Art. 13 Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero 1. All'articolo 48 della legge 4 giugno 2010, n. 96, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina, le navi frigorifero e le navi reefer ed effettua sulle stesse i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) n. 2017/625. Laddove le navi operano in acque non territoriali i controlli ufficiali, su richiesta dell'operatore ed a sue spese, possono essere fatti in acque internazionali».
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 48 della citata legge 4 giugno 2010, n. 96, come modificato da presente decreto, si veda nelle note alle premesse.