Art. 12 Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e banche dati relative ai controlli ufficiali 1. Le Autorita' competenti assicurano che gli stabilimenti e gli operatori riconosciuti, registrati o comunque autorizzati ai sensi delle normative vigenti relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, siano inseriti nel sistema informativo del Ministero della salute o in altri sistemi in uso alle Autorita' competenti regionali o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa. 2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalita' tecniche e operative per la realizzazione o l'adeguamento, da parte delle Autorita' competenti, degli applicativi ovvero degli strumenti per la condivisione delle informazioni tra i Sistemi Informativi di cui al comma 1, anche al fine di ottimizzare le risorse, evitare la duplicazione e la difformita' dei dati e garantire il loro tempestivo aggiornamento. 3. Le Autorita' competenti assicurano che i dati e le informazioni riguardanti le attivita' di controllo ufficiale e le altre attivita' ufficiali, relative ai settori di cui all'articolo 2 comma 1, siano inseriti nel Sistema Informativo del Ministero della salute o in altri sistemi in uso alle Autorita' competenti regionali o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.