Art. 4 
 
           Controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali 
 
  1.  Le  Autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
effettuano  regolarmente  i  controlli   ufficiali   su   tutti   gli
stabilimenti e le attivita' dei settori di cui al medesimo  comma  1,
in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata,
tenendo conto dei criteri stabiliti  dall'articolo  9,  paragrafo  1,
lettere a), b), c), d), ed e) del regolamento. 
  2. I controlli ufficiali sono eseguiti di  norma  senza  preavviso,
tranne nel caso in cui tale preavviso sia  necessario  e  debitamente
giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale. 
  3. I controlli ufficiali devono essere eseguiti  secondo  procedure
documentate, aggiornate secondo necessita', che contengano istruzioni
per il personale addetto alla esecuzione  dei  controlli  stessi,  al
fine di garantirne l'omogeneita' e l'efficacia. 
  4. Le Autorita' competenti mettono in atto procedure per verificare
la coerenza e l'efficacia  dei  controlli  ufficiali  e  delle  altre
attivita' ufficiali e  adottano  le  azioni  correttive  in  caso  di
inadeguatezze. 
  5. Le Autorita' competenti elaborano una documentazione scritta del
controllo effettuato, tramite scheda di controllo ufficiale o verbale
o altro documento altrimenti nominato, che puo' avere  anche  formato
elettronico.  Tale   documentazione   deve   comunque   essere   resa
disponibile all'operatore. 
  6. Le Autorita' competenti effettuano i controlli ufficiali con  un
livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l'anno, mettono  a
disposizione del pubblico le informazioni ai sensi dell'articolo  11,
paragrafo 1  del  Regolamento  anche  mediante  la  pubblicazione  su
internet. 
  7. Il Ministero della salute esercita le attribuzioni  relative  ai
settori di cui all'articolo 2, comma  1,  in  qualita'  di  autorita'
competente a garantire la sicurezza e la conformita'  alla  normativa
degli alimenti venduti a  distanza  mediante  canali  telematici.  Il
Ministero della  salute  e'  l'autorita'  competente  a  disporre  la
cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalita'  o  di
una parte delle attivita' dell'operatore interessato e, se del  caso,
dei siti  internet  che  gestisce  o  utilizza  cosi'  come  previsto
dall'articolo 138, paragrafo 2, lettere i) e j) del Regolamento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  si
          veda nelle note alle premesse.