Art. 16 
 
               Disposizioni in materia di macellazione 
                  per il consumo domestico privato 
 
  1. Al fine di consentire il mantenimento  a  livello  nazionale  di
metodi e consumi tradizionali,  e'  consentita  la  macellazione  per
autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le
regioni disciplinano la pratica della macellazione  per  autoconsumo,
nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) divieto di commercializzazione  delle  carni  e  dei  prodotti
ottenuti dalla macellazione degli animali; 
    b) rispetto del  benessere  animale  e  divieto  di  macellazione
rituale che non preveda lo stordimento degli animali; 
    c) predisposizione di  procedure  regionali  per  la  prevenzione
delle zoonosi; 
    d) possibilita', da parte dei  Servizi  veterinari  dell'ASL,  di
effettuare controlli a campione  per  verificare  il  rispetto  delle
condizioni di salute degli animali, di benessere animale,  di  igiene
della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti. 
  2. Le specie animali oggetto di macellazione per  autoconsumo  sono
esclusivamente le seguenti: 
    a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata; 
    b) ovini e caprini; 
    c) suidi; 
    d) bovidi. 
  3. I privati che intendono macellare o far macellare ai  sensi  del
presente articolo devono comunicare all'autorita'  competente  locale
il  luogo  e  la  data   della   macellazione.   L'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo non  determinano  nuovi  ne'
maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi  di  spese
che sono a carico degli operatori privati.