Art. 18 Abrogazioni 1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti: a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 22; c) legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7; d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; e) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE; f) decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande; g) decreto del Ministro della sanita' 12 gennaio 1996, n. 119, recante regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno; h) articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari; i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; l) articolo 8, comma 16-quater del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute; m) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; n) decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; o) decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali; p) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4, 5, 6 e all'allegato II; q) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1998, n. 214, recante regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali; r) decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928, recante norme obbligatorie per l'attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche; s) decreto del Ministro della sanita' del 19 giugno 2000, n. 303, recante regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale; t) articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, decreto legislativo del 17 giugno 2003, n. 223, recante attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale; u) decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 3 febbraio 1977, recante regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3; v) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 22 marzo 2021, n. 42, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti normativi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 30 aprile 1962, n. 283, abrogata dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse. - La legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750», abrogata dal presente decreto con l'esclusione dell'art. 7, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 dell'11 aprile 1963",. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, abrogato dal presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980, recava "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, abrogato dal presente decreto limitatamente all'art. 10, recante «Importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2001. - Il decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, abrogato dal presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995, S.O., recava «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande». - Il decreto del Ministro della sanita' 12 gennaio 1996, n. 119, abrogato dal presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1996, recava «Regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno». - L'art. 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1986. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse. - L'art. 8, comma 16-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2012, S.O. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1998, n. 214, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse. - Il decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928, abrogato dal presente decreto, recava «Norme obbligatorie per l'attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche». - Il decreto del Ministro della sanita' 19 giugno 2000, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2000, abrogato dal presente decreto, recava «Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale». - Gli articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, recante «Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003, S.O., sono abrogati dal presente decreto. - Il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 1977, abrogato dal presente decreto, recava «Regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate», emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto- legge 17 gennaio 1977, n. 3. - Per i riferimenti normativi del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse.