Art. 19 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne'  minori   entrate   a   carico   della   finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  svolgono  le  attivita'  previste   dal
presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Le spese relative alle registrazioni e ai  riconoscimenti  degli
stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo  2  sono  a
carico delle imprese.