Art. 3 
 
              Piano di controllo nazionale pluriennale 
 
  1. Il Ministero della salute, designato, ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, lettera c)  della  legge  4  ottobre  2019,  n.  117,  quale
organismo unico di coordinamento, coordina, individuando modalita'  e
strumenti  condivisi  le  autorita'   competenti   responsabili   dei
controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1,  comma  2  del
medesimo regolamento, nella predisposizione del  Piano  di  controllo
nazionale pluriennale (PCNP), da approvare ai sensi dell'articolo  2,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,
secondo le modalita' di cui all'articolo 109 del Regolamento. 
  2.  Al  fine  di  assicurare  l'omogeneita'  e   l'uniformita'   di
comportamento  nell'effettuazione  dei   controlli   ufficiali,   nel
rispetto  dei  principi  sanciti  dal  Regolamento,   qualora   siano
coinvolte diverse Autorita' competenti,  il  Ministero  della  salute
coordina l'attivita' delle stesse individuando modalita' e  strumenti
condivisi. 
  3. Le Autorita' competenti che effettuano controlli  ufficiali  nei
settori di cui all'articolo 1, comma 2 del Regolamento  provvedono  a
trasmetterne annualmente, non  oltre  il  30  aprile,  gli  esiti  al
Ministero della salute. Con decreto del Ministro  della  salute  sono
stabilite le modalita' di trasmissione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 12 della legge 4 ottobre 2019,
          n. 117, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202, cosi' recita: 
                «Art. 2 (Compiti). -  1.  Al  fine  di  garantire  la
          partecipazione delle regioni e delle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  a  tutti  i  processi  decisionali  di
          interesse regionale, interregionale ed  infraregionale,  la
          Conferenza Stato-regioni: 
                  a) promuove e sancisce intese, ai  sensi  dell'art.
          3; 
                  b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4; 
                  c)  nel  rispetto  delle  competenze  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica, promuove
          il coordinamento della programmazione statale  e  regionale
          ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o
          soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o  servizi
          di  pubblico   interesse   aventi   rilevanza   nell'ambito
          territoriale delle regioni e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
                  d) acquisisce le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nei casi previsti dalla legge; 
                  e) assicura lo scambio di dati ed informazioni  tra
          il Governo, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          di Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
                  f) fermo quanto previsto dagli statuti  speciali  e
          dalle relative norme di  attuazione,  determina,  nei  casi
          previsti dalla  legge,  i  criteri  di  ripartizione  delle
          risorse finanziarie che la legge  assegna  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini
          di perequazione; 
                  g)  adotta  i  provvedimenti  che  sono   ad   essa
          attribuiti dalla legge; 
                  h) formula inviti e proposte nei confronti di altri
          organi dello Stato, di  enti  pubblici  o  altri  soggetti,
          anche  privati,  che  gestiscono  funzioni  o  servizi   di
          pubblico interesse; 
                  i)  nomina,  nei  casi  previsti  dalla  legge,   i
          responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita'  o
          prestano  servizi  strumentali  all'esercizio  di  funzioni
          concorrenti tra Governo, regioni  e  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
                  l) approva  gli  schemi  di  convenzione  tipo  per
          l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni  di  uffici
          statali e regionali (3). 
                2. Ferma  la  necessita'  dell'assenso  del  Governo,
          l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
          e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle  lettere
          f), g) ed i)  del  comma  1  e'  espresso,  quando  non  e'
          raggiunta l'unanimita', dalla  maggioranza  dei  presidenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  componenti  la  Conferenza  Stato-regioni,  o  da
          assessori da essi delegati a rappresentarli  nella  singola
          seduta. 
                3. La Conferenza Stato-regioni  e'  obbligatoriamente
          sentita in ordine agli schemi di  disegni  di  legge  e  di
          decreto legislativo o  di  regolamento  del  Governo  nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  che  si  pronunzia  entro
          venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
          attuazione di direttive comunitarie sono emanati  anche  in
          mancanza di detto parere. Resta fermo  quanto  previsto  in
          ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                4. La  Conferenza  e'  sentita  su  ogni  oggetto  di
          interesse regionale che il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ritiene opportuno sottoporre al suo  esame,  anche
          su richiesta della Conferenza dei presidenti delle  regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                5. Quando il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          dichiara  che  ragioni  di  urgenza   non   consentono   la
          consultazione preventiva, la  Conferenza  Stato-regioni  e'
          consultata successivamente ed il Governo  tiene  conto  dei
          suoi pareri: 
                  a) in sede di esame  parlamentare  dei  disegni  di
          legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge; 
                  b) in sede di  esame  definitivo  degli  schemi  di
          decreto legislativo sottoposti al parere delle  commissioni
          parlamentari. 
                6.  Quando  il  parere  concerne  provvedimenti  gia'
          adottati in via  definitiva,  la  Conferenza  Stato-regioni
          puo'  chiedere  che  il   Governo   lo   valuti   ai   fini
          dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi. 
                7. La Conferenza Stato-regioni valuta  gli  obiettivi
          conseguiti ed i risultati raggiunti, con  riferimento  agli
          atti di pianificazione e di  programmazione  in  ordine  ai
          quali si e' pronunciata. 
                8. Con le modalita' di cui al comma 2  la  Conferenza
          Stato-regioni delibera, altresi': 
                  a) gli indirizzi per  l'uniforme  applicazione  dei
          percorsi diagnostici e terapeutici in ambito  locale  e  le
          misure  da  adottare  in  caso  di  mancato  rispetto   dei
          protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico  del
          sanitario che si discosti dal  percorso  diagnostico  senza
          giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  b)  i  protocolli  di  intesa   dei   progetti   di
          sperimentazione gestionali individuati, ai sensi  dell'art.
          9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e
          successive modificazioni ed integrazioni; 
                  c)  gli  atti  di  competenza  degli  organismi   a
          composizione  mista  Stato-regioni   soppressi   ai   sensi
          dell'art. 7. 
                9. La Conferenza Stato-regioni esprime  intesa  sulla
          proposta, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993,  n.  266,  del  Ministro  della
          sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i  servizi
          sanitari regionali.». 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  si
          veda nelle note alle premesse