato  dall'art.  18  del
          presente decreto, recava «Regolamento di  attuazione  delle
          direttive 96/51/CE,  98/51/CE,  1999/20/CE  in  materia  di
          additivi nell'alimentazione degli animali». 
              - Il  decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,
          recante riorganizzazione degli enti vigilati dal  Ministero
          della salute, a norma dell'art. 2 della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          luglio 2012, n. 170. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  270,
          recante  riordinamento   degli   Istituti   zooprofilattici
          sperimentali, a norma dell'art. 1,  comma  1,  lettera  h),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  si
          veda nelle note alle premesse.