Art. 20 
 
            Aggiornamenti tecnici relativi alle attivita' 
                          di campionamento 
 
  1. Le modalita' di campionamento per le analisi, prove  e  diagnosi
di laboratorio per gli aspetti relativi alle matrici  afferenti  agli
ambiti di cui all'art. 2, comma 1, sono stabilite nell'allegato 1  al
presente decreto, fermo comunque restando quanto  previsto  da  norme
europee. 
  2. Le modalita'  di  campionamento  dei  prodotti  alimentari,  ivi
compresi quelli di origine vegetale e  di  origine  animale,  per  la
determinazione dei residui di  prodotti  fitosanitari,  ai  fini  del
controllo della loro conformita' ai limiti massimi di residui  (LMR),
sono stabilite nell'allegato 2 al presente  decreto,  fermo  comunque
restando quanto previsto da norme europee. 
  3. Le modalita'  di  campionamento  dei  prodotti  alimentari,  ivi
compresi quelli di origine vegetale e  di  origine  animale,  per  la
verifica  delle  caratteristiche  qualitative  e  merceologiche   nei
settori di cui all'articolo 2, comma 3, sono stabilite  nell'allegato
3 al presente decreto, fermo comunque  restando  quanto  previsto  da
norme europee e da norme nazionali di settore. 
  4. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo  3  del
decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  aggiornate  le
modalita'  tecniche  relative  alle  attivita'  di  campionamento  in
riferimento  alle  normative  europee  specifiche,   previste   dagli
allegati 1 e 2 al presente decreto. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, previa intesa in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, sono aggiornate, nei settori di cui all'articolo 2, comma 3,
del presente decreto, le modalita' tecniche relative  alle  attivita'
di campionamento previste dall'allegato 3 al presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri  e,  ad  interim,   Ministro
                                delle politiche agricole alimentari e
                                forestali 
 
                                Amendola,  Ministro  per  gli  affari
                                europei 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Boccia,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie 
 
                                Patuanelli, Ministro  dello  sviluppo
                                economico 
 
                                Guerini, Ministro della difesa 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante  «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie
          locali», cosi' recita: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.».