Art. 17 
 
Disposizioni  in  materia  di  alimenti  addizionati  di  vitamine  e
  minerali e altre sostanze ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006. 
 
  1. Gli operatori  del  settore  alimentare  notificano  al  momento
dell'immissione in commercio al Ministero della salute  gli  alimenti
addizionati di vitamine e minerali,  come  definiti  dal  regolamento
(CE)  1925/2006,  secondo  le  procedure  di  notifica  previste  dal
Ministero della salute. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) 1925/2006  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  dicembre  2006
          sull'aggiunta di vitamine e  minerali  e  di  talune  altre
          sostanze agli alimenti, si veda nelle note alle premesse.