Art. 13 
 
   Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero 
 
  1. All'articolo 48 della legge 4 giugno 2010, n. 96, il comma 1  e'
sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della salute riconosce,  ai
sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  le  navi  officina,  le
navi frigorifero  e  le  navi  reefer  ed  effettua  sulle  stesse  i
controlli  ufficiali  previsti  dal  regolamento  (UE)   n. 2017/625.
Laddove le  navi  operano  in  acque  non  territoriali  i  controlli
ufficiali, su richiesta dell'operatore ed a sue spese, possono essere
fatti in acque internazionali». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'art. 48 della citata legge 4 giugno
          2010, n. 96, come modificato da presente decreto,  si  veda
          nelle note alle premesse.