Art. 12 
 
Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e banche dati  relative
                       ai controlli ufficiali 
 
  1. Le Autorita' competenti assicurano che gli  stabilimenti  e  gli
operatori riconosciuti, registrati o comunque  autorizzati  ai  sensi
delle normative vigenti relative ai settori di  cui  all'articolo  2,
comma 1, siano inseriti nel sistema informativo del  Ministero  della
salute o in altri sistemi in uso alle Autorita' competenti  regionali
o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute  sono  stabilite  le
modalita' tecniche e operative per la realizzazione o  l'adeguamento,
da parte delle Autorita' competenti, degli applicativi  ovvero  degli
strumenti per  la  condivisione  delle  informazioni  tra  i  Sistemi
Informativi di cui al comma  1,  anche  al  fine  di  ottimizzare  le
risorse,  evitare  la  duplicazione  e  la  difformita'  dei  dati  e
garantire il loro tempestivo aggiornamento. 
  3. Le Autorita' competenti assicurano che i dati e le  informazioni
riguardanti le attivita' di controllo ufficiale e le altre  attivita'
ufficiali, relative ai settori di cui all'articolo 2 comma  1,  siano
inseriti nel Sistema Informativo del  Ministero  della  salute  o  in
altri sistemi in uso alle Autorita' competenti regionali o locali  ad
esso collegati tramite cooperazione applicativa.