Art. 16 Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato 1. Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, e' consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo, nel rispetto dei seguenti principi: a) divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali; b) rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali; c) predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi; d) possibilita', da parte dei Servizi veterinari dell'ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti. 2. Le specie animali oggetto di macellazione per autoconsumo sono esclusivamente le seguenti: a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata; b) ovini e caprini; c) suidi; d) bovidi. 3. I privati che intendono macellare o far macellare ai sensi del presente articolo devono comunicare all'autorita' competente locale il luogo e la data della macellazione. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi ne' maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di spese che sono a carico degli operatori privati.