Art. 15 
 
       Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 
 
  1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «2.  Ai
fini del presente decreto si applicano le  definizioni  previste  dal
regolamento (CE) n. 178/2002, dal regolamento (CE) n.  852/2004,  dal
regolamento (CE) n. 853/2004, dal decreto legislativo 6 aprile  2006,
n. 193, dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento (UE) 2017/625,
dal regolamento (UE) 2019/6,  dal  regolamento  (UE)  2019/2090.  Nel
presente decreto, qualsiasi riferimento al  termine  «azienda»,  deve
intendersi riferito al termine: «stabilimento» di cui al  regolamento
(UE) 2016/429 e «tempo di sospensione» deve  intendersi  riferito  al
termine: «tempo di attesa» di cui al  decreto  legislativo  6  aprile
2006, n. 193.»; 
    b) all'articolo 1, comma 3, le lettere a), c), d),  g),  h),  i),
l), m), n), o), q) sono abrogate; 
    c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
      «3. I trattamenti di cui al comma 1, devono  essere  registrati
entro 48 ore elettronicamente dal veterinario  che  ha  in  cura  gli
animali nella  banca  dati  centrale,  finalizzata  a  monitorare  le
confezioni  dei  medicinali  all'interno  del  sistema  distributivo,
istituita ai sensi del decreto del Ministro della  salute  15  luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005,  o
annotati su un registro cartaceo  tenuto  nell'azienda  vidimato  dal
servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio. In esso sono annotate le seguenti informazioni: 
        a) numero e PIN della ricetta di riferimento; 
        b) data di inizio e fine trattamento. 
      4. Il registro  di  cui  al  comma  3  deve  essere  conservato
nell'azienda a cura del titolare, per almeno cinque anni  e  messo  a
disposizione dell'autorita' competente.»; 
        d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
Fino al 28 gennaio 2022, in  caso  di  allevamenti  che  non  abbiano
optato per il registro informatizzato, i trattamenti di cui al  comma
1 e all'articolo 4, comma  1,  devono  essere  comunicati  entro  tre
giorni, dal veterinario che  li  effettua  direttamente  al  servizio
veterinario  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio,  con  l'indicazione  dell'ubicazione  dell'azienda,   del
detentore degli animali,  del  numero  identificativo  degli  animali
sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e  del
relativo tempo di  attesa,  della  data  e  del  tipo  di  intervento
eseguito.»; 
        e) all'articolo 11, al comma 1, le parole «e  degli  articoli
12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'articolo 12 e  degli
allegati al presente decreto.»; 
        f) all'articolo 12, comma 2,  la  lettera  d)  e'  sostituita
dalla seguente: «d) trasmette annualmente alla Commissione europea  e
ad EFSA, secondo le procedure condivise in ambito europeo e  indicate
dalla Commissione europea, il Piano per l'anno in corso e i risultati
del Piano dell'anno precedente.»; 
        g) gli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,  25,  26,
27, 28, 30, 31, 33, 34 e 35 sono abrogati; 
        h) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 14  (Obblighi  per  gli  operatori).  -  1.  Il  titolare
dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 2, se non  gia'  registrato
presso il servizio veterinario dell'azienda unita'  sanitaria  locale
competente per territorio ai  sensi  delle  normative  vigenti,  deve
chiedere la registrazione presso il predetto servizio. 
      2. Il responsabile delle  aziende  e  degli  stabilimenti  puo'
commercializzare soltanto: 
        a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze  o
prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati  oggetto  di  un
trattamento illecito; 
        b) animali per  i  quali,  in  caso  di  somministrazione  di
sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il  periodo  di
attesa prescritto. Nell'ipotesi di mancato rispetto  del  periodo  di
attesa prescritto e' consentito l'esclusivo invio degli animali verso
altri allevamenti; 
        c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere  a)
e b).»; 
    i) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei  veterinari  e
degli  allevatori).  -  1.  La  data,  la  natura   dei   trattamenti
terapeutici prescritti o eseguiti,  l'identificazione  degli  animali
trattati,  comprensiva  della   categoria,   definita   dai   sistemi
informativi ministeriali e i tempi di  attesa  corrispondenti  devono
essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal  veterinario  che
ha in cura gli  animali  nella  banca  dati  centrale  finalizzata  a
monitorare le  confezioni  dei  medicinali  all'interno  del  sistema
distributivo, istituita ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della
salute 15 luglio 2004 o,  fino  al  28  gennaio  2022,  annotati,  al
momento  dell'emissione  della  prescrizione  o   dell'autorizzazione
all'utilizzo,  su   un   registro   cartaceo,   diverso   da   quello
dall'articolo 4, comma 3, tenuto nell'azienda, vidimato dal  servizio
veterinario della azienda  unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio,  in  cui  riportare  numero  e  PIN  della   ricetta   di
riferimento  e,  in   aggiunta,   la   natura   dei   trattamenti   e
l'identificazione degli animali sottoposti a trattamento, comprensiva
della categoria, qualora le stesse informazioni non siano  desumibili
dalla prescrizione. 
      2. L'allevatore  registra  elettronicamente  nella  banca  dati
centrale, finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei  medicinali
all'interno del sistema distributivo, istituita ai sensi  del  citato
decreto del Ministro della salute  15  luglio  2004  o,  fino  al  28
gennaio 2022, annota su registro cartaceo di cui al comma 1, la  data
di inizio e di fine trattamento entro le 48 ore dall'inizio  e  dalla
fine del trattamento e l'identificazione degli  animali,  comprensiva
della categoria, effettivamente sottoposti a trattamento. 
      3. Il registro di cui ai commi 1 e 2  puo'  coincidere  con  il
registro previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo  6  aprile
2006, n. 193. In caso di annotazione cartacea il registro deve essere
vidimato  dall'autorita'  competente  e   detenuto   in   azienda   e
conservato, a cura del titolare della stessa, almeno per cinque anni. 
      4. Il veterinario della azienda  sanitaria  locale  competente,
nel corso del controllo ufficiale  sugli  allevamenti,  controlla  la
corretta effettuazione dei trattamenti previsti dal presente  decreto
inserendo nei registri la data e ora del  controllo  delle  verifiche
effettuate. 
      5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali
sono tenuti a fornire all'autorita'  competente,  su  sua  richiesta,
ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente
decreto. 
      6.  Per  gli   animali   introdotti   negli   stabilimenti   di
macellazione, pubblici e privati, a  scopo  di  macellazione,  devono
essere  assicurati  gli  obblighi  inerenti  l'identificazione  e  la
registrazione, con la compilazione della dichiarazione di provenienza
e destinazione degli animali  (modello  4)  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  aprile  1996,  n.  317,  secondo  le
modalita' previste dal decreto del Ministro della  salute  28  giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  205  del  2  settembre
2016, contenente le seguenti indicazioni: 
        a) numero, specie e categoria degli animali; 
        b) ubicazione dell'allevamento di provenienza; 
        c) che gli animali non sono stati trattati o  alimentati  con
sostanze di cui e' vietato l'impiego; 
        d)  eventuali  trattamenti  effettuati  sugli  animali,   nei
novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le  sostanze
di cui agli articoli 4 e 5,  nonche'  con  alimenti  medicamentosi  e
specialita' medicinali; 
        e) che sono stati osservati i previsti periodi di attesa  per
i trattamenti con i prodotti di cui alla lettera d)»; 
    l) all'articolo 20: 
      1. il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Tutti i campioni
sono  prelevati  e  analizzati  conformemente  al  regolamento   (UE)
2017/625, alle decisioni 1998/179/CE,  97/747/CE,  2002/657/CE  della
Commissione e agli allegati del presente decreto. I  campioni  devono
essere analizzati dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, o,  in
casi particolari, da altri laboratori eventualmente  individuati  dal
Ministero.»; 
      2. i commi 2, 3, 4 sono abrogati; 
    m) all'articolo 29 sono abrogati: le lettere b) e c) del comma  1
e il comma 2; 
    n) all'articolo 32: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, commi 5 e  6,  5,
commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 2, e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 61.974 euro.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Salvo  che  il
fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di  cui  agli
articoli 3, comma 2, 7, comma 2 e 14,  comma  1,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 30.987 euro.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal  seguente;  «4.  Salvo  che  il
fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di  cui  agli
articoli 4, commi 3 e 4, 5, comma 4, 8, comma 1, 15, commi 1, 3 e  6,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037  euro  a
12.394 euro.»; 
      4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis.  Salvo  che
il fatto costituisca reato, chiunque viola  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 15, comma 2 e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 150 euro a 600 euro.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato  decreto  legislativo
          16  marzo  2006,  n.  158,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Campo d'applicazione e definizioni). - 1. Il
          presente decreto riguarda il divieto  di  utilizzazione  di
          talune sostanze ad azione ormonica,  tireostatica  e  delle
          sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonche'  le
          misure di controllo su talune sostanze e sui  loro  residui
          negli animali vivi e nei loro prodotti. 
                2. Ai fini  del  presente  decreto  si  applicano  le
          definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002,  dal
          regolamento (CE)  n.  852/2004,  dal  regolamento  (CE)  n.
          853/2004, dal decreto legislativo 6 aprile  2006,  n.  193,
          dal  regolamento  (UE)  2016/429,  dal   regolamento   (UE)
          2017/625, dal regolamento (UE) 2019/6, dal regolamento (UE)
          2019/2090. Nel presente decreto, qualsiasi  riferimento  al
          termine "azienda", deve  intendersi  riferito  al  termine:
          "stabilimento" di cui al regolamento (UE) 2016/429 e "tempo
          di sospensione" deve intendersi riferito al termine: "tempo
          di attesa" di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006,  n.
          193. 
                3. Si intende, inoltre per: 
                  a) (Abrogata); 
                  b) animali da azienda: gli animali domestici  delle
          specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina,  nonche'  i
          volatili da cortile e  i  conigli  domestici,  gli  animali
          selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici  allevati
          in un'azienda; 
                  c) - d) (Abrogate); 
                  e) trattamento terapeutico: la somministrazione  in
          conformita' alle prescrizioni di  cui  all'art.  4,  ad  un
          singolo  animale  da  azienda   di   una   delle   sostanze
          autorizzate  allo   scopo   di   trattare,   previo   esame
          dell'animale da parte di un  veterinario,  una  disfunzione
          della fecondita', inclusa l'interruzione di una  gravidanza
          indesiderata,  e,   per   quanto   riguarda   le   sostanze
          beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle
          vacche al momento del  parto  nonche'  del  trattamento  di
          disfunzioni  respiratorie,  di  malattia  navicolare  e  di
          laminite e dell'induzione della tocolisi negli equidi; 
                  f) trattamento zootecnico: la  somministrazione  di
          una  delle  sostanze  autorizzate   in   conformita'   alle
          prescrizioni di cui all'art. 5: 
                    1) ad un singolo  animale  da  azienda,  ai  fini
          della  sincronizzazione   del   ciclo   estrale   e   della
          preparazione  delle  donatrici  e  delle   ricettrici   per
          l'impianto  di  embrioni,  previo  esame  dell'animale   in
          oggetto da parte di un medico veterinario; 
                    2) agli animali  d'acquacoltura,  destinati  alla
          riproduzione   a   scopo   di   inversione   sessuale,   su
          prescrizione   di   un   veterinario   e   sotto   la   sua
          responsabilita'; 
                  g) - o) (Abrogate); 
                  p)  laboratorio  nazionale  di  riferimento  per  i
          residui:  l'Istituto   superiore   di   sanita'   o   altro
          laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute
          per categorie o gruppi di sostanze o residui; 
                  q) (Abrogata).». 
              - Il testo dell'art. 4 del citato  decreto  legislativo
          16  marzo  2006,  n.  158,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 4 (Somministrazione agli animali  d'azienda  di
          medicinali veterinari). - 1. In deroga ai  divieti  di  cui
          all'art.  3,  e'  consentito   somministrare   ad   animali
          d'azienda,  a  scopo  terapeutico,  medicinali   veterinari
          contenenti: 
                  a) testosterone, progesterone  o  derivati  che  si
          trasformano facilmente nel composto iniziale per  idrolisi,
          dopo   assorbimento   nel    luogo    d'applicazione;    la
          somministrazione  deve  essere  effettuata   solo   da   un
          veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una
          disfunzione  ovarica,  mediante  spirali  vaginali  e   non
          mediante  impianti,  su  animali  di  azienda   chiaramente
          identificati; 
                  b) trembolone allilico  da  somministrare  per  via
          orale, ovvero le sostanze ß-agoniste a  equidi,  sempreche'
          siano  utilizzati  conformemente   alle   indicazioni   del
          fabbricante; 
                  c) sostanze (ß)-agoniste, alle  vacche  al  momento
          del parto, sotto  forma  di  un'iniezione  per  l'induzione
          della tocolisi; 
                  d). 
                2. La somministrazione dei medicinali  veterinari  di
          cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere effettuata  da
          un  veterinario  o,  nel  caso  di  medicinali   veterinari
          contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto
          la sua diretta responsabilita'. 
                3. I trattamenti di cui al  comma  1,  devono  essere
          registrati entro 48 ore  elettronicamente  dal  veterinario
          che ha in cura  gli  animali  nella  banca  dati  centrale,
          finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei  medicinali
          all'interno del sistema distributivo,  istituita  ai  sensi
          del decreto del  Ministro  della  salute  15  luglio  2004,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  2  del  4  gennaio
          2005,  o  annotati   su   un   registro   cartaceo   tenuto
          nell'azienda  vidimato  dal  servizio   veterinario   della
          azienda unita' sanitaria locale competente per  territorio.
          In esso sono annotate le seguenti informazioni: 
                  a) numero e PIN della ricetta di riferimento; 
                  b) data di inizio e fine trattamento. 
                4.  Il  registro  di  cui  al  comma  3  deve  essere
          conservato nell'azienda a cura  del  titolare,  per  almeno
          cinque  anni  e   messo   a   disposizione   dell'autorita'
          competente. 
                5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui  al
          comma  1  non  possono  essere  macellati  prima  che   sia
          trascorso  il  tempo  di  sospensione   previsto   per   il
          medicinale veterinario utilizzato. 
                6. Fatto salvo quanto previsto al  comma  1,  lettera
          c), il trattamento terapeutico e' vietato negli animali  da
          produzione,  nonche'  in  quelli  da  riproduzione  a  fine
          carriera.». 
              - Il testo dell'art. 5 del citato  decreto  legislativo
          16  marzo  2006,  n.  158,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 5 (Deroghe al divieto di  somministrazione).  -
          1. In deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 1, lettera
          a), e fatto salvo il divieto dell'art. 2, sono consentiti: 
                  a) la  somministrazione  per  fini  di  trattamento
          zootecnico di medicinali veterinari che contengono sostanze
          ad azione estrogena diverse dall'estradiolo-17 beta  e  dai
          suoi derivati sotto forma di esteri, androgena o gestagena;
          la  somministrazione   deve   essere   effettuata   da   un
          veterinario ad animali chiaramente identificati; 
                  b) il trattamento  di  avannotti  d'acquacoltura  a
          scopo di inversione sessuale durante i primi  tre  mesi  di
          vita  con  medicinali  veterinari  contenenti  sostanze  ad
          azione androgena; 
                  c). 
                2. Nelle ipotesi di cui al comma  1,  il  veterinario
          compila una ricetta in triplice copia  non  ripetibile,  in
          cui sia precisato il trattamento zootecnico previsto  e  la
          quantita'   di   prodotto   necessario,   procedendo   alla
          registrazione dei medicinali prescritti  in  conformita'  a
          quanto previsto all'art. 4, comma 3. 
                3. Il trattamento zootecnico e' comunque vietato  per
          gli animali da  produzione,  nonche'  per  gli  animali  da
          riproduzione  a  fine  carriera  durante  il   periodo   di
          ingrasso. 
                4. Fino al 28 gennaio 2022, in  caso  di  allevamenti
          che non abbiano optato per il  registro  informatizzato,  i
          trattamenti di cui al comma 1 e all'art. 4, comma 1, devono
          essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che  li
          effettua direttamente al servizio veterinario  dell'azienda
          unita' sanitaria  locale  competente  per  territorio,  con
          l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda,  del  detentore
          degli animali,  del  numero  identificativo  degli  animali
          sottoposti  a  trattamento,  del   medicinale   veterinario
          impiegato e del relativo tempo di attesa, della data e  del
          tipo di intervento eseguito. 
                5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui  al
          comma  1  non  possono  essere  macellati  prima  che   sia
          trascorso  il  tempo  di  sospensione   previsto   per   il
          medicinale veterinario utilizzato. 
                6. In caso di macellazione d'urgenza  e  qualora  non
          sia  trascorso  il   prescritto   tempo   di   sospensione,
          l'autorita' competente ordina che gli animali sottoposti ai
          trattamenti di cui al  comma  1  e  all'art.  4,  comma  1,
          vengano avviati a stabilimenti di trasformazione di cui  al
          regolamento (CE) n. 1774 del 2002.». 
              - Il testo dell'art. 11 del citato decreto  legislativo
          16  marzo  2006,  n.  158,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 11 (Piani di sorveglianza per  la  ricerca  dei
          residui  o  delle  sostanze).  -  1.  La  sorveglianza  del
          processo di allevamento degli animali e di quello di  prima
          trasformazione dei prodotti  di  origine  animale,  per  la
          ricerca dei residui e delle sostanze di cui all'allegato  I
          negli animali vivi,  nei  loro  escrementi  e  nei  liquidi
          biologici, nonche' nei tessuti,  nei  prodotti  di  origine
          animale,  negli  alimenti  per  animali  e  nell'acqua   di
          abbeveraggio e'  effettuata  secondo  le  disposizioni  del
          presente  articolo,  dell'art.  12  e  degli  allegati   al
          presente decreto. 
                2. Ai fini della  ricerca  di  cui  al  comma  l,  le
          regioni e le province  autonome  possono  istituire,  senza
          oneri aggiuntivi a  carico  dei  relativi  bilanci,  nuclei
          operativi regionali di vigilanza veterinaria (N. O.R.V.).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo 16 marzo 2006,  n.  158,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 12 (Coordinamento del Ministero della  salute).
          - 1. Il Ministero della salute, fatte salve le  norme  piu'
          specifiche  applicabili  nel  campo  del  controllo   della
          nutrizione  degli  animali,  coordina  l'esecuzione   della
          ricerca di cui all'art. 11. 
                2. Ai fini di cui al  comma  1,  il  Ministero  della
          salute: 
                  a) aggiorna annualmente il piano  di  cui  all'art.
          13: 
                  b) coordina le attivita'  dei  servizi  centrali  e
          regionali incaricati della sorveglianza sui vari residui  e
          tutti  i  servizi  che  effettuano  comunque  il  controllo
          sull'uso delle sostanze o dei prodotti negli allevamenti; 
                  c) raccoglie  le  informazioni  necessarie  per  la
          valutazione delle misure adottate e dei risultati ottenuti; 
                  d) trasmette annualmente alla Commissione europea e
          ad EFSA, secondo le procedure condivise in ambito europeo e
          indicate dalla Commissione europea, il Piano per l'anno  in
          corso e i risultati del Piano dell'anno precedente.». 
              - Gli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,  25,
          26, 27, 28,  30,  31,  33,  34  e  35  del  citato  decreto
          legislativo 16 marzo 2006, n. 158,  abrogati  dal  presente
          decreto, recavano: 
                «Art. 13 (Aggiornamento del piano per la ricerca  dei
          residui o delle sostanze). - Art. 16 (Controlli ufficiali).
          - Art. 17 (Esecuzione dei controlli). - Art. 18  (Modalita'
          dei  controlli).  -  Art.  19  (Laboratorio  nazionale   di
          riferimento). - Art.  21  (Misure  adottate  dall'autorita'
          competente). - Art. 22  (Sequestro  degli  allevamenti).  -
          Art. 23 (Misure da adottare  in  caso  di  superamento  dei
          limiti massimi di residui). - Art. 24 (Misure  da  adottare
          in caso di scambi e importazioni). -  Art.  25  (Misure  da
          adottare in caso di infrazione). - Art. 26 (Misure adottate
          dal veterinario ufficiale in caso di sospetto). -  Art.  27
          (Cooperazione per l'attuazione dei controlli).  -  Art.  28
          (Informazioni alla Commissione europea e rafforzamento  dei
          controlli). - Art.  29  (Decretazione  del  Ministro  della
          salute). - Art. 30 (Spese). - Art. 31 (Controlli effettuati
          in un altro Stato membro). - Art. 32 (Sanzioni). - Art.  33
          (Sospensione degli aiuti comunitari e delle  autorizzazioni
          o riconoscimenti). - Art. 34 (Clausola di  cedevolezza).  -
          Art. 35 (Abrogazioni).». 
              - Il testo dell'art. 20 del citato decreto  legislativo
          16  marzo  2006,  n.  158,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 20 (Prelievi ufficiali). - 1. Tutti i  campioni
          sono prelevati e analizzati  conformemente  al  regolamento
          (UE)  2017/625,  alle  decisioni  1998/179/CE,   97/747/CE,
          2002/657/CE della Commissione e agli allegati del  presente
          decreto. I campioni devono essere analizzati dagli Istituti
          Zooprofilattici Sperimentali, o, in  casi  particolari,  da
          altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero. 
                2. Per le sostanze di cui all'allegato  I,  categoria
          A, i risultati positivi constatati mediante  un  metodo  di
          routine  devono  essere  confermati   con   i   metodi   di
          riferimento di cui al comma 1, eventualmente  da  un  altro
          laboratorio autorizzato. 
                3. In  caso  di  contestazione  dei  risultati  delle
          analisi deve essere  effettuata  un'ulteriore  analisi  dal
          laboratorio nazionale di riferimento per la sostanza  o  il
          residuo di causa, con spese a carico dell'interessato. 
                4.  In  attesa  che  in  sede   comunitaria   vengono
          stabiliti i metodi di cui al comma 1, si fa riferimento  ai
          metodi diramati dal laboratorio nazionale di riferimento.».