Art. 18 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti: 
    a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante  approvazione
del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; 
    b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli  articoli
242, 243, 247, 250 e 262  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
approvato con regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10
e 22; 
    c)  legge  26  febbraio  1963,  n.  441,  recante  modifiche   ed
integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatta salva la  disposizione
di cui all'articolo 7; 
    d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327,
recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283,
e successive modificazioni, in materia di disciplina  igienica  della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; 
    e)  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.   110,   recante
attuazione  della  direttiva  89/108/CEE  in  materia   di   alimenti
surgelati   destinati    all'alimentazione    umana,    limitatamente
all'articolo 10 recante importazione alimenti  surgelati  provenienti
da Paesi non appartenenti alla CEE; 
    f) decreto Presidente della Repubblica 14  luglio  1995,  recante
atto di indirizzo e coordinamento alle regioni  e  province  autonome
sui criteri uniformi per l'elaborazione dei  programmi  di  controllo
ufficiale degli alimenti e bevande; 
    g) decreto del Ministro della sanita' 12 gennaio  1996,  n.  119,
recante regolamento concernente l'impiego di  sale  alimentare  nelle
paste alimentari fresche e secche e nelle paste  alimentari  speciali
con o senza ripieno; 
    h)  articolo  8  del  decreto-legge  18  giugno  1986,  n.   282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1986,  n.  462,
recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione  delle
sofisticazioni alimentari; 
    i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123,  recante  attuazione
della  direttiva  89/397/CEE  relativa  al  controllo  ufficiale  dei
prodotti alimentari; 
    l) articolo 8, comma 16-quater  del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute; 
    m) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione
della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; 
    n) decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione
della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le  modalita'  per
il  riconoscimento  e  la  registrazione  di  taluni  stabilimenti  e
intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; 
    o) decreto del Presidente della Repubblica 2  novembre  2001,  n.
433, recante regolamento  di  attuazione  delle  direttive  96/51/CE,
98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione  degli
animali; 
    p)  decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.   45,   recante
attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in
materia  di  alimenti  dietetici  per  animali,  limitatamente   agli
articoli 1, 2, 3, comma 1, lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4,  5,
6 e all'allegato II; 
    q) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1998,  n.
214, recante regolamento recante norme di attuazione della  direttiva
93/113/CE relativa alla  utilizzazione  ed  alla  commercializzazione
degli   enzimi,   dei   microrganismi    e    di    loro    preparati
nell'alimentazione degli animali; 
    r) decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928, recante norme
obbligatorie per l'attuazione della legge  23  marzo  1928,  n.  858,
contenente disposizioni per la lotta contro le mosche; 
    s) decreto del Ministro della sanita' del 19 giugno 2000, n. 303,
recante regolamento di attuazione della direttiva  96/93/CE  relativa
alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale; 
    t) articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, decreto legislativo del  17
giugno 2003, n. 223, recante attuazione delle direttive 2000/77/CE  e
2001/46/CE relative all'organizzazione dei  controlli  ufficiali  nel
settore dell'alimentazione animale; 
    u)  decreto  del  Ministro  per  l'industria,  il   commercio   e
l'artigianato 3 febbraio  1977,  recante  regolamento  di  esecuzione
relativo alle varie fasi di conservazione  e  di  commercializzazione
delle carni congelate, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
17 gennaio 1977, n. 3; 
    v) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante approvazione  del
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato  al  consumo
diretto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.L.  22   marzo   2021,   n.   42,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per i riferimenti  normativi  del  regio  decreto  20
          dicembre 1928, n. 3298, abrogato dal presente  decreto,  si
          rimanda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  30  aprile
          1962, n. 283, abrogata dal  presente  decreto,  si  rimanda
          nelle note alle premesse. 
              - La legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante «Modifiche
          ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962,  n.  283,  sulla
          disciplina igienica della produzione e della vendita  delle
          sostanze alimentari e  delle  bevande  ed  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11  agosto  1959,  n.  750»,
          abrogata dal presente decreto con l'esclusione dell'art. 7,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 dell'11 aprile
          1963",. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  26  marzo
          1980, n. 327, abrogato  dal  presente  decreto,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980,  recava
          "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile  1962,  n.
          283, e successive modificazioni, in materia  di  disciplina
          igienica della produzione e della  vendita  delle  sostanze
          alimentari e delle bevande. 
              - Il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  110,
          recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di
          alimenti  surgelati  destinati   all'alimentazione   umana,
          abrogato dal presente decreto  limitatamente  all'art.  10,
          recante «Importazione  alimenti  surgelati  provenienti  da
          Paesi  non  appartenenti  alla  CEE,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2001. 
              - Il decreto  Presidente  della  Repubblica  14  luglio
          1995,  abrogato  dal  presente  decreto,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995, S.O., recava
          «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e  province
          autonome  sui  criteri  uniformi  per  l'elaborazione   dei
          programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande». 
              - Il decreto del  Ministro  della  sanita'  12  gennaio
          1996, n. 119, abrogato  dal  presente  decreto,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12  marzo  1996,  recava
          «Regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle
          paste alimentari fresche e secche e nelle paste  alimentari
          speciali con o senza ripieno». 
              - L'art. 8 del decreto-legge 18 giugno  1986,  n.  282,
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  141  del  20  giugno  1986,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.  462,  recante
          «Misure urgenti in materia  di  prevenzione  e  repressione
          delle sofisticazioni alimentari», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1986. 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3
          marzo 1993, n.  123,  abrogato  dal  presente  decreto,  si
          rimanda nelle note alle premesse. 
              - L'art.  8,  comma  16-quater,  del  decreto-legge  13
          settembre 2012, n. 158, abrogato dal presente  decreto,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre
          2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
          2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere
          lo sviluppo del Paese mediante  un  piu'  alto  livello  di
          tutela della salute», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 263 del 10 novembre 2012, S.O. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          26 maggio 1997, n. 156, abrogato dal presente  decreto,  si
          rimanda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          13 aprile 1999, n. 123, abrogato dal presente  decreto,  si
          rimanda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  2  novembre  2001,  n.  433,
          abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1997, n. 45, abrogato dal presente decreto,  si
          rimanda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  10  febbraio  1998,  n.  214,
          abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il decreto del Capo del Governo del 20  maggio  1928,
          abrogato dal presente decreto, recava  «Norme  obbligatorie
          per  l'attuazione  della  legge  23  marzo  1928,  n.  858,
          contenente disposizioni per la lotta contro le mosche». 
              - Il decreto del Ministro della sanita' 19 giugno 2000,
          n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252  del  27
          ottobre  2000,  abrogato  dal  presente   decreto,   recava
          «Regolamento  di  attuazione   della   direttiva   96/93/CE
          relativa alla certificazione di animali e  di  prodotti  di
          origine animale». 
              - Gli articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma  5,  del  decreto
          legislativo 17 giugno 2003,  n.  223,  recante  «Attuazione
          delle   direttive   2000/77/CE   e   2001/46/CE    relative
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione  animale»,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003,  S.O.,  sono  abrogati
          dal presente decreto. 
              - Il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 1977,
          abrogato  dal  presente  decreto,  recava  «Regolamento  di
          esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione  e  di
          commercializzazione  delle  carni  congelate»,  emanato  ai
          sensi dell'art. 2 del decreto- legge 17 gennaio 1977, n. 3. 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regio  decreto  9
          maggio 1929, n. 994,  abrogato  dal  presente  decreto,  si
          rimanda nelle note alle premesse.