Art. 11 
 
        Laboratori di autocontrollo del settore mangimistico 
 
  1. I laboratori non annessi agli stabilimenti del  settore  mangimi
che effettuano analisi nell'ambito delle procedure  di  autocontrollo
ed i laboratori annessi agli stabilimenti  del  settore  mangimi  che
effettuano analisi ai fini  dell'autocontrollo  per  conto  di  altri
operatori del settore mangimi devono essere accreditati,  secondo  la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le  singole  prove  o  gruppi  di
prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e  operante  ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011. 
  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
iscrivono in appositi elenchi i laboratori di cui al comma 1 presenti
sul  proprio  territorio  e   ne   curano   almeno   annualmente   la
pubblicazione e la trasmissione aggiornata al Ministero della  salute
per la pubblicazione nell'elenco nazionale.